|
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 6165 |
a) i progetti di restauro o di adeguamento delle condizioni di accessibilità dei luoghi e degli edifici individuati come attinenti il «Progetto Grand Tour Italia», i progetti di conservazione, ripristino e valorizzazione del paesaggio, di restauro dei beni del patrimonio culturale, la creazione e il completamento di appositi spazi attrezzati per uso pubblico, di parchi letterari o di itinerari culturali;
b) le iniziative di promozione del marchio «I luoghi del Grand Tour Italia» sia in ambito nazionale che internazionale, anche attraverso conferenze, convegni, seminari di studio, mostre, esposizioni, rassegne, concorsi letterari, opere teatrali e dell'industria cinematografica, spettacoli dal vivo;
c) l'ideazione di itinerari di viaggio, di formule agevolative, promossi da soggetti pubblici o privati, volti a favorire l'accesso ai siti e agli eventi culturali rientranti nel «Progetto Grand Tour Italia».
L'articolo 8 prevede le sanzioni nei casi di un uso improprio del marchio.
Nell'articolo 9 si prevede la necessità di provvedere alla registrazione comunitaria del marchio da parte del Ministro per i beni e le attività culturali al fine di prevenire possibili usi impropri da parte di soggetti terzi al nostro Paese.
Con l'articolo 10 si propone la possibilità di verificare, attraverso un'apposita relazione governativa al Parlamento, l'attuazione e gli effetti della legge.
Infine, con l'articolo 11 si provvede alla copertura finanziaria delle disposizioni della legge.
1. Al fine di tutelare e di valorizzare il paesaggio e il patrimonio storico, artistico e culturale del Paese e in particolare delle realtà locali che nel corso del XVIII e XIX secolo furono meta delle esperienze di viaggio di letterati, pittori e artisti in genere, lo Stato, in collaborazione con le regioni e le amministrazioni locali, favorisce l'elaborazione e l'adozione di programmi di intervento volti al recupero, alla conservazione, alla promozione, allo studio e alla ricerca dei giacimenti culturali di cui alla presente legge.
1. In coerenza e in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, è istituito il marchio «I luoghi del Grand Tour Italia» da assegnare a siti e a iniziative promosse nelle località che furono meta del fenomeno storico-culturale denominato «Grand Tour» e che conservano caratteri di originalità nonché peculiarità paesaggistiche e architettoniche meritevoli di particolare tutela e valorizzazione.
2. L'uso del marchio «I luoghi del Grand Tour Italia» è riservato alle amministrazioni locali e ai titolari di beni nonché ai promotori di iniziative oggetto di riconoscimento ai sensi della presente legge.
1. In coerenza con le finalità della presente legge, in sede di Conferenza unificata
a) i criteri per il rilascio del marchio di cui all'articolo 2;
b) i criteri di composizione e le modalità operative della commissione di cui all'articolo 4;
c) la ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 7;
d) le modalità di verifica della qualità dei progetti ammessi ai finanziamenti del Fondo di cui all'articolo 7;
e) gli indirizzi per la definizione delle misure per la promozione, la diffusione e la pubblicizzazione del marchio di cui all'articolo 2, sul territorio nazionale e internazionale, anche attraverso la indizione di appositi concorsi nazionali.
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la commissione tecnico-scientifica di garanzia per la certificazione del marchio «I luoghi del Grand Tour Italia», di seguito denominata «commissione».
2. I membri della commissione sono scelti tra docenti universitari nelle materie storico-letterario-artistiche e tra personalità del mondo delle arti e della gestione
a) alla definizione delle caratteristiche storiche, culturali e paesaggistiche dei beni e delle località ammessi ai benefìci di cui alla presente legge;
b) alla periodica individuazione delle aree e delle località interessate dal «Progetto Grand Tour Italia»;
c) all'esame delle richieste di attribuzione del marchio «I luoghi del Grand Tour Italia»;
d) all'assegnazione del marchio «I luoghi del Grand Tour Italia».
1. I soggetti che intendono avvalersi del marchio «I luoghi del Grand Tour Italia» allegano alla richiesta di attribuzione il protocollo di adesione contenente in particolare una autocertificazione recante l'attestazione che la conservazione, il ripristino, il restauro, l'adeguamento delle condizioni di accessibilità agli immobili, ai luoghi e alle opere rispettano i criteri di pregio, di esclusività e di originalità individuati dalla commissione.
2. Il protocollo di adesione contiene altresì la dichiarazione di ottemperanza alle norme vigenti in materia di lavoro, fiscale, contributiva e ambientale, nonché l'impegno a favorire l'attività istruttoria e ispettiva della commissione.
1. I soggetti che hanno ottenuto il diritto all'uso del marchio «I luoghi del Grand Tour Italia» hanno l'obbligo di rinnovare entro il 31 dicembre di ciascun anno, a pena di decadenza, l'autocertificazione di cui all'articolo 5.
1. È istituito presso la commissione il Fondo di finanziamento degli interventi del «Progetto Grand Tour Italia», di seguito denominato «Fondo», per il sostegno dei progetti di interventi di recupero, di conservazione e di valorizzazione dei beni e delle opere del patrimonio culturale di cui alla presente legge.
2. Sulla base delle linee guida e dei criteri definiti ai sensi dell'articolo 3, l'accesso al Fondo è consentito ai soggetti pubblici e privati che hanno presentato alla commissione progetti per:
a) il restauro e l'adeguamento delle condizioni di accessibilità agli istituti e ai luoghi della cultura, quali i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali;
b) la conservazione, il ripristino e la valorizzazione del paesaggio, quale parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle possibili interrelazioni tra storia e natura;
c) il restauro dei beni del patrimonio culturale;
d) la creazione e il completamento di appositi spazi attrezzati per uso pubblico, parchi letterari, itinerari culturali;
e) iniziative di promozione del marchio «I luoghi del Grand Tour Italia» sia in ambito nazionale che internazionale, anche attraverso conferenze, convegni, seminari di studio, mostre, esposizioni, rassegne, concorsi letterari, opere teatrali e dell'industria cinematografica, spettacoli dal vivo;
f) l'ideazione di itinerari di viaggio;
g) l'ideazione di formule agevolative, promosse da soggetti pubblici e privati, volte a favorire l'accesso ai siti e agli eventi culturali rientranti nel «Progetto Grand Tour Italia».
3. In ragione dell'entità del progetto e degli obiettivi indicati nello stesso è riconosciuto ai soggetti privati che ne hanno fatto richiesta un contributo per un valore non eccedente il 50 per cento del costo complessivo del progetto stesso.
4. I contributi di cui al comma 3 sono cumulabili con analoghi strumenti di sostegno finanziario previsti da disposizioni regionali o dell'Unione europea, in misura comunque non eccedente il limite del 50 per cento del costo complessivo del progetto.
5. Il 60 per cento per cento delle risorse del Fondo è destinato al finanziamento dei progetti proposti o comunque riguardanti i comuni con popolazione inferiore a 30 mila abitanti.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'uso illecito del marchio «I luoghi del Grand Tour Italia» e le false dichiarazioni nel protocollo di adesione di cui all'articolo 5 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 30.000 euro.
1. Il Ministro per i beni e le attività culturali promuove la registrazione del marchio «I luoghi del Grand Tour Italia» come marchio comunitario, presso l'apposito Ufficio di armonizzazione dell'Unione europea, ai fini della tutela internazionale del marchio in Paesi terzi.
1. Il Ministro per i beni e le attività culturali presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attuazione delle disposizioni della presente legge.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni bilancio.
|