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PDL 5833

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5833



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

COLLÈ, BRUGGER, ZELLER, WIDMANN, DETOMAS

Disposizioni concernenti la navigazione fluviale su imbarcazioni pneumatiche prive di motore

Presentata il 9 maggio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende colmare un vuoto normativo inerente una attività sportiva, sempre di più amata dai giovani, nota come rafting, ovvero la navigazione fluviale su imbarcazioni pneumatiche prive di motore.
      Attualmente il fenomeno rafting, nonostante la totale mancanza di dati ufficiali, conta un'affluenza, presso le diverse compagnie affiliate all'Associazione italiana rafting (A.I.Raf.), che interessa circa 250.000/300.000 sportivi e ogni anno vede avvicinarsi a questa disciplina nuovi appassionati.
      È chiaro che in queste cifre non rientrano coloro che si rivolgono a quelle società, associazioni o club che operano sul territorio nazionale senza nessuna preparazione professionale, senza un brevetto, senza aver frequentato un corso. Infatti in una situazione di totale mancanza di regolamentazione legislativa purtroppo molti ne approfittano improvvisandosi guide, aprendo attività di questo genere arrivando anche a rischiare trasportando dei bambini. Quindi le cifre citate riferite ai frequentatori dei fiumi potrebbero anche raddoppiare.
      Nel 1987 a Milano è stata fondata la citata A.I.Raf. con lo scopo di organizzare e di promuovere lo sport del rafting in Italia a livello agonistico e turistico e che ha tra i suoi obiettivi più generali la diffusione di una maggiore sensibilità e conoscenza dei problemi dell'ecosistema fluviale. Fanno parte dell'Associazione 26 compagnie di navigazione di rafting che operano in Italia e che sulle Alpi e sugli Appennini organizzano discese turistiche di tutti i livelli di difficoltà anche per i bambini.
      Nelle compagnie A.I.Raf. operano 196 guide, 11 maestri, 67 aspiranti guida e 92 conduttori. Nella realtà sono molti di più coloro che hanno conseguito i vari brevetti
 

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ma chiaramente c'è chi lo utilizza per mestiere e chi invece lo ha conseguito per passione e lo usa solo per divertimento personale.
      Il più importante gradino professionale è rappresentato dai maestri, un livello che può essere conseguito dopo almeno cinque anni di anzianità come guida.
      Per ottenere il brevetto di guida è necessario seguire un percorso formativo organizzato su vari livelli: una prova selettiva in fiume e poi la frequenza di un corso teorico-pratico, della durata dai cinque ai sette giorni, al termine del quale è necessario superare un test per l'ottenimento del brevetto di aspirante guida. Dopo un anno dalla frequenza del corso per aspiranti guida e due stagioni di esperienza lavorativa sui fiumi è possibile ottenere il brevetto di guida, dopo il superamento di un esame.
      Fino al 2004 venivano effettuate annualmente delle selezioni per la formazione dei cosiddetti «conduttori», figure professionali che potevano operare in fiumi definiti «molto facili»; dal 2005, invece, ai conduttori già dotati di brevetto negli anni passati è stato posto l'obbligo di una formazione più completa, che darà loro la possibilità di diventare «aspiranti guida» dopo avere frequentato il corso di aspirante guida. Questo «adeguamento» dovrà essere effettuato entro e non oltre l'anno 2007, pena la decadenza del brevetto. Dall'anno 2008 queste figure professionali non esisteranno più e già dal 2005 non verranno più rilasciati brevetti per conduttori. Questa è stata una scelta dell'A.I.Raf., dovuta principalmente al fatto che i conduttori allo stato attuale sono le figure meno professionali in quanto sono diventate tali solo dopo una selezione e non dopo una formazione vera e propria. L'Associazione infatti da anni sta puntando sempre più sulla professionalità delle proprie figure e questo non può che significare garanzia e sicurezza per l'utente.
      L'Associazione, in data 9 aprile 2005, ha ottenuto il riconoscimento da parte della Federazione italiana canoa kayak, che quanto prima sarà vagliato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), la cui deliberazione sancirà la trasformazione dell'A.I.Raf. da Associazione a Federazione aggregata alla Federazione italiana canoa kayak. Entrerà in questa Federazione come disciplina associata, con propria autonomia, e in questo modo il riconoscimento del CONI sarà concesso in breve tempo. Sono già stati avviati i lavori di modifica dello statuto per il passaggio da Associazione a Federazione. Constestualmente si stanno predisponendo i regolamenti tecnico-federale, di giustizia e di antidoping.
      Obiettivo prioritario è anche quello del riconoscimento a livello nazionale delle figure professionali della guida e del maestro di rafting: questo risulta fondamentale come passaggio per definire in maniera chiara a livello lavorativo la posizione professionale di tali figure.
      Con la presente proposta di legge si intende, proprio nell'interesse degli «utenti» dei fiumi, regolamentare la navigazione fluviale, mediante la definizione di regole di sicurezza che attualmente sono state definite con regolamento dall'A.I.Raf. e osservate unicamente dagli associati. Il regolamento in questione è diventato in Italia un marchio di qualità, è frutto delle molteplici esperienze maturate dagli associati nel corso dei tanti anni di vita sul fiume e ha subìto nel tempo continui aggiornamenti al punto di diventare un riferimento concreto per giudici, magistrati e assicurazioni nei casi, purtroppo molto frequenti, di incidenti nel mondo del rafting.
      Il testo della proposta di legge, composto da 16 articoli, pone le basi per una sicura gestione dell'attività del rafting.
      L'articolo 1 concerne le finalità dell'intervento normativo che vede come obiettivi primari la sicurezza della navigazione fluviale, la salvaguardia dell'ambiente naturale e il miglioramento dello sviluppo turistico.
      Con l'articolo 2 si specificano le caratteristiche e i requisiti tecnici che devono possedere le imbarcazioni pneumatiche. Parliamo di larghezza, lunghezza, struttura
 

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ed equipaggiamento necessari per una sicura navigazione.
      L'articolo 3 riguarda in particolare le dotazioni di sicurezza, che devono essere realizzate dal costruttore per l'impiego fluviale, dalla corda da lancio galleggiante ai moschettoni e ai coltelli che devono necessariamente essere presenti nelle imbarcazioni.
      L'articolo 4 stabilisce invece le dotazioni di sicurezza individuale, dai giubbetti salvagente al casco, dalla muta alle calzature dotate di suola semirigida.
      Con l'articolo 5 viene disciplinata la pratica del rafting, specificando che chiunque intenda trasportare persone su gommoni deve ottenere il riconoscimento e l'affiliazione all'A.I.Raf. sulla base del regolamento dell'Associazione stessa.
      L'articolo 6 classifica i percorsi fluviali distinguendoli in una scala di valori graduabile dal primo al sesto grado. L'A.I.Raf. individua tramite le compagnie di zona i gradi di difficoltà dei singoli tratti di fiume e li segnala all'assessorato regionale competente e agli organi di vigilanza territoriale. L'assessorato regionale competente provvede a una opportuna segnaletica di sicurezza.
      Con l'articolo 7 si definiscono le figure tecniche idonee alla conduzione delle imbarcazioni pneumatiche. Oltre alle figure tecniche già illustrate si inserisce anche la guida straniera.
      Con l'articolo 8 si disciplina l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami.
      L'articolo 9 prevede che per svolgere l'attività professionale i maestri e le guide devono essere iscritti nell'Albo professionale nazionale e in regola con gli aggiornamenti professionali e con i brevetti di primo soccorso richiesti dall'Associazione.
      L'articolo 10 precisa che l'attrezzatura minima di sicurezza obbligatoria per le figure tecniche è quella prevista dagli articoli 3 e 4.
      L'articolo 11 rinvia per tutto quanto non previsto dalla legge ai regolamenti e alle disposizioni dell"Associazione.
      L'articolo 12 individua nell'assessorato competente delle singole regioni l'organo deputato a segnalare con appositi pannelli i punti di imbarco e di sbarco, con apposita cartina fluviale i percorsi ed i tratti di fiume praticabili e impraticabili.
      L'articolo 13 riserva sempre all'assessorato regionale competente e agli organi di Polizia la competenza in materia di vigilanza su quanto stabilito dalla legