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PDL 6168

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6168



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(FINI)

dal ministro dell'interno
(PISANU)

e dal ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, fatto a Strasburgo il 9 novembre 1995, e norme di adeguamento

Presentato l'8 novembre 2005


      

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Onorevoli Deputati! - Con il presente disegno di legge si autorizza la ratifica del Protocollo addizionale alla Convenzione-quadro europea di Madrid sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, sottoscritta dagli Stati membri del Consiglio d'Europa e ratificata dal Parlamento italiano con la legge 19 novembre 1984, n. 948. La cooperazione transfrontaliera consiste, in virtù della Convenzione-quadro, in un progetto teso a rafforzare i rapporti di vicinato tra collettività e autorità territoriali dipendenti da due o più Parti contraenti ed a concludere accordi e intese utili a tale fine.
      Il Protocollo addizionale, risalente al 9 novembre 1995, puntualizza, conferendo loro maggior incisività, disposizioni già contenute nella Convenzione-quadro e prevede, tra l'altro, la costituzione di organismi di cooperazione transfrontaliera. La mancata ratifica del Protocollo ha impedito, dunque, finora in Italia il decollo delle predette strutture.
      Più in particolare, l'articolo 3 del Protocollo addizionale consente espressamente di costituire un organismo comune
 

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transfrontaliero, grazie al quale le varie entità territoriali possano coordinare, gestire ed organizzare più forme di cooperazione. Tale organismo, che può essere o meno dotato di personalità giuridica, è poi considerato nell'ordinamento interno degli Stati coinvolti quale soggetto di diritto pubblico o di diritto privato.
      L'articolo 4, paragrafo 1, del Protocollo specifica che, qualora un simile organismo di cooperazione transfrontaliera venga dotato di personalità giuridica, questa sia definita dalla legge della Parte contraente in cui l'organismo stesso ha sede e sia riconosciuta dalle altre Parti contraenti conformemente ai rispettivi diritti nazionali. In virtù del paragrafo 2 del medesimo articolo 4, l'organismo di cooperazione transfrontaliera ha un proprio statuto e adotta atti che, tuttavia, non possono avere portata generale e non possono incidere su diritti e libertà del singolo.
      L'organismo comune di cooperazione è finanziato con contributi del bilancio delle collettività ed entità territoriali e può procurarsi finanziamenti attraverso servizi prestati alle stesse o a terzi utilizzatori, mentre non potrebbe in alcun modo imporre prelievi fiscali.
      L'articolo 5 del Protocollo prevede la possibilità di porre in essere organismi di cooperazione transfrontaliera con natura di diritto pubblico, in grado di adottare atti aventi, negli ordinamenti giuridici interni, lo stesso valore ed i medesimi effetti degli atti emessi dalle collettività territoriali.
      È possibile tuttavia prevedere, in virtù del Protocollo, che l'organismo pubblico non possa adottare atti generali, nè abbia competenze di carattere generale, ma sia titolare di un mandato specifico e puntuale.
      All'articolo 8 del Protocollo si accorda agli Stati contraenti la facoltà di optare, al momento della firma del Protocollo o del deposito della ratifica dello stesso, esclusivamente per una delle due tipologie di organismi (privato - articolo 4 o pubblico - articolo 5) o, invece, per entrambe le fattispecie.
      Proprio esercitando la facoltà accordata dall'articolo 8 del Protocollo, con il disegno di legge in esame si opta esclusivamente per la costituzione di un organismo comune di cooperazione transfrontaliera avente natura di diritto privato, in analogia, peraltro, con la scelta effettuata da altri Paesi europei, quali la Germania e la Francia. Si esclude, quindi, la possibilità di ricorrere a strutture aventi natura di diritto pubblico, accordata dall'articolo 5 del Protocollo.
      Il presente disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli.
      Articolo 1: dispone l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo addizionale alla Convenzione di Madrid.
      Articolo 2: nel disporre che sia data esecuzione al Protocollo di Strasburgo, opta esclusivamente, come suindicato, per le strutture di cooperazione transfrontaliera di natura privata.
      Articolo 3: modifica l'articolo 4 della legge 19 novembre 1984, n. 948, di ratifica ed esecuzione da parte dello Stato italiano della citata Convenzione europea adottata a Madrid. In particolare, adeguando al nuovo testo costituzionale ed, in particolare, al novellato articolo 114, della Costituzione, il novero dei soggetti che possono siglare atti di cooperazione transfrontaliera, introduce le città metropolitane, non previste nel testo vigente della legge. Ciò in quanto, l'articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione di Madrid demanda al diritto interno di ciascuno Stato la determinazione di quali siano, ai fini dell'attuazione della Convenzione stessa, le collettività o autorità territoriali. Dunque, la scelta dei soggetti che hanno accesso in Italia alla cooperazione transfrontaliera viene adeguata, con la norma in questione, alle modifiche dei rispettivi ordinamenti interni (comma 1, lettera a).
      L'articolo 3 del disegno di legge abroga poi la disposizione in virtù della quale gli enti territoriali «autorizzati» alla cooperazione transfrontaliera devono essere direttamente confinanti con uno Stato estero o distare 25 km. dalla frontiera. In sostituzione del predetto limite, il disegno di legge sancisce che gli enti
 

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territoriali italiani che possono aderire alle forme di cooperazione transfrontaliera devono essere situati nelle regioni di confine (marittimo o terrestre) con Paesi del Consiglio d'Europa. È inoltre soppressa la disposizione in virtù della quale se il confine tra l'Italia e lo Stato estero interessato passa attraverso un mare territoriale, la suddetta fascia è calcolata a partire dalla linea mediana dello stesso mare territoriale (comma 1, lettera b)).
      Articolo 4: dispone che l'entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
      Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuove o maggiori spese, o minori entrate, per il bilancio dello Stato, per cui non si rende necessaria la redazione della relazione tecnica ai sensi del comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

      La necessità dell'intervento normativo discende da quanto disposto dall'articolo 80 della Costituzione. Con il presente disegno di legge si autorizza la ratifica del Protocollo addizionale alla Convenzione-quadro europea di Madrid sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, sottoscritta dagli Stati membri del Consiglio d'Europa e ratificata dal Parlamento italiano con la legge 19 novembre 1984, n. 948. La cooperazione transfrontaliera consiste, in virtù della Convenzione-quadro, in un progetto teso a rafforzare i rapporti di vicinato tra collettività e autorità territoriali dipendenti da due o più Parti contraenti ed a concludere accordi e intese utili a tale fine

B) Analisi del quadro normativo.

      La legge n. 948 del 1984 che autorizzò la ratifica della Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, firmata a Madrid il 21 maggio 1980, consente alle regioni ed agli enti locali di sviluppare particolari intese che non risultano in contrasto con la legge 5 giugno 2003, n. 131. In questa ottica si pone anche il Protocollo addizionale.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

      L'articolo 3 del disegno di legge modifica l'articolo 4 della legge 19 novembre 1984, n. 948, di ratifica ed esecuzione da parte dello Stato italiano della citata Convenzione europea adottata a Madrid. In particolare, adeguando al nuovo testo costituzionale ed, in particolare, al novellato articolo 114, il novero dei soggetti che possono siglare atti di cooperazione transfrontaliera, introduce le città metropolitane, non previste nel testo vigente della legge. Ciò in quanto, l'articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione di Madrid demanda al diritto interno di ciascuno Stato la determinazione di quali siano, ai fini dell'attuazione della Convenzione stessa, le collettività o autorità territoriali. La scelta dei soggetti che hanno accesso in Italia alla cooperazione transfrontaliera viene adeguata, con la norma in questione, alle modifiche dei rispettivi ordinamenti interni.
      L'articolo 3 del disegno di legge abroga poi la disposizione in virtù della quale gli enti territoriali «autorizzati» alla cooperazione

 

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transfrontaliera devono essere direttamente confinanti con uno Stato estero o distare 25 km. dalla frontiera. In sostituzione del predetto limite, il disegno di legge sancisce che gli enti territoriali italiani che possono aderire alle forme di cooperazione transfrontaliera devono essere situati nelle regioni di confine (marittimo o terrestre) con Paesi del Consiglio d'Europa. È inoltre soppressa la disposizione in virtù della quale se il confine tra l'Italia e lo Stato estero interessato passa attraverso un mare territoriale, la suddetta fascia è calcolata a partire dalla linea mediana dello stesso mare territoriale (comma 1, lettera b)).

