Frontespizio Relazione Analisi tecnico-normativa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) Progetto di Legge Allegato

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 6145

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6145



 

Pag. 1

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(FINI)

di concerto con il ministro dell'interno
(PISANU)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

con il ministro della giustizia
(CASTELLI)

e con il ministro della difesa
(MARTINO)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui privilegi e le immunità della Corte penale internazionale, fatto a New York il 10 settembre 2002

Presentato il 20 ottobre 2005


      

torna su
Onorevoli Deputati! - La Corte penale internazionale è un'organizzazione internazionale indipendente, con competenza giurisdizionale penale permanente sui più gravi crimini di interesse della comunità internazionale (aggressione, genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra), stabilita secondo i criteri di collegamento della nazionalità dell'autore del reato (cittadino di uno Stato Parte) e di territorialità (reato commesso sul territorio di uno Stato Parte).
      Lo Statuto istitutivo della Corte è stato adottato a Roma il 17 luglio 1998, ratificato anche dall'Italia il 26 luglio 1999 (legge 12 luglio 1999, n. 232), entrato in vigore il 1o luglio 2002 e conta attualmente 93 Stati Parte.
 

Pag. 2


      La Corte ha sede a L'Aja ed il suo Statuto prevede i seguenti organi: i diciotto giudici comporranno: a) la Presidenza (il Presidente e due vice-Presidenti), la Divisione di appello (il Presidente ed altri quattro giudici, costituiranno la Camera di appello), la Divisione dibattimentale (almeno sei giudici, che comporranno due Camere dibattimentali) e la Divisione preliminare (almeno sei giudici, componenti la Camera preliminare ovvero competenti in forma monocratica); b) la Procura (il Procuratore e due vice-Procuratori); c) la Cancelleria (il Cancelliere ed il vice-Cancelliere).
      L'Unione europea riconosce e sostiene la Corte penale internazionale come essenziale strumento per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale attraverso un sistema di giustizia internazionale permanente per la repressione dei più gravi delitti che allarmano la comunità internazionale.
      In tale prospettiva, l'Unione europea ha assunto una consolidata Posizione Comune (da ultimo, 2002/474/PESC) nell'ambito della sua politica estera e di sicurezza comune che, tra l'altro, invita tutti gli Stati Membri ad assicurare l'attuazione dello Statuto della Corte e ad adoperarsi per il suo effettivo funzionamento.
      L'Accordo in oggetto è stato elaborato sulla base della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite del 1946, nonché di analoghi Accordi o risoluzioni intervenute per altre giurisdizioni internazionali con adattamenti apportati in relazione alla natura della giurisdizione della Corte, dotata di competenza e giurisdizione sui più gravi crimini di interesse della comunità internazionale (articoli 4 e 5 dello Statuto istitutivo).
      Le specificità della Corte penale internazionale come organizzazione giudiziaria internazionale hanno, peraltro, reso necessario riferirsi anche agli analoghi Accordi o risoluzioni intervenute per altre giurisdizioni internazionali (Accordo sui privilegi e le immunità del Tribunale internazionale per il diritto del mare; Accordo tra le Nazioni Unite ed i Paesi Bassi per la sede del Tribunale per la ex-Jugoslavia; Risoluzione dell'Assemblea Generale sui privilegi e le immunità dei membri, del cancelliere, degli assessori, agenti, avvocati, testimoni ed esperti della Corte internazionale di giustizia). Necessari adattamenti, tuttavia, sono stati apportati in relazione alla natura obbligatoria e penale della giurisdizione della Corte.
      L'Accordo è stato sottoscritto dall'Italia il 10 settembre 2002.
      Il modello dell'atto legislativo, contenente soltanto l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, è stato più volte adottato nelle procedure di ratifica di Accordi internazionali contenenti, come nel caso di specie, disposizioni relative a privilegi e immunità personali, per esempio, il testo della legge 28 agosto 1997, n. 303, che ha adottato la stessa tecnica di ratifica relativamente al Sesto Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e immunità del Consiglio d'Europa, fatto a Strasburgo il 5 marzo 1996.
      Il Preambolo dell'Accordo richiama la funzione giurisdizionale e la personalità giuridica della Corte, che l'articolo 48 dello Statuto prevede espressamente goda nel territorio degli Stati Parte dei privilegi e delle immunità necessari per il conseguimento dei suoi scopi.
      L'articolo 1 (Impiego dei termini) contiene le definizioni dei termini usati dallo Statuto e, quindi, impiegati anche nell'Accordo.
      L'articolo 2 (Status giuridico e personalità giuridica della Corte) riproduce l'indicazione, già contenuta nello Statuto, dello status e della personalità giuridica della Corte.
      L'articolo 3 (Disposizioni generali su privilegi e immunità della Corte) definisce in termini funzionali i privilegi e le immunità spettanti alla Corte sul territorio degli Stati Parte, in relazione agli obiettivi istituzionali della Corte medesima.
      L'articolo 4 (Inviolabilità della sede della Corte) sancisce l'inviolabilità della sede della Corte.
      L'articolo 5 (Bandiera, emblema e contrassegni) prevede il diritto della Corte ad avvalersi di bandiera, emblema e contrassegni di riconoscimento della sede e sui mezzi di trasporto destinati a scopi ufficiali.
 

Pag. 3


      L'articolo 6 (Immunità della Corte, delle sue proprietà, dei suoi fondi e dei suoi beni) introduce le immunità da ogni azione giudiziaria della Corte, dei suoi fondi, beni e proprietà, salvo rinuncia espressa nel singolo caso. Sulle proprietà, fondi e beni, inoltre, non possono essere eseguiti provvedimenti di perquisizione, sequestro, requisizione, confisca, esproprio ed ogni altra forma di esercizio della sovranità dello Stato, mediante provvedimenti amministrativi, giudiziari o legislativi.
      L'articolo 7 (Inviolabilità di archivi e documenti) prevede l'inviolabilità di archivi, documenti e materiali della Corte, ovunque si trovino, e consente alla Corte di adottare misure di conservazione di documenti e materiali in ogni circostanza. Le disposizioni mirano alla salvaguardia della genuinità delle fonti di prova, nonché alla tutela della riservatezza e del segreto, anche in funzione di sicurezza per i soggetti coinvolti dall'esercizio dell'attività giurisdizionale.
      L'articolo 8 (Esenzione da imposte, dazi doganali e restrizioni alle importazioni o esportazioni) contiene l'esenzione da imposte, dazi doganali ed altre forme di restrizione alla importazione ed esportazione delle operazioni e transazioni, finanziarie e patrimoniali, riconducibili alla Corte. Il regime di esenzione vuole escludere che interferenze allo svolgimento dell'attività istituzionale del giudice possano avvenire surrettiziamente, mediante ogni forma di limitazione alla circolazione di beni e capitali. La normativa, che copre anche le imposte sui redditi, non esclude l'applicabilità delle tasse, in funzione all'erogazione di servizi.
      L'articolo 9 (Rimborso di dazi e/o imposte) prevede il raggiungimento di intese, tra la Corte e lo Stato, per il rimborso di dazi od imposte applicati od applicabili sulle transazioni di particolare entità su proprietà, beni o servizi, con limitazioni susseguenti all'alienazione dei beni.
      L'articolo 10 (Fondi e libertà da restrizioni valutarie) consente alla Corte di costituire riserve in valuta, oro e titoli, nonché di trasferirle senza restrizioni, godendo di tassi di cambio non meno favorevoli di quelli accordati a qualsiasi organizzazione internazionale o rappresentanza diplomatica.
      L'articolo 11 (Facilitazioni in materia di comunicazioni) contiene le disposizioni necessarie ad assicurare la libertà di corrispondenza, in ogni sua forma, con le garanzie diplomatiche ed ivi inclusa la possibilità di accedere alle reti di radiodiffusione in conformità con le procedure nazionali. Quest'ultima disposizione riflette la positiva esperienza compiuta con i programmi di informazione pubblica svolti dai Tribunali internazionali ad hoc, per la ex-Jugoslavia e per il Rwanda, tendenti a diffondere la conoscenza del lavoro dei Tribunali per soddisfare le aspettative di giustizia della comunità internazionale e di quelle locali.
      L'articolo 12 (Esercizio delle funzioni della Corte al di fuori della sua sede) prevede la possibilità di accordi, tra la Corte e lo Stato, per le strutture necessarie all'esercizio delle funzioni della Corte in sede diversa da L'Aja. La norma si riferisce alla facoltà della Corte (articoli 3 e 62 dello Statuto), di stabilire la propria sede e svolgere processi al di fuori della sede naturale nei Paesi Bassi, in relazione alla propria natura di giurisdizione universale ed in situazioni che lo rendano opportuno (ad esempio, per ragioni di economia processuale ovvero per rafforzare un processo di riconciliazione nazionale in una regione ove siano stati commessi i crimini previsti dallo Statuto ovvero per stabilire uffici locali per la ricerca di informazioni).
      L'articolo 13 (Rappresentanti di Stati partecipanti all'Assemblea e i suoi organi sussidiari e rappresentanti di organizzazioni intergovernative) introduce i privilegi e le immunità riservati ai soggetti che devono recarsi presso la sede della Corte per lo svolgimento delle periodiche sessioni di lavoro dell'Assemblea degli Stati Parte, istituita dallo Statuto e con competenze normative, politiche, finanziarie e di controllo sull'operato della Corte.
      L'articolo 14 (Rappresentanti degli Stati che partecipano ai procedimenti della
 

Pag. 4

Corte) estende i privilegi e le immunità di cui all'articolo 13 anche a coloro che intervengono, in rappresentanza degli Stati, davanti alla Corte nell'esercizio della sua attività giurisdizionale.
      L'articolo 15 (Giudici, Procuratore, vice Procuratori e Cancelliere) estende ai titolari di funzioni essenziali all'esercizio della giurisdizione i privilegi e le immunità diplomatiche nella loro forma più ampia.
      L'articolo 16 (Vice Cancelliere, personale dell'Ufficio del Procuratore e personale della Cancelleria) limita i privilegi e le immunità del restante personale amministrativo della Corte in funzione delle esigenze di indipendenza nello svolgimento delle loro funzioni.
      L'articolo 17 (Personale assunto localmente e non altrimenti incluso nel presente Accordo) garantisce al personale locale l'immunità in relazione agli atti funzionali compiuti per la Corte.
      L'articolo 18 (Avvocati e persone che assistono l'avvocato difensore) assicura ai soggetti che svolgano attività defensionale garanzie, limitate alla durata del mandato, adeguate ad assicurare il libero esercizio delle funzioni, attestate con certificazione rilasciata dal Cancelliere.
      L'articolo 19 (Testimoni) accorda ai soggetti che debbano comparire davanti alla Corte per ragioni di giustizia, previo rilascio di attestazione di cancelleria, i privilegi, le immunità e le facilitazioni necessarie per la loro partecipazione ai procedimenti davanti alla Corte, inclusa la libertà di comunicazione con l'eventuale difensore.
      L'articolo 20 (Vittime) prevede che anche le vittime, che sono ammesse a partecipare ai procedimenti davanti alla Corte sia a titolo individuale che collettivo, siano garantite nella libertà di accesso alla giustizia internazionale, previo rilascio di apposito certificato di Cancelleria.
      L'articolo 21 (Esperti) prevede che gli esperti godano di privilegi, immunità ed agevolazioni sostanzialmente analoghi a quelli dei testimoni.
      L'articolo 22 (Altre persone la cui presenza è richiesta presso la sede della Corte) è norma residuale, che estende ai soggetti diversi da quelli previsti dai precedenti articoli, come le persone informate sui fatti, gli esperti locali o gli interpreti e traduttori, le disposizioni riferite ai testimoni.
      L'articolo 23 (Cittadini e residenti permanenti) prevede la facoltà da parte degli Stati di avvalersi della possibilità di specificare, con una dichiarazione all'atto della ratifica dell'Accordo, i privilegi e le immunità di cui potranno godere, sul proprio territorio, le categorie di persone di cui agli articoli 15, 16, 18, 19 e 21. La norma precisa che i privilegi e le immunità elencati potranno essere goduti nella misura necessaria allo svolgimento indipendente delle loro funzioni, ovvero alla loro comparsa o testimonianza davanti alla Corte. Lo stesso articolo prevede, inoltre, la possibilità per lo Stato dichiarante di specificare i privilegi e le immunità di cui godranno le «vittime» dei reati e le altre persone la cui presenza è richiesta presso la sede della Corte. In quest'ultimo caso i privilegi e le immunità sono limitati alla immunità da arresto e detenzione personale e alla immunità per le manifestazioni del pensiero, verbali o scritte.
      L'articolo 24 (Cooperazione con le autorità degli Stati Parte) contiene le clausole consuetudinarie, costitutive degli obblighi corrispettivi alle posizioni di vantaggio concesse con l'Accordo, di: cooperazione della Corte con lo Stato per agevolare l'applicazione di leggi e regolamenti dello Stato; obbligo di impedire abusi nell'applicazione di privilegi, immunità e facilitazioni; obbligo di osservanza delle leggi e regolamenti dello Stato per le persone che godano dei privilegi, immunità e facilitazioni previste dall'Accordo.
      L'articolo 25 (Rinuncia ai privilegi e alle immunità di cui agli articoli 13 e 14) disciplina la rinuncia ai privilegi ed alle immunità per i Rappresentanti degli Stati e delle organizzazioni intergovernative secondo il principio funzionale e consuetudinario dell'obbligatorietà della rinuncia ove non vi siano pregiudizi per le finalità per le quali sono state accordate.
 

