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PDL 6152

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6152



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SANDI

Modifiche alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di gestione
delle acque nei territori montani

Presentata il 25 ottobre 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge riguarda il tema specifico della gestione delle acque nei comuni montani inclusi nel territorio delle comunità montane e con una popolazione fino a 5.000 abitanti.
      La specifica morfologia di molti territori che rende difficile la gestione centralizzata delle acque, la relativa scarsa urbanizzazione di alcuni di essi e, soprattutto, le modeste condizioni economiche di molti, realisticamente spingono perché sia rivista la legislazione vigente in materia.
      È vero che la legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante «Disposizioni in materia di risorse idriche» fissa i princìpi per la gestione integrata di tutto il territorio, ma, con il tempo, si è vista anche la poca convenienza di tali princìpi generali per molte realtà locali montane.
      Pertanto, la presente proposta di legge rende facoltativa l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato da parte dei comuni sopra richiamati, senza nulla togliere a un coordinamento da parte dell'Autorità d'ambito.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche alla legge 5 gennaio 1994, n. 36).

      1. Alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «4-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, l'adesione al servizio idrico integrato è facoltativa. Ove il comune non aderisca, il nuovo soggetto gestore non subentra all'azienda speciale, all'ente o al consorzio pubblico esercente il servizio. I comuni di cui al primo periodo possono, altresì, ritirare la propria adesione al servizio idrico integrato previo preavviso di sei mesi all'Autorità d'ambito.
      4-ter. Sulle gestioni di cui al comma 4-bis l'Autorità d'ambito esercita funzioni di regolazione generale e di controllo, sulla base di un apposito contratto di servizio»;

          b) all'articolo 10, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono comunque fatte salve le gestioni ai sensi dell'articolo 9, comma 4-bis».

Art. 2.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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