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PDL 5971

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5971



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato BULGARELLI

Indizione di un referendum consultivo sullo smantellamento degli armamenti nucleari presenti sul territorio nazionale e sull'adesione dell'Italia alla NATO

Presentata il 5 luglio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Gli enormi cambiamenti che si sono verificati nel corso degli ultimi cinquanta anni hanno fortemente ridimensionato la validità del modello di difesa introdotto con l'approvazione del trattato multilaterale che ha dato vita alla NATO, l'alleanza atlantica, di cui l'Italia ha fatto parte sin dall'inizio. Non è questa la sede per dare una valutazione sulle difficili scelte di uno dei momenti più difficili della storia del nostro Paese, ma è indubbiamente necessario - dopo quasi mezzo secolo di storia del Trattato Nord Atlantico - valutare l'opportunità di mantenere, per quanto concerne la sicurezza nazionale, un approccio strategico che sta dimostrando in modo sempre più evidente i propri limiti e la propria inadeguatezza ad affrontare pericoli per la nostra sicurezza che non sono più determinati da conflittualità di tipo «tradizionale» tra gli Stati, ma da cause ben diverse - legate molto spesso agli squilibri socio-economici imposti dai Paesi più ricchi - di cui portiamo una enorme responsabilità.
      È necessario quindi superare la cosiddetta «logica securitaria» attraverso la quale si punta a un modello di sicurezza che trova la sua efficacia proprio nell'adozione di tecniche e di strumenti che sono intrinsecamente in contraddizione con gli obiettivi che si prefiggono: la pace e la sicurezza del Paese. Sta crescendo sempre di più la convinzione, o meglio la consapevolezza, che la vera sicurezza può derivare soltanto dalla crescita della comunicazione sociale e della fiducia collettiva, e non dall'esclusione e dalla marginalizzazione dei «diversi» e degli «altri», dalla difesa armata dei cancelli e dei muri, dalla sottolineatura delle differenze - di cultura, di religione, di etnia - ed alla conseguente individuazione dei «nemici» assoluti.
 

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      Il nostro Paese - a fronte anche della sua storia millenaria basata su una cultura dell'integrazione e dell'accoglienza - deve finalmente prendere atto degli enormi cambiamenti che si sono verificati a livello geopolitico mondiale e sottrarsi a quella logica del «conflitto permanente» che in buona parte è la semplice attuazione delle teorie keynesiane all'economia militarista.
      Non va infine trascurato l'aspetto della difficile coabitazione delle basi militari con le comunità locali, che si vedono ingiustamente espropriate ampie e bellissime zone, che vivono nella preoccupazione delle conseguenze ambientali e sanitarie delle attività militari (responsabili di diversi tipi di inquinamento: dell'aria, dell'acqua e del suolo) e che temono la presenza di armi nucleari a pochi metri dalle proprie abitazioni.
      Con questa proposta di legge costituzionale si vuole semplicemente dare la possibilità ai cittadini di esprimere la propria opinione sull'opportunità di mantenere - peraltro a costi elevatissimi per l'intera collettività - la presenza sul territorio italiano di dispositivi nucleari che comportano, per tipologia e caratteristiche intrinseche, un elevato rischio per la popolazione, sia sotto il profilo ambientale che sotto il profilo sanitario, nonché sull'opportunità di una progressiva chiusura dei poligoni militari di tiro e sulla ipotesi di non rinnovare l'adesione al trattato Nord Atlantico.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. Il Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, indice un referendum consultivo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, avente per oggetto i quesiti indicati all'articolo 2.
      2. Hanno diritto di voto tutti i cittadini che, alla data di svolgimento dei referendum, hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che sono iscritti nelle liste elettorali del comune, ai sensi delle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

Art. 2.

      1. I quesiti da sottoporre al referendum di cui all'articolo 1 sono i seguenti:

          a) quesito n. 1: «Ritenete voi che l'Italia debba procedere all'immediato smantellamento di tutte le armi nucleari presenti, a qualunque titolo, sul territorio italiano?»;

          b) quesito n. 2: «Ritenete voi che l'Italia debba revocare ogni autorizzazione concessa a seguito di accordi internazionali e che debba proibire l'ingresso nel territorio nazionale, ivi comprese le acque territoriali, di armi nucleari nonché di mezzi di trasporto a propulsione nucleare?»;

          c) quesito n. 3: «Ritenete voi che l'Italia debba avviare un piano per la progressiva chiusura dei poligoni di tiro ad uso militare, dando la priorità alle strutture che comportano maggiori pericoli e disagi per la popolazione circostante?»;

 

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          d) quesito n. 4: «Ritenete voi che l'Italia debba valutare l'opportunità di non rinnovare l'adesione al Trattato Nord Atlantico, ratificato ai sensi della legge 30 novembre 1955, n. 1335, in ottemperanza al ripudio della guerra sancito dall'articolo 11 della Costituzione?».

Art. 3.

      1. La propaganda relativa allo svolgimento del referendum previsto dalla presente legge costituzionale è disciplinata dalle disposizioni contenute nella legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, nell'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, nella legge 24 aprile 1975, n. 130, e successive modificazioni, nonché nella legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni.
      2. Le facoltà riconosciute dalle disposizioni vigenti ai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai comitati promotori di referendum sono estese anche agli enti e alle associazioni aventi rilevanza nazionale o che comunque operino in almeno due regioni e che hanno interesse positivo o negativo verso le materie oggetto del referendum. Tali enti e associazioni sono individuati, a richiesta dei medesimi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
      3. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi formula gli indirizzi atti a garantire ai partiti, enti e associazioni di cui al comma 2 la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive dedicate alla illustrazione dei quesiti referendari di cui all'articolo 2, entro i termini stabiliti per l'elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo.

Art. 4.

      1. Il Governo, sulla base del risultato della consultazione referendaria, indetta ai

 

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sensi dell'articolo 1, avvia le azioni necessarie all'adeguamento della legislazione alla volontà popolare espressa con il medesimo referendum.

Art. 5.

      1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla sua promulgazione.


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