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PDL 6125

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6125



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CALZOLAIO, GIOVANNI BIANCHI, CIMA,
RANIERI, SPINI, VERTONE

Disposizioni in favore del personale a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero

Presentata il 6 ottobre 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La presenza di personale a contratto in servizio presso le nostre rappresentanze diplomatico-consolari si è imposta come un'esigenza ormai unanimemente riconosciuta sia dalla collettività italiana residente all'estero, che all'interno del Ministero degli affari esteri (MAE).
      Attualmente, il personale a contratto soddisfa esigenze di notevole interesse: esso è indispensabile non solo per la conoscenza della lingua, ma anche e soprattutto per la conoscenza della legislazione, degli usi e dei costumi locali, degli interlocutori e delle istituzioni. È spesso la memoria storica insostituibile per l'attività dei nostri uffici all'estero. Si tratta di personale non soggetto a spostamenti, pertanto di una operatività costante e ottimale, senza necessità di adattamenti più o meno lunghi, durante i quali la produttività è forzatamente minore.
      Il personale a contratto, di conseguenza, ha una funzione di integrazione e di complemento rispetto a quella svolta dal personale dei ruoli organici del MAE. Le due funzioni concorrono all'attività delle nostre sedi all'estero e dovrebbero pertanto beneficiare di uguale dignità professionale.
      Sotto il profilo normativo, i contrattisti si dividono in due categorie: quella con contratto a legge locale e quella con contratto a legge italiana.
 

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      Alla prima categoria appartengono non solo i contrattisti di cittadinanza straniera, ma anche quelli di cittadinanza italiana assunti a decorrere dall'anno 2000.
      La disciplina del personale a contratto è stata esaurientemente riformata dal decreto legislativo n. 103 del 2000, emanato nell'ambito della delega al Governo per la riforma del MAE.
      Il decreto legislativo n. 103 del 2000 ha sancito il principio che tutti i nuovi contratti di impiego debbano essere regolati dalla legge locale (articolo 154 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 103 del 2000).
      La conseguenza logica è che la categoria del personale a legge italiana sia da considerare «ad esaurimento» e ciò nell'ambito del contingente ordinario del personale a contratto previsto dall'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967: infatti alla progressiva diminuzione del personale a legge italiana attualmente in servizio - per raggiunti limiti di età - si provvederà mediamente sostituzione esclusivamente con personale avente contratto regolato dalla legge locale.
      Le condizioni contrattuali di tale categoria si sono - con il passare degli anni e per effetto di una contrattazione separata - deteriorate. Ad esempio, si può citare la determinazione delle assenze per malattia, le quali vengono applicate ai facenti parte alla categoria del personale a contratto regolato dalla legge italiana, sulla base di un accordo successivo (accordo successivo per il personale di cui all'articolo 1, comma 4, terzo alinea, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto Ministeri del 22 ottobre 1997) che li penalizza esplicitamente.
      Il dipendente di ruolo assente per malattia riceve l'intera retribuzione mensile per i primi 9 mesi di assenza calcolati sul triennio (CCNL comparto Ministeri personale non dirigente - parte normativa 1994/1997 e parte economica 1994/1995, articolo 21, comma 7 - tuttora valido).
      Il personale a contratto regolato dalla legge italiana riceve l'intera retribuzione per i soli 45 giorni calcolati sul triennio (accordo successivo per il personale di cui all'articolo 1, comma 4, terzo alinea, del CCNL del comparto Ministeri del 22 ottobre 1997, articolo 7, comma 7, lettera a) - 15 giorni annuali).
      Malgrado quanto previsto nel corpo stesso della legge n. 462 del 1980, circa le possibilità di una progressiva immissione nei ruoli organici del MAE, il predetto personale non ha potuto beneficiare di tale prospettiva in quanto i concorsi non sono stati banditi.
      Solo negli ultimi due anni il MAE ha indetto un certo numero di concorsi «riservati» al personale a contratto a legge italiana.
      Il personale destinatario della presente proposta di legge ha ottenuto l'impiego mediante prove concorsuali e ha acquisito una notevole esperienza professionale, tuttavia le condizioni di accesso ai ruoli del MAE nei concorsi riservati sono le stesse di quelle previste per l'accesso dall'esterno, per di più per le stesse mansioni svolte a contratto, non essendo possibile concorrere per mansioni di livello superiore!
      Da un punto di vista strettamente economico, le «tappe» del progressivo impoverimento possono essere individuate nello «sganciamento» dalla percentuale minima del 68 per cento dell'assegno del pari grado di ruolo per il calcolo del salario, nel rifiuto dell'attribuzione della tabella 19, nella soppressione dello scatto biennale del 2 per cento per lodevole servizio, nel mancato riconoscimento dell'aggiunta di famiglia per i figli maggiorenni, studenti a carico, e in ultimo nella cristallizzazione dell'anzianità maturata.
      Inoltre sono note altre carenze normative contrattuali: ad esempio per quanto riguarda il riconoscimento del periodo di congedo per malattia (diritto a 45 giorni nel triennio, ricomprendendo ogni volta qualsiasi evento morboso, poi scattano riduzioni di stipendio), il trattamento pensionistico (determinazione della base contributiva inferiore alla base imponibile), la formazione professionale mai attuata, eccetera.
 