D)    Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

      L'atto appare coerente con l'ordinamento comunitario.

E)    Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

      Non si pongono questioni di compatibilità.

F)    Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

      La materia disciplinata rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

G)    Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

      La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta «delegificazione».

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A)    Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

      Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

 

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B)    Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.

      Non esistono espliciti richiami a fonti normative, salvo alla legge n. 948 del 1984.

C)    Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

      L'articolo 3 del disegno di legge reca modifiche all'articolo 4 della legge 19 novembre 1984, n. 948.

D)    Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

      Non sono state introdotte nel testo abrogazioni di norme preesistenti, ad eccezione di alcune modifiche alla legge n. 948 del 1984 di ratifica della Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, firmata a Madrid il 21 maggio 1980.

3. Ulteriori elementi.

A)    Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

      Non sono attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge riguardanti la medesima materia.

 

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti.

Descrizione della attività richiesta, vietata o modificata dallo strumento tecnico-normativo prescelto.

      Il disegno di legge ha come obiettivo la cooperazione transfrontaliera tesa a rafforzare i rapporti di vicinato tra collettività e autorità territoriali dipendenti da due o più Parti contraenti e a concludere accordi e intese utili a tale fine.

Ambito territoriale di riferimento dell'intervento.

      L'ambito territoriale coincide con i territori italiani confinanti con i Paesi aderenti alla Convenzione- quadro europea di Madrid sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, sottoscritta dagli Stati membri del Consiglio d'Europa e ratificata dal Parlamento italiano con la legge 19 novembre 1984, n. 948.

Settori di attività economica interessati.

      Nessuno.

Destinatari diretti.

      I destinatari diretti, menzionati direttamente nella norma sono: le regioni, le province, i comuni, le città metropolitane, le comunità montane, i consorzi comunali e provinciali di servizi e d'opere confinanti con i Paesi parte della Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali.

Destinatari indiretti.

      Non vi sono destinatari indiretti.

B) Obiettivi e risultati attesi.

      Il provvedimento di ratifica del Protocollo addizionale, risalente al 9 novembre 1995, puntualizza, conferendo loro maggior incisività, disposizioni già contenute nella Convenzione-quadro e prevede, tra l'altro, la costituzione di organismi di cooperazione transfrontaliera.

 

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C) Illustrazione della metodologia di analisi adottata.

      Non si è seguita una particolare metodologia.

D)    Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività.

      L'approvazione della legge non comporterà la creazione di nuove strutture amministrative o il ricorso a speciali procedimenti.

E) Impatto sui destinatari diretti e indiretti.

      I destinatari diretti sono già dotati delle strutture necessarie ad assicurare la propria operatività.
      Non vi sono destinatari indiretti.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, fatto a Strasburgo il 9 novembre 1995.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 del Protocollo stesso, salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo.
      2. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 8 del Protocollo, non si dà attuazione a quanto previsto dall'articolo 5 del Protocollo stesso.

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 4 della legge 19 novembre 1984, n. 948).

      1. All'articolo 4 della legge 19 novembre 1984, n. 948, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, dopo le parole: «le province,» sono inserite le seguenti: «le città metropolitane,»;

 

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          b) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente:

      «Gli enti territoriali italiani abilitati a stipulare gli accordi e le intese di cui al primo comma devono essere situati nelle regioni di confine, sia esso marittimo che terrestre, con altri Paesi aderenti al Consiglio d'Europa».

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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