1. Il primo turno delle elezioni dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti nonché l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti si svolgono, limitatamente al turno annuale ordinario del 2006, contestualmente alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in caso di contestuale scioglimento.
2. In occasione del turno elettorale di cui al comma 1 del presente articolo, il termine indicato dall'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, si intende determinato nel cinquantesimo giorno antecedente alla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e, in caso di dimissioni del sindaco e del presidente della provincia, resta fermo il termine previsto dall'articolo 53, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. I comuni sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti nel turno elettorale di cui al comma 1 del presente articolo qualora il periodo di durata della gestione commissariale si concluda entro il giorno antecedente a quello fissato per la votazione.
4. Lo scrutinio per le elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali viene rinviato alle ore 14 del martedì successivo alla votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede relative alle elezioni politiche nazionali.
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La Commissione propone la reiezione della proposta di legge. |