Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 6136

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6136



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GIUSEPPE GIANNI, CIRO ALFANO, RICCARDO CONTI, DE LAURENTIIS, DEGENNARO, FILIPPO DRAGO, GRILLO, ANNA MARIA LEONE, MANINETTI, MAZZONI, MEREU, NARO, PERETTI, TUCCI, VOLONTÈ

Disposizioni per il controllo dei prezzi al consumo e per il contrasto di fenomeni speculativi conseguenti all'introduzione dell'euro e istituzione dell'Autorità di garanzia dei prezzi

Presentata il 13 ottobre 2005


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Le questioni connesse all'incremento del costo della vita e in particolare al ruolo giocato dall'introduzione della moneta unica nell'Unione europea hanno prodotto una situazione difficile favorendo in taluni casi degli abusi.
      La fase di introduzione dell'euro in Italia non è stata accompagnata da adeguate misure di controllo che potessero individuare e contrastare fenomeni speculativi e, in molti casi, si è assistito ad una impennata dei prezzi che ha colpito i redditi delle famiglie e delle fasce deboli.
      Si tratta di fenomeni la cui portata e la cui dimensione non appaiono sufficientemente indagate mentre risulta evidente che non possono essere ulteriormente trascurate.
      In questa ottica la presente iniziativa legislativa tende ad introdurre elementi di chiarezza affidando ad un organismo indipendente il compito di sorvegliare sul l'insorgere di fenomeni speculativi e di proporre i necessari interventi. Non si tratta di tirare sommarie conclusioni su eventuali responsabilità, ma piuttosto di assicurare con il monitoraggio e l'intervento di un organismo terzo che non vi siano fenomeni distorsivi.
      L'esigenza di chiarezza che si intende soddisfare, molto sentita dai cittadini, investe in realtà la percezione che questi hanno del processo di unificazione europea nel suo complesso. Il «caro vita» infatti ha un diretto impatto sul quotidiano.
      La proposta di legge tra l'altro intende evitare che i problemi insorti possano
 

Pag. 2

incidere negativamente, come sta accadendo, sul processo di integrazione europea.
      Le difficoltà e le contraddizioni che emergono devono essere affrontate apprestando adeguate misure affinché i cittadini non debbano pagare il prezzo di un difficile quanto importante processo tendente alla unificazione non solo economica ma anche politica e culturale dell'Europa su cui i padri fondatori hanno scommesso. Tutto ciò anche perché in alcuni casi si rischia di attribuire all'Unione europea fenomeni che dipendono da altre dinamiche contro le quali il processo di integrazione può giocare un ruolo positivo.
      Con il Trattato di Maastricht, completata la creazione del mercato unico, sono stati avviati due processi: la costruzione dell'edificio dell'Unione europea, da una parte, e l'introduzione della moneta unica dall'altra.
      Tali processi hanno preso due velocità distinte, non è stato creato né uno Stato federale né un sistema di governance sopranazionale che assicuri una coesione politica adeguata rispetto alle cessioni di sovranità in favore dell'Unione europea che gli Stati hanno fatto con la ratifica dei Trattati.
      Il tentativo di introdurre una Costituzione per l'Europa ha evidenziato ulteriormente le difficoltà prima di tutto nel negoziato tra gli Stati e poi, in maniera purtroppo evidente, nel rapporto con i cittadini ovvero con i «popoli europei» che hanno risposto alle consultazioni referendarie.
      Non è questa la sede per analizzare tali problematiche, ma certo è che la costruzione dell'edificio dell'Unione europea è rimasta alla debole rappresentazione del tempio greco retto dai tre pilastri.
      Un sistema di governance ancora da sviluppare come dimostra il difficile rapporto tra istituzioni comunitarie, Banca centrale europea, sistema delle banche centrali degli Stati membri e gli Stati membri, questi ultimi peraltro fortemente stretti, per le decisioni da assumere in materia di politica economica, dai vincoli di stabilità derivanti dal rispetto dei parametri europei. Tale processo è stato sintetizzato da chi contesta nel suo insieme il raggiungimento di un importante e storico traguardo nella definizione dell'euro come «una moneta senza Stato» e degli Stati membri aderenti alla moneta unica come «Stati senza moneta».
      Chi crede nel processo e nella capacità di giungere negli scenari della globalizzazione ad un'Unione europea di Stati nazione basata sul rispetto delle identità nazionali, su princìpi di proporzionalità, sussidiarietà e mutuo riconoscimento, ma al tempo stesso presente e forte nelle dinamiche internazionali, ha il dovere di prendere atto dei punti deboli e di intervenire.
      Queste sono le condizioni in cui si propone l'istituzione dell'Autorità di garanzia dei prezzi che assume una funzione da una parte di garante anche per individuare e contrastare i fenomeni speculativi, e dall'altra di organo tecnico di consulenza del Governo all'atto di assumere decisioni in sede comunitaria nelle materie connesse.
      La proposta di legge si compone di quattro articoli che individuano le finalità della legge, le competenze, la composizione e il potere di autoregolamentazione dell'Autorità, nonché gli strumenti di intervento di cui la stessa si avvale, e la copertura finanziaria del provvedimento.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge ha la finalità di assicurare un sistema dei prezzi al consumo trasparente promuovendo la tutela degli interessi dei consumatori con particolare riferimento alle dinamiche derivanti dalla circolazione dell'euro e avviando azioni di contrasto di fenomeni speculativi che determinano rincari anomali di materie prime, dei generi alimentari di largo consumo o di prodotti di prima necessità nonché anomali meccanismi di determinazione dei prezzi quando non configurino fenomeni distorsivi della concorrenza.

Art. 2.
(Istituzione dell'Autorità di garanzia
dei prezzi).

      1. È istituita l'Autorità di garanzia dei prezzi a tutela dei consumatori, di seguito denominata «Autorità». L'Autorità svolge, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, attività consultiva, di segnalazione e istruttoria per gli interventi del Governo in materia di contrasto di fenomeni speculativi nella determinazione dei prezzi al consumo. L'Autorità ha sede in Roma.
      2. L'Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun

 

Pag. 4

caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. In sede di prima attuazione della presente legge le Commissioni parlamentari si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere è espresso a maggioranza assoluta.
      3. I componenti dell'Autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore; durano in carica sette anni e non possono essere confermati. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico.
      4. I componenti e i funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Per garantire la responsabilità e l'autonomia nello svolgimento delle procedure istruttorie, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si applicano i princìpi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione tra funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione, attribuite ai dirigenti.
      5. Le indennità spettanti ai componenti dell'Autorità sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
 

Pag. 5

Art. 3.
(Organizzazione e competenze).

      1. L'Autorità, d'ufficio o su richiesta del Governo, dei consigli regionali o delle associazioni di tutela dei consumatori di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni, istruisce e propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'emanazione di apposite ordinanze a carattere urgente volte a contrastare gli aumenti anomali dei prezzi, anche attraverso misure di blocco dei prezzi e direttive cogenti di determinazione degli stessi.
      2. Per l'esercizio delle sue funzioni l'Autorità si avvale della collaborazione del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità e dell'Istituto nazionale di statistica.
      3. Nell'esercizio delle proprie funzioni all'Autorità sono riconosciuti poteri ispettivi.
      4. Il Corpo della guardia di finanza collabora con l'Autorità per l'acquisizione degli elementi istruttori necessari, eventualmente in concorso con la Polizia di Stato e con l'Arma dei carabinieri.
      5. I Corpi di polizia che ottemperano alle richieste dell'Autorità possono prendere in esame registri, libri, supporti informatici e corrispondenza delle imprese interessate ai fenomeni speculativi.
      6. L'Autorità inoltre esercita le seguenti funzioni:

          a) formula osservazioni e proposte da trasmettere al Governo e al Parlamento sulle misure legislative da assumere per contrastare i fenomeni di cui all'articolo  1;

          b) pubblicizza e diffonde la conoscenza dei prezzi di generi e servizi di largo consumo al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte dei consumatori;

          c) concorre con la formulazione di pareri e note tecniche, anche su richiesta

 

Pag. 6

del Governo, alla formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione di atti comunitari e nell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea;

          d) valuta reclami, istanze e segnalazioni presentati dai consumatori, singoli o associati, in ordine alla presenza di fenomeni speculativi decidendo d'ufficio se intervenire ai sensi del comma 1;

          e) redige annualmente una relazione sulle attività svolte. La relazione è trasmessa al Parlamento.

      7. La pubblicità di atti e procedimenti dell'Autorità è assicurata anche attraverso un apposito bollettino pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
      8. L'Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
      9. L'Autorità, con propri regolamenti, definisce, entro trenta giorni dalla sua costituzione, le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo, che non può eccedere le quaranta unità, l'ordinamento delle carriere, nonché, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative, il trattamento giuridico ed economico del personale. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, della presente legge, all'Autorità non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione

 

Pag. 7

dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su