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PDL 3543

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3543



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

TURCO, LUMIA, BURTONE, CUSUMANO, DI SERIO D'ANTONA, LABATE, MAZZARELLO, PISA, RUGGHIA, ADDUCE, BENVENUTO, GIOVANNI BIANCHI, ENZO BIANCO, BOLOGNESI, BOVA, BURLANDO, CAMO, CENNAMO, CEREMIGNA, CRISCI, GAMBINI, GIACCO, GIULIETTI, GRIGNAFFINI, MARIOTTI, OTTONE, POLLASTRINI, ROCCHI, ROSSIELLO, ROTUNDO, RUZZANTE, SANDI, SCIACCA, TIDEI

Istituzione del Fondo nazionale per le donne e le famiglie

Presentata il 15 gennaio 2003

      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende istituire il Fondo nazionale per le donne e le famiglie, in cui confluiscano parte delle risorse provenienti dalla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a diretta gestione statale. Tale Fondo è collocato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e si propone di:

          1) garantire un reddito sicuro alle donne capofamiglia;

          2) sostenere il diritto alla dignità dei minori;

          3) potenziare le strutture sociali per bambini e per anziani;

          4) offrire un supporto formativo alle donne per lo sviluppo di nuove professionalità;

          5) tutelare da un punto di vista economico e sociale le donne vittime di abusi e di violenze;

          6) sviluppare la conoscenza e le radici della cultura, affermando il concetto di parità tra uomo e donna.

      Il progetto nasce dall'esigenza di rispondere alla carenza di risorse nel bilancio dello Stato verso le politiche sociali. Infatti, gli investimenti pubblici per politiche attive a favore delle donne e della famiglia continuano ad essere insufficienti e solo attraverso uno stanziamento programmato di nuove risorse si potrà dare un aiuto concreto ai problemi posti da questi soggetti. Per tale motivo si è ritenuto necessario ricorrere a parte della quota dell'otto per mille: solo nel 1997 si trattava di ben 1.400 miliardi di lire.

 

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      L'idea di fondo della proposta di legge - originata da un progetto dell'Associazione «Donne & Futuro - Onlus» con sede a Torino - è, dunque, quella di ricorrere ad un Fondo nazionale unico che promuova forme nuove di tutela e di aiuto nei confronti dei soggetti più deboli della società, vale a dire le donne, gli anziani e i minori.
      L'articolo 1 istituisce il Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e si propone di destinare una quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale a tale scopo finalizzata all'atto della dichiarazione annuale dei redditi. La ripartizione del Fondo tra le diverse regioni avviene sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione femminile effettuata dall'Istituto nazionale di statistica entro il 28 febbraio di ogni anno.
      L'articolo 2 stabilisce che le regioni definiscano ogni tre anni gli ambiti territoriali di intervento e le risorse da destinare agli enti locali, anche con il coinvolgimento delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), per la definizione dei piani territoriali di intervento.
      L'articolo 3 definisce le finalità del Fondo, tra cui il sostegno alle donne capofamiglia, la promozione di nuovi posti di lavoro per le donne, l'assistenza ai soggetti in difficoltà (portatori di handicap, anziani non autosufficienti).
      L'articolo 4 istituisce le commissioni di controllo composte da rappresentanti degli enti locali e delle ONLUS che hanno partecipato al progetto per la valutazione dei risultati ottenuti. Entro il 30 giugno di ogni anno le regioni presentano al Ministro del lavoro e delle politiche sociali una relazione sugli obiettivi perseguiti e sulle misure da adottare da parte del citato Ministro. La relazione viene resa pubblica a livello locale attraverso gli strumenti di informazione (stampa, televisione, INTERNET).
      Viene, inoltre, introdotta la previsione di una riattribuzione delle risorse nel caso in cui le regioni non abbiano provveduto alle finalità del Fondo.
      L'articolo 5 stabilisce analoghe forme di pubblicità a livello nazionale, prevedendo la presentazione di una relazione annuale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali al Parlamento.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Fondo nazionale per le donne
e le famiglie).

      1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per le donne e le famiglie, di seguito denominato «Fondo», finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, lo sviluppo, la realizzazione e la qualità della vita delle donne sia come individui sia come membri di nuclei familiari.
      2. Il Fondo è finanziato con l'attribuzione di una parte della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, ad esso destinata dai contribuenti all'atto della dichiarazione annuale dei redditi. A tale fine, il Ministro dell'economia e delle finanze, in sede di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, definisce le idonee modalità di espressione della scelta di destinazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze quantifica l'ammontare destinato al Fondo entro il 31 gennaio di ogni anno. La prima destinazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF al Fondo ha luogo con riferimento alle dichiarazioni dei redditi che saranno presentate nell'anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e ai fini della determinazione delle somme da erogare entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
      3. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione del Fondo avviene sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione femminile effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Alla ripartizione del Fondo provvede entro il 28 febbraio di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro

 

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per le pari opportunità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per cento delle risorse del Fondo è riservata al finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari.

