PDL 6158
XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 6158
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato GIULIO CONTI
Disposizioni per la celebrazione del quarto centenario
della morte di Alberico Gentili
Presentata il 27 ottobre 2005
Onorevoli Colleghi! - In occasione del quarto centenario della morte del grande giurista ginesino Alberico Gentili, il Centro internazionale studi gentiliani, che da venticinque anni è attento promotore della centralità della figura e dell'opera del Gentili, ha chiamato a collaborare illustri accademici italiani e stranieri e tutte le istituzioni locali.
Il presidente del Centro, Pepe Ragoni, ha riunito intorno a un tavolo nei giorni scorsi a San Ginesio, presso il complesso dei SS. Tommaso e Barnaba, i componenti del consiglio di amministrazione e del comitato scientifico del Centro internazionale studi gentiliani da un lato ed esponenti delle istituzioni pubbliche dall'altro, dal comune alla provincia e alla regione Marche.
Il presidente ha dichiarato che l'idea chiave che Gentili rappresenta è un bene culturale «immateriale» dell'Italia di eccezionale importanza, il cui valore universale, legato ai temi della cosiddetta «civiltà giuridica», non riguarda solo il passato, cioè la fase della sua fondazione, ma alimenta l'impegno odierno nella costruzione di una civiltà giuridica all'altezza dei tempi.
L'impegno del Centro internazionale studi gentiliani sarà teso a rendere onore alla memoria di Gentili, oltre che per il suo ruolo cruciale nella fondazione del diritto internazionale moderno e come «un classico» della teoria politica e giuridica internazionale moderna, quale figura di «grande intellettuale a livello europeo».
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Gentili raggiunge l'apice del suo successo professionale a Londra dove vive come esule.
Alberico Gentili può essere considerato come un antesignano che nel cinquecento prevedeva un processo di integrazione europea della cultura.
Si deve ricordare e sottolineare che il Centro internazionale studi gentiliani si avvale, per l'organizzazione della parte scientifica dell'evento, del protocollo d'intesa siglato con la Società italiana di diritto internazionale e con il Consiglio nazionale delle ricerche. Procedono inoltre in forma di
joint venture le collaborazioni con la
Law Faculty dell'università di Oxford e con la
Law School della
NY University di New York, per la pubblicazione delle opere gentiliane, per i convegni di studio, per le conferenze e le iniziative pubbliche volte a celebrare degnamente la «grandezza condivisa» di Alberico Gentili.
A tale fine, con la presente proposta di legge si chiede di assegnare un contributo di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 alla comunità montana dei Monti Azzurri di San Ginesio in provincia di Macerata (con sede in via Piave, 12) che promuove e valorizza il territorio e il patrimonio naturale e artistico dei piccoli comuni montani che ne fanno parte e che tanto si è adoperata, tramite il proprio presidente, Giampiero Feliciotti, per il riconoscimento morale della figura di Alberico Gentili.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Allo scopo di consentire una adeguata realizzazione delle manifestazioni celebrative del quarto centenario della morte di Alberico Gentili da parte del Centro internazionale studi gentiliani, lo Stato assegna un contributo di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 alla giunta della comunità montana dei Monti Azzurri di San Ginesio in provincia di Macerata, che provvede a istituire un apposito comitato organizzatore.
Art. 2.
1. La comunità montana dei Monti Azzurri di San Ginesio, quale principale promotore delle manifestazioni celebrative di cui all'articolo 1, chiama a fare parte del comitato organizzatore anche i sindaci di tutti i comuni compresi nell'ambito territoriale della medesima comunità montana nonché i componenti della giunta regionale e provinciale competenti in materia di promozione culturale.
2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente della comunità montana dei Monti Azzurri di San Ginesio presenta, ai fini dell'approvazione, il programma generale delle manifestazioni celebrative di cui all'articolo 1 al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 50.000 euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede, per gli anni 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
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triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.