Pag. 5


      L'articolo 26 (Rinuncia ai privilegi e alle immunità di cui agli articoli da 15 a 22) contiene la stessa disciplina dell'articolo 25 per tutti gli altri soggetti, stabilendo i diversi organi competenti a rinunciare ai privilegi ed alle immunità.
      L'articolo 27 (Sicurezza sociale) esonera, dalla data di istituzione del sistema previdenziale della Corte, il personale in rapporto organico con l'organizzazione dai versamenti dei contributi previdenziali obbligatori nazionali in dipendenza del rapporto di servizio con la Corte.
      L'articolo 28 (Notifica) prevede che il Cancelliere dia periodica comunicazione agli Stati Parte delle persone cui si applicano le disposizioni dell'Accordo.
      L'articolo 29 (Lasciapassare) richiede agli Stati Parte di riconoscere il lasciapassare delle Nazioni Unite che sarà rilasciato al personale della Corte come valido titolo di viaggio.
      L'articolo 30 (Visti) prevede la celerità e la gratuità delle procedure di rilascio di eventuali visti per i titolari di lasciapassare delle Nazioni Unite o di titoli di viaggio della Corte.
      L'articolo 31 (Composizione delle controversie con Stati terzi) prevede che la Corte elabori procedure di composizione delle controversie di diritto privato che la riguardino ovvero delle controversie relative alle persone coperte dall'Accordo, per il caso in cui non intervenga rinuncia all'immunità.
      L'articolo 32 (Soluzione di divergenze di interpretazione/applicazione del presente Accordo) contiene la clausola consuetudinaria sulle modalità di composizione negoziata ovvero arbitrale delle divergenze tra le Parti.
      L'articolo 33 (Applicabilità del presente Accordo) fa salva l'applicabilità delle norme rilevanti del diritto internazionale, incluso il diritto internazionale umanitario.
      L'articolo 34 (Firma, ratifica, accettazione, approvazione o accessione) prevede i termini di apertura alla firma dell'Accordo (dal 10 settembre 2002 al 30 giugno 2004) presso le Nazioni Unite a New York, nonché le procedure di partecipazione all'Accordo, mediante deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione od accessione presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
      L'articolo 35 (Entrata in vigore) stabilisce i termini di entrata in vigore dell'Accordo, sia sul piano internazionale (trenta giorni dopo il deposito del decimo strumento) che per il singolo Stato.
      L'articolo 36 (Emendamenti) prevede la procedura di emendamento dell'Accordo, secondo modalità comuni a tutti gli Accordi analoghi.
      L'articolo 37 (Denuncia) prevede la procedura di denuncia dell'Accordo, nei termini consuetudinari e, cioè, con effetto dopo un anno dalla ricezione della notifica.
      L'articolo 38 (Depositario) prevede che depositario dell'Accordo sia il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
      L'articolo 39 (Testi autentici) stabilisce che dell'Accordo facciano ugualmente fede i testi redatti nelle sei lingue ufficiali delle Nazioni Unite.
      Al momento del deposito dello strumento di ratifica, il Governo italiano, con una specifica dichiarazione, si avvarrà della facoltà degli Stati, prevista e disciplinata dall'articolo 23 dell'Accordo stesso, di specificare i privilegi e le immunità di cui potranno godere le categorie di persone indicate. In particolare il testo dell'Accordo recita:

          «a) fermo restando il paragrafo 6 dell'articolo 15 e il paragrafo 1 (d) dell'articolo 16, le persone di cui agli articoli 15, 16, 18, 19 e 21 nel territorio dello Stato Parte di cui sono cittadini o residenti permanenti godranno solo dei seguenti privilegi e immunità, nella misura necessaria allo svolgimento indipendente delle loro funzioni, ovvero alla loro comparsa o testimonianza dinanzi alla Corte:

              (i) immunità da arresto e detenzione personale;

              (ii) immunità da procedimenti legali di qualunque genere per parole pronunciate o scritte e per tutti gli atti da esse compiuti durante lo svolgimento delle loro

 

Pag. 6

funzioni per la Corte, ovvero durante la loro comparsa o testimonianza; tale immunità continuerà ad essere concessa anche dopo che le loro funzioni per la Corte, ovvero la loro comparsa o testimonianza saranno terminate;

              (iii) inviolabilità di pratiche e documenti, in qualunque forma e materiale, relativi all'esercizio delle loro funzioni per la Corte, ovvero alla loro comparsa o testimonianza dinanzi ad essa;

              (iv) ai fini delle comunicazioni con la Corte e, per le persone di cui all'articolo 19, con il loro avvocato in relazione alla testimonianza, il diritto di ricevere e inviare pratiche in qualsiasi forma.

          b) Le persone di cui agli articoli 20 e 22, nel territorio dello Stato Parte di cui sono cittadini o residenti permanenti, godranno solo dei seguenti privilegi e immunità nella misura necessaria alla loro comparsa dinanzi alla Corte:

              (i) immunità da arresto e detenzione personale;

              (ii) immunità da procedimenti legali per parole pronunciate o scritte e per tutti gli atti da esse compiuti durante la loro comparsa dinanzi alla Corte; tale immunità continuerà ad essere concessa anche dopo la loro comparsa dinanzi alla Corte».

torna su
 

Pag. 7


ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi.

A) Necessità dell'intervento normativo.

        La legge di ratifica dell'Accordo sui privilegi e le immunità della Corte penale internazionale è adempimento obbligatorio per l'Italia, in quanto Stato Parte dello Statuto istitutivo della Corte e, pertanto, obbligata dallo Statuto (articolo 48 dello Statuto istitutivo) a garantire che la Corte ed il suo personale possano esercitare le loro funzioni.
        Soltanto con l'adozione del provvedimento proposto sarà, peraltro, possibile assicurare a beni, documenti e personale della Corte privilegi ed immunità derivanti dalla Convenzione di Vienna sulle Relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961 e sostanzialmente identici a quelli di cui godono tutte le organizzazioni internazionali modellate sul sistema delle Nazioni Unite.
        L'Accordo è stato già sottoscritto dall'Italia il 10 settembre 2002.

B) Analisi del quadro normativo.

        L'Accordo sui privilegi e le immunità della Corte penale internazionale contiene disposizioni che non abbisognano di adattamento del diritto interno e ciò consente di adottare il modello dell'atto legislativo contenente soltanto l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        Il provvedimento non incide sulla normativa vigente, come tutti i precedenti Accordi della medesima natura già ratificati dall'Italia.
        Non vi sono, inoltre, oneri finanziari prevedibili, essendo la sede della Corte fuori dal territorio nazionale.

D)  Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        Le disposizioni del disegno di legge di ratifica dell'Accordo non presentano alcun profilo di incompatibilità con il diritto comunitario.

E)  Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

        L'intera materia rientra nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi del titolo V della parte seconda della Costituzione, articolo 117, secondo comma, lettere a) ed l).

F)  Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

        La disciplina dell'Accordo è coerente con le norme primarie di trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

 

Pag. 8


G)  Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

        Il provvedimento proposto, incidendo sulla giurisdizione e stabilendo privilegi fiscali, non può assumere forma e valore normativo diversi.
        Nessuna precedente legge è stata adottata sul medesimo oggetto.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A)  Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Nessuna nuova definizione normativa viene introdotta.

B)  Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

        Nessun riferimento normativo è contenuto nel progetto, trattandosi di primo intervento del legislatore.


C)  Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

        Non è necessario novellare alcuna disposizione di legge, trattandosi di primo intervento in materia.