Art. 2.
(Ambiti territoriali di intervento).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della rispettiva programmazione, definiscono, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ogni tre anni gli ambiti territoriali di intervento, tenuto conto della presenza dei comuni commissariati ai sensi dell'articolo 144 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e procedono al riparto economico delle risorse al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia degli interventi nonché la partecipazione dei soggetti coinvolti. Possono essere individuati, quali ambiti territoriali di intervento, comuni, comuni associati ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, comunità montane e province.
      2. Gli enti locali ricompresi negli ambiti territoriali di intervento di cui al comma 1 del presente articolo, mediante accordi di programma definiti ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvano i piani territoriali di intervento della durata massima di un triennio, articolati in progetti immediatamente esecutivi, nonché il relativo piano economico e la prevista copertura finanziaria. Gli enti locali assicurano la partecipazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale nella definizione dei piani di intervento mediante una comunicazione diretta alle organizzazioni

 

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non lucrative di utilità sociale rientranti nell'ambito territoriale di propria competenza. I piani di intervento sono trasmessi alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono all'approvazione e alla emanazione del relativo provvedimento di finanziamento a valere sulla quota del Fondo ad esse attribuita ai sensi dell'articolo 1, nei limiti delle disponibilità assegnate ad ogni ambito territoriale, entro i successivi due mesi. I piani di intervento sono comunicati alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale che hanno titolo a partecipare ai progetti e che risultano iscritte all'albo tenuto presso il comune e la provincia inclusi nell'ambito territoriale interessato.
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire fondi regionali o provinciali per il finanziamento dei piani di intervento ad integrazione delle quote di competenza regionale o provinciale del Fondo, nonché di interventi non finanziati dallo stesso Fondo.

Art. 3.
(Finalità).

      1. Sono ammessi al finanziamento del Fondo i progetti e gli interventi che perseguono le seguenti finalità:

          a) il miglioramento delle condizioni di salute psicofisica delle donne in relazione alle loro specificità di genere;

          b) il sostegno alle donne capofamiglia;

          c) l'erogazione di un sussidio in misura pari all'assegno di mantenimento stabilito dal giudice nelle sedi competenti a favore del coniuge e dei minori qualora l'obbligato non vi provveda;

          d) la creazione di opportunità lavorative per le donne;

          e) la tutela, da un punto di vista economico e sociale, delle donne vittime di abusi e di violenze;

 

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          f) il potenziamento delle strutture direttamente o indirettamente fruite dalle donne nell'esercizio dei loro diversi ruoli, in particolare, degli asili, dei ricoveri e delle residenze per donne anziane con reddito inferiore a 10.000 euro, dei ricoveri e delle residenze per figli e per genitori portatori di handicap;

          g) la realizzazione della parità tra donne e uomini in ogni contesto.

      2. La finalità di cui al comma 1, lettera a), può essere perseguita, in particolare, attraverso attività di formazione e di ricerca, di monitoraggio e di assistenza differenziata.
      3. Le finalità di cui al comma 1, lettere b) ed e), possono essere perseguite, in particolare attraverso:

          a) l'erogazione di un minimo vitale a favore delle donne capofamiglia prive di reddito, incrementato in rapporto al numero dei figli minori e assimilabili e dei figli maggiorenni studenti;

          b) il sostegno economico di prima assistenza al genitore nei casi di prima necessità e di gravi difficoltà economiche, per provvedere a spese legali per separazione, riconoscimento del figlio, spese mediche, ricerca e cambio di abitazione, nonché a favore delle donne vittime di abusi e di violenze;

          c) l'erogazione di un sussidio integrativo per le donne ultrasessantacinquenni con reddito inferiore a 10.000 euro, da incrementare tenuto conto dell'aumento del costo della vita come rilevato dall'ISTAT.

      4. La finalità di cui al comma 1, lettera d), può essere perseguita, in particolare, attraverso l'istituzione di corsi di formazione mirati e diretti, in particolare, alle donne prive di professionalità e alle donne di nazionalità estera.
      5. La finalità di cui al comma 1, lettera f), può essere perseguita, in particolare, attraverso la realizzazione di asili-nido, asili, strutture alternative di accoglienza temporanea dei minori in età prescolare e

 

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scolare, nonché ricoveri e residenze per donne anziane con reddito inferiore a 10.000 euro annui, da incrementare tenuto conto dell'aumento del costo della vita come rilevato dall'ISTAT, ricoveri e residenze per figli e per genitori portatori di handicap.
      6. La finalità di cui al comma 1, lettera g) può essere perseguita, in particolare, attraverso attività di formazione, studio e ricerca riguardanti la specificità di genere femminile.

Art. 4.
(Valutazione dei risultati).

      1. Per la valutazione dei risultati conseguiti dai progetti e dagli interventi attuati ai sensi dell'articolo 3, è costituita in ciascuna regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le modalità previste in un apposito regolamento, una commissione di controllo, composta dai rappresentanti degli enti locali, delle istituzioni locali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, e tra queste dell'organizzazione non lucrativa di utilità sociale «Donne & Futuro», che hanno partecipato alla fase decisionale dei medesimi progetti e interventi.
      2. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano una relazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sullo stato di attuazione dei progetti e degli interventi previsti dalla presente legge, sulla loro efficacia, sugli obiettivi conseguiti e sulle eventuali misure da adottare. Il contenuto della relazione è reso noto a livello locale anche mediante utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa, in particolare audiovisivi e informatici, nonché della stampa quotidiana e periodica.
      3. Qualora, entro due anni dalla prima ripartizione del Fondo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non abbiano provveduto all'impegno contabile delle quote di competenza del Fondo stesso e all'individuazione degli ambiti

 

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territoriali di intervento di cui all'articolo 2, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla riattribuzione di tali risorse.
      4. Per garantire la tempestiva attuazione dei progetti e degli interventi di cui alla presente legge nei comuni commissariati, ai sensi dell'articolo 144 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Ministro dell'interno con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede a definire le funzioni degli uffici territoriali del Governo competenti per territorio per il sostegno e l'assistenza ai suddetti comuni.

Art. 5.
(Relazione al Parlamento).

      1. Entro il 30 settembre di ciascun anno, tenuto conto delle relazioni presentate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, trasmette una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.
      2. Il contenuto della relazione è reso noto a livello nazionale anche mediante utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa, in particolare audiovisivi e informatici, nonché della stampa quotidiana e periodica.


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