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      Considerata tale situazione e tenuto presente che il contingente di questo personale si è notevolmente ridotto (per cessazione dal servizio per limiti di età e per passaggio nei ruoli organici - generalmente dei più giovani - con gli ultimi concorsi), si ravvisa la necessità di riconoscere l'attività svolta per anni con impegno, professionalità e dedizione da questa categoria di personale collocandola, attraverso la presente proposta di legge, in un quadro normativo più adeguato, che trova la sua ispirazione nella legge n. 775 del 1956, istitutiva del ruolo speciale transitorio ad esaurimento.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione di un ruolo speciale transitorio ad esaurimento).

      1. Presso il Ministero degli affari esteri è istituito un ruolo speciale transitorio ad esaurimento (RSTE).
      2. Nel RSTE è collocato il personale a contratto secondo la legge italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha compiuto un periodo di servizio di almeno quattro anni dalla data di prima assunzione a contratto.

Art. 2.
(Domanda di immissione e inquadramento del personale).

      1. La domanda per ottenere il collocamento nel RSTE deve essere presentata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le aree o le fasce di inquadramento del personale sono determinate in sede di contrattazione nazionale.
      2. Ulteriori progressioni di carriera del personale inquadrato nel RSTE sono soggette alla stessa contrattazione applicabile al personale di ruolo del Ministero degli affari esteri e ai criteri di riconoscimento delle professionalità acquisite. Ai soli fini del compimento dell'anzianità richiesta dal contratto collettivo nazionale di lavoro per la progressione di carriera, è valutato, per intero, il periodo di servizio prestato anteriormente al collocamento nel RSTE, comprendendo anche un eventuale periodo di lavoro prestato a legge locale

 

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presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero.
      3. Gli effetti dell'inquadramento giuridico ed economico nel RSTE decorrono dalla data di presentazione della domanda di immissione nel ruolo stesso.

Art. 3.
(Permanenza o trasferimento di sede).

      1. Al fine di permettere all'amministrazione di usufruire in continuità delle specifiche conoscenze e competenze del personale immesso nel RSTE nonché all'utenza di beneficiare della qualità di servizio che ne deriva, il personale di cui all'articolo 1 è mantenuto stabilmente all'estero nella sede nella quale presta servizio.
      2. Per gravi e documentati motivi personali, o nel caso di chiusura o soppressione di una rappresentanza diplomatica, di un ufficio consolare o di un istituto italiano di cultura all'estero, il personale di cui all'articolo 1 è trasferito ad altra sede. I criteri per l'individuazione delle nuove sedi, nonché i gravi e documentati motivi personali che legittimano la richiesta di trasferimento sono determinati in sede di contrattazione nazionale.
      3. In caso di trasferimento del personale immesso nel RSTE sono applicabili le indennità specifiche spettanti al personale di ruolo del Ministero degli affari esteri.

Art. 4.
(Diritto di opzione).

      1. Il dipendente immesso nel RSTE può comunque in ogni momento, a domanda, essere immesso in un altro ruolo del Ministero degli affari esteri, anche in soprannumero, da riassorbire con le prime vacanze.

 

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Art. 5.
(Retribuzione e indennità).

      1. Al personale di cui all'articolo 1 è corrisposta una retribuzione annua base, che non può essere inferiore al 70 per cento dell'ammontare complessivo dell'indennità di servizio percepita, nella stessa sede, dal pari grado di ruolo del Ministero degli affari esteri. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero degli affari esteri provvede agli adeguamenti necessari.

Art. 6.
(Congedi di maternità e di malattia).

      1. Al personale del RSTE si applicano le disposizioni relative ai congedi di maternità e di malattia previste per il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero.

Art. 7.
(Norme finali).

      1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si osservano le disposizioni di legge nonché della contrattazione collettiva nazionale applicabili agli impiegati di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero.

Art. 8.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del

 

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Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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