D)  Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Nessun effetto abrogativo è necessario, trattandosi di primo intervento in materia.

torna su
 

Pag. 9


ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A)  Ambito dell'intervento con particolare riguardo all'individuazione dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

        Il provvedimento mira alla ratifica dell'Accordo sui privilegi e le immunità della Corte penale internazionale - organizzazione internazionale indipendente, con competenza giurisdizionale penale permanente e sede a L'Aja - il cui Statuto istitutivo è stato ratificato dall'Italia il 26 luglio 1999 (legge 12 luglio 1999, n. 232) ed è entrato in vigore il 1o luglio 2002.
        L'Accordo è stato già sottoscritto dall'Italia il 10 settembre 2002.
        Sono destinatari diretti del provvedimento la Corte e gli Stati Parte al suo Statuto, in relazione alla tutela funzionale dei beni, documenti e personale della Corte medesima e per l'applicazione agli stessi dei privilegi necessari all'esercizio delle loro funzioni.
        L'Italia, Stato Parte dello Statuto della Corte penale internazionale, sarà tenuta sul proprio territorio all'osservanza dei privilegi e delle immunità previste dall'Accordo. Le immunità ed i privilegi della Corte interessano: a) la sede, eventualmente stabilita nel territorio dello Stato Parte; b) la bandiera, l'emblema ed i contrassegni; c) proprietà, fondi e beni; d) comunicazioni, archivi, materiali e documenti; e) Rappresentanti degli Stati; f) Giudici, Procuratore, vice Procuratori, Cancelliere, vice Cancelliere, personale dell'ufficio del Procuratore e della Cancelleria, contrattisti, avvocati, testimoni, vittime, esperti, altre persone la cui presenza è richiesta presso la sede della Corte.
        Il sistema delle immunità e dei privilegi segue, sostanzialmente, quello accordato a tutte le organizzazioni internazionali rientranti nel sistema delle Nazioni Unite e richiama, pertanto, la Convenzione di Vienna sulle Relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961; la Corte, i suoi beni ed il personale sono sottratti alla giurisdizione nazionale nei limiti funzionalmente necessari e salva facoltà di rinuncia alle immunità; i privilegi fiscali e valutari sono quelli noti nelle relazioni diplomatiche.
        Il provvedimento risponde all'esigenza di consentire l'adempimento degli obblighi già derivanti dalla ratifica dello Statuto istitutivo ed, in particolare, di garantire ai beni ed al personale della Corte i privilegi e le immunità funzionali necessarie sul nostro territorio.

B) Valutazione dell'impatto sulla pubblica amministrazione.

        A seguito di comunicazione all'Italia della lista dei soggetti cui si applicano i privilegi e le immunità, gli operatori del settore dovranno riconoscere ed accettare i lasciapassare ed i titoli di viaggio rilasciati dalla Corte a tali soggetti e concedere gratuitamente gli eventuali visti.

C) Valutazione dell'impatto sui destinatari passivi.

        Non si ravvisa specificamente tale categoria di destinatari.

 

Pag. 10


torna su
DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

        1. II Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sui privilegi e le immunità della Corte penale internazionale, fatto a New York il 10 settembre 2002.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

        1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 35 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

torna su
 

Pag. 11

 

Pag. 12

 

Pag. 13

 

Pag. 14

 

Pag. 15

 

Pag. 16

 

Pag. 17

 

Pag. 18

 

Pag. 19

 

Pag. 20

 

Pag. 21

 

Pag. 22

 

Pag. 23

 

Pag. 24

 

Pag. 25

 

Pag. 26

 

Pag. 27

 

Pag. 28

 

Pag. 29

 

Pag. 30

 

Pag. 31

 

Pag. 32

 

Pag. 33

 

Pag. 34

 

Pag. 35

 

Pag. 36

 

Pag. 37

 

Pag. 38

 

Pag. 39

 

Pag. 40

 

Pag. 41

 

Pag. 42

 

Pag. 43

 

Pag. 44

 

Pag. 45

 

Pag. 46

 

Pag. 47

 

Pag. 48

 

Pag. 49

 

Pag. 50

 

Pag. 51

 

Pag. 52

 

Pag. 53

 

Pag. 54

 

Pag. 55

 

Pag. 56

 

Pag. 57

 

Pag. 58

 

Pag. 59

 

Pag. 60

 

Pag. 61

 

Pag. 62

 

Pag. 63

 

Pag. 64


Frontespizio Relazione Analisi tecnico-normativa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) Progetto di Legge Allegato
torna su