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PDL 6187

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6187



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ONNIS

Modifica all'articolo 648-bis del codice penale, in materia di circostanze attenuanti per il reato di riciclaggio.

Presentata il 22 novembre 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 648-bis, primo comma, del codice penale, nel testo oggi in vigore, punisce assai severamente il delitto di riciclaggio, prevedendo che possa comminarsi al colpevole la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da euro 1.032 a euro 15.493.
      Tale rigoroso trattamento sanzionatorio potrebbe poi essere ulteriormente inasprito «quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale» (articolo 648-bis, secondo comma, del codice penale).
      Per contro, «se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni» la pena è diminuita (articolo 648-bis, terzo comma, del codice penale).
      La norma citata non prevede, invece, la possibilità di ridurre la pena quando «il fatto è di particolare tenuità».
      Eppure, detta circostanza attenuante è ora contemplata in relazione al reato di ricettazione (articolo 648, secondo comma, del codice penale: «La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità»), nonché a proposito del delitto di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter, terzo comma, del codice penale: «La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648 (...)»).
      L'assai ampia formulazione della norma che incrimina il riciclaggio (integrato dal fatto di chi «sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa») impone peraltro di punire a tale titolo, oltre a fatti che offendono gravemente i beni protetti, anche comportamenti caratterizzati da un
 

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tenue disvalore e da scarso rilievo concreto.
      Il legislatore, con le modificazioni da ultimo apportate dall'articolo 4 della legge 9 agosto 1993, n. 328, aveva perciò introdotto la già citata circostanza attenuante di cui al terzo comma dell'articolo 648-bis, «per riequilibrare la pena nei casi non gravi di riciclaggio, desumendosi presuntivamente, ma discutibilmente, la minor gravità del fatto dal massimo edittale, non particolarmente elevato, della pena prevista per il delitto presupposto».
      L'applicazione pratica della norma in questione ha reso però evidente l'opportunità di introdurre anche una circostanza attenuante di più ampia applicazione, svincolata, comunque, dall'entità della sanzione ricollegabile al reato presupposto.
      Ben può comprendersi infatti che - pure quando la pena della reclusione stabilita per il delitto dal quale provengono il denaro, i beni o le altre utilità, è uguale o superiore, nel massimo, a cinque anni - il fatto integrante il riciclaggio può essere, in concreto, di modesto spessore e significato, con riguardo a tutti i profili, oggettivi e soggettivi, della singola fattispecie (valore dei beni, caratteristiche della condotta, elemento psicologico).
      Del resto, oltre che ingiusto, si è sempre dimostrato controproducente sanzionare con pene esageratamente elevate comportamenti poco significativi, anche se conformi al modello dell'incriminazione; il rischio, infatti, è quello di stimolare il reo - consapevole di dover comunque affrontare la stessa, severissima pena - a realizzare quei reati nella loro massima gravità concreta.
      Si propone, perciò, di introdurre nel testo del citato articolo 648-bis, un nuovo comma che, con una formulazione letterale identica a quella del vigente terzo comma dell'articolo 648-ter del codice penale, ammetta la diminuzione della pena ordinariamente prevista per il riciclaggio, quando il fatto sia di particolare tenuità.
 

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PROPOSTA DI LGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 648-bis del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «La pena è altresì diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.


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