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PDL 6091

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6091



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CIRIELLI

Disposizioni in materia di concessione della cittadinanza italiana a cittadini somali che hanno frequentato le Accademie militari e le Scuole ufficiali italiane

Presentata il 21 settembre 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - In materia di cittadinanza, anche la più recente normativa, la legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza, mentre da un lato adegua le sue norme al dettato costituzionale e con completezza regola questo specifico settore, è restrittiva per quanto riguarda il caso dell'acquisizione della cittadinanza italiana, nello specifico nei confronti di determinati cittadini stranieri, quando questi ultimi abbiano frequentato le Accademie militari e le Scuole ufficiali italiane, onorando lo Stato italiano con il loro lavoro.
      La cittadinanza italiana è stata, appunto, ultimamente regolata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91, entrata in vigore il 16 agosto 1992, e dal regolamento di esecuzione della medesima legge n. 91 del 1992, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572. Questa legge ha generalizzato il principio della cittadinanza multipla, prevista dalla precedente normativa solo in particolari casi.
      Secondo quanto disposto dalla normativa vigente in Italia, la cittadinanza si trasmette iure sanguinis. È, dunque, cittadino italiano, indipendentemente dal luogo di nascita, colui che nasce da genitori cittadini italiani, mentre non è cittadino italiano colui che è nato in Italia da genitori stranieri.
      La normativa vigente in materia prevede, inoltre, che la cittadinanza italiana possa essere acquisita su richiesta formale, dopo i seguenti periodi di residenza legale ed effettiva in Italia: per un ex-cittadino italiano che aveva perduto la cittadinanza italiana occorre un anno; per un cittadino straniero i cui ascendenti erano cittadini italiani (nonno, padre) occorrono tre anni; per un cittadino di un Paese membro dell'Unione europea occorrono quattro anni; per un cittadino di un Paese non
 

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membro dell'Unione europea occorrono dieci anni. Il legislatore, infine, ha previsto la possibilità di acquisizione della cittadinanza italiana per matrimonio, ovvero ha previsto che il coniuge straniero di un italiano può acquistare la cittadinanza italiana su specifica richiesta.
      Dal quadro normativo appena descritto si evince che, per quanto la legge vigente sia decisamente completa, il legislatore ha omesso di considerare e di includere nella stessa normativa il particolare caso di conferimento di cittadinanza italiana a cittadini stranieri, nati anche da genitori stranieri, che abbiano frequentato le Accademie militari italiane.
      Il caso appena indicato costituisce l'oggetto della presente proposta di legge: si vuole consentire a un limitato numero di cittadini somali di acquisire la cittadinanza italiana dopo avere frequentato le Accademie militari e le scuole ufficiali italiane. Infatti, da informazioni assunte e appurate proprio presso le varie Accademie militari, nonché presso gli Stati maggiori italiani, furono molti i cittadini somali a frequentare, nel dopo guerra, le nostre Accademie.
      L'importanza di concedere la cittadinanza italiana a questi cittadini somali risiede nella necessità di dare a queste persone un significativo segnale di riconoscenza in quanto hanno messo a disposizione, nel passato, parte della loro vita al servizio della nostra amata Patria.
      Inoltre, considerata la delicata situazione in cui versa la Somalia in questo periodo, e tenuto conto del fatto che, fino a poco tempo fa, è stata interessata dalla guerra civile che ha prodotto effetti devastanti sulla popolazione e sulle infrastrutture del Paese, la concessione della cittadinanza italiana a cittadini somali che hanno frequentato le Accademie militari italiane sarebbe un ulteriore segno di riconoscenza tesa anche a concedere loro di poter vivere in una Nazione in pace come l'Italia, lasciandosi alle spalle la triste situazione del loro Paese natale.
      Attualmente, infatti, la Somalia non solo è uno dei Paesi più poveri al mondo ma non può contare neanche sulla stabilità di un Governo che possa risollevare le sue sorti, soprattutto a causa della presenza di migliaia di guerriglieri armati che, da anni, non consentono di stabilire la pace in quelle terre e finanziano le proprie milizie attraverso i saccheggi, i rapimenti, il mercato nero e il traffico illegale di armi e di droga. Inoltre, la situazione degli ex ufficiali delle Forze armate somale è particolarmente pericolosa perché le bande armate che imperversano li considerano ancora degli obiettivi da colpire.
      Non si vuole fare demagogia o facile «amarcord» ricordando la storia comune della Somalia con l'Italia per il periodo che la vide prima nostra colonia e poi da noi amministrata per conto dell'ONU e grazie a noi fondata quale Stato moderno. L'Italia ha ancora un legame e il dovere di aiutare la Somalia. Anche una legge come questa che si propone può essere un riconoscimento di un legame antico e di una relazione speciale che ancora unisce i somali alla nostra madre Patria.
      La presente proposta di legge, dunque, si prefigge lo scopo di individuare un percorso normativo che possa consentire a questi cittadini somali di poter acquisire, in tempi brevi e in deroga alla legge vigente, la cittadinanza italiana.
      La proposta di legge si compone di quattro articoli che consentono, appunto, di conferire la cittadinanza italiana esclusivamente ai cittadini somali che hanno frequentato le Accademie militari e le Scuole ufficiali italiane e che ne fanno esplicita richiesta al Ministero dell'interno.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È concessa la cittadinanza italiana, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, ai cittadini somali che hanno frequentato le Accademie militari e le Scuole ufficiali italiane, che ne fanno specifica domanda.

Art. 2.

      1. Precludono l'acquisto della cittadinanza di cui all'articolo 1:

          a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro II, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

          b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge prevede una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore a un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza è stata riconosciuta in Italia;

          c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti la sicurezza della Repubblica.

Art. 3.

      1. Il decreto che ratifica la concessione della cittadinanza di cui all'articolo 1 non ha effetto nel caso in cui la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica dello stesso decreto, giuramento di essere fedele alla Repubblica italiana e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato italiano.

 

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Art. 4.

      1. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato, entro un anno dalla data della sua entrata in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia.


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