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PDL 6093

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6093



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CIRIELLI

Istituzione della provincia di Amalfi

Presentata il 21 settembre 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La riforma federale dello Stato comporterà una più adeguata valorizzazione degli enti territoriali e in particolare della provincia, istituto previsto dagli articoli 114 e 119 della Costituzione, ma sino ad oggi non sufficientemente considerato nell'ambito del sistema di trasferimento dei poteri statali agli enti locali.
      Proprio nell'ambito della riforma in senso federale dello Stato e della valorizzazione degli enti territoriali, è necessario istituire la provincia di Amalfi, città che costituisce non solo l'epicentro economico di tutta la Costiera amalfitana, che da Amalfi stessa prende il nome, ma potrebbe consentire una più realistica e razionale valorizzazione delle risorse economiche, turistiche, culturali e ambientali anche dell'entroterra.
      L'istituzione di questa nuova provincia trova fondamento e ragioni d'essere, dunque, in un' analisi approfondita delle dinamiche socio-economiche del territorio e in una lettura attenta delle sue linee di tendenza.
      La zona interessata da questo progetto di legge rappresenta un'area-sistema del tutto peculiare, poiché ne fanno parte città densamente popolate, legate fra di loro da solidi legami culturali e con un elevato indice di complementarietà economica.
      Si tratta di un vasto territorio che comprende i comuni situati in tre collegi camerali adiacenti e complementari tra loro sotto molteplici aspetti: i comuni del collegio n. 16, Cava-Costiera, che include le città di Amalfi, Atrani, Cava dè Tirreni, Cetara, Conca Dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Nocera Superiore, Positano, Ravello, Roccapiemonte, Scala, Tramonti e Vietri sul mare; i comuni del collegio n. 17, Pagani-Scafati, che include le città di Angri, Corbara, Pagani, Sant'Egidio del Monte Albino e Scafati; i comuni del collegio n. 18, Nocera-Sarno, che include le città di Castel San Giorgio, Nocera Inferiore, San Marzano sul Sarno,
 

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San Valentino Torio, Sarno e Siano e il comune di Bracigliano.
      La città di Amalfi, come è noto, è già stata addirittura una capitale nella storia. Infatti, nel Medio Evo, benché piccola dal punto di vista demografico, fu capitale della Repubblica omonima e capofila economico e culturale anche dell'agro-nocerino-sarnese e di Cava dé Tirreni. È certo che Amalfi e gli amalfitani avessero grandi interessi economici e commerciali in tali zone e che, addirittura, rappresentassero, dal punto di vista commerciale e marittimo, sia le imprese dell'agro-nocerino sia, soprattutto, quelle della potente abbazia benedettina di Cava.
      Oggi, Amalfi e la Costiera amalfitana sono popolate d'estate e nel tempo libero dagli abitanti dell'agro e di Cava e, certamente, Amalfi è l'unica realtà geografica che potrebbe rappresentare adeguatamente tali zone. Inoltre, già oggi, di converso, importanti attività tradizionali della Costiera amalfitana, nell'industria e nell'artigianato, vengono effettuate in tale entroterra per mancanza di spazi adeguati nella fascia costiera. C'è già, quindi, una forte compenetrazione economica, sociale, culturale e umana tra le zone citate che potrà essere esaltata, sviluppata e razionalizzata con l'istituzione della provincia di Amalfi.
      Dunque, un sistema di relazioni, questo, che esiste da decenni e che ha diritto ad avere un progetto di sviluppo comune, teso anche a migliorare l'attuale sistema di comunicazioni su strada, attraverso un riferimento istituzionale unitario nella nuova provincia.
      Per quanto riguarda, poi, la potenzialità di sviluppo turistico, il richiamo esercitato dalle bellezze paesaggistiche di questi luoghi e le suggestioni derivanti dal loro passato ricco di storia hanno attirato l'attenzione di un numero sempre maggiore di estimatori conferendo a queste località una posizione di primo piano in ambito internazionale, sotto il profilo soprattutto del turismo di qualità ed è per questo che tale zona necessita, oggi, di essere parte di un chiaro riferimento istituzionale quale può solo essere una provincia. È evidente che l'istituzione della provincia consentirà di esportare tali peculiarità anche all'entroterra che ha un'enorme potenzialità in virtù di un importantissimo sito archeologico per la presenza dell'antica città romana di «Nuceria Alfaterna» e dell'antica tradizione turistica di Cava dé Tirreni, antica località di soggiorno per chi, fino all'immediato secondo dopoguerra, voleva recarsi nella Costiera amalfitana.
      In sostanza, si tratta di un'area e di una comunità moderna ed evoluta dal punto di vista economico-sociale, notevolmente omogenea al proprio interno per rapporti culturali, economici e sociali con caratteristiche e potenzialità tali da promuovere, attraverso una forma di autonomia quale è la provincia, un miglioramento notevole e un ulteriore sviluppo nel settore turistico, imprenditoriale, sociale e culturale.
      La nuova provincia avrebbe anche una dimensione territoriale che per ampiezza ed entità demografica, nonché per le attività produttive esistenti o possibili, è tale da consentire una programmazione dello sviluppo che favorisce il riequilibrio economico e sociale dell'intera regione Campania.
      L'istituzione della nuova provincia offrirebbe, inoltre, agli abitanti della zona e agli operatori professionali ed economici un importante punto di riferimento istituzionale, più vicino alle problematiche dei cittadini, pronto a venire incontro alle esigenze della collettività e a valorizzare le grandi risorse di cui dispongono la zona costiera e l'entroterra.
      La nuova provincia risponde a tutti i requisiti previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, apparendo molto più omogenea e funzionale rispetto al corrispettivo capoluogo di Salerno.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Nell'ambito della regione Campania è istituita la provincia di Amalfi.
      2. La provincia di Amalfi è costituita dai comuni di Amalfi, Atrani, Cava dè Tirreni, Cetara, Conca Dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Nocera Superiore, Positano, Ravello, Roccapiemonte, Scala, Tramonti, Vietri sul mare, Angri, Corbara, Pagani, Sant'Egidio del Monte Albino, Scafati, Castel San Giorgio, Nocera Inferiore, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sarno, Siano e Bracigliano.
      3. Il capoluogo della nuova provincia è situato nella città di Amalfi.

Art. 2.

      1. La provincia di Amalfi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.
      2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati da un commissario nominato dal Ministro dell'interno, con il compito di curare ogni altro adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi.
      3. Le prime elezioni per il presidente della provincia e per il consiglio provinciale di Amalfi hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi provinciali del restante territorio dello Stato.
      4. Fino alla elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale

 

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di Amalfi, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova provincia sono adottati dal commissario di cui al comma 2.

Art. 3.

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali della provincia di Amalfi, ai sensi dell'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 4.

      1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti necessari per la istituzione nella provincia di Amalfi degli uffici periferici dello Stato entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.
      2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono altresì individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 2, comma 2, delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.
      3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.
      4. La dislocazione degli uffici e dei servizi provinciali, nell'ambito della città capoluogo, è disposta con deliberazione del consiglio provinciale in base ai criteri stabiliti dallo statuto.
      5. Lo statuto stabilisce, altresì, le sedi e le modalità di riunione degli organi di governo della provincia.

Art. 5.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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