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PDL 6141-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6141-A



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

VIOLANTE, CASTAGNETTI, BOATO, GIORDANO,
CUSUMANO, INTINI, SGOBIO, ZANELLA, MAZZUCA

Disposizioni in materia di svolgimento contestuale delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e delle elezioni amministrative

Presentata il 19 ottobre 2005

(Relatore: PALMA)


NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 24 novembre 2005, ha deliberato di riferire in senso contrario sulla proposta di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

NULLA OSTA
 

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TESTO
della proposta di legge
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TESTO
della Commissione
Art. 1.
 

      1. Il primo turno delle elezioni dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti nonché l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti si svolgono, limitatamente al turno annuale ordinario del 2006, contestualmente alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in caso di contestuale scioglimento.
      2. In occasione del turno elettorale di cui al comma 1 del presente articolo, il termine indicato dall'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, si intende determinato nel cinquantesimo giorno antecedente alla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e, in caso di dimissioni del sindaco e del presidente della provincia, resta fermo il termine previsto dall'articolo 53, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
      3. I comuni sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti nel turno elettorale di cui al comma 1 del presente articolo qualora il periodo di durata della gestione commissariale si concluda entro il giorno antecedente a quello fissato per la votazione.
      4. Lo scrutinio per le elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali viene rinviato alle ore 14 del martedì successivo alla votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede relative alle elezioni politiche nazionali.

      La Commissione propone la reiezione della proposta di legge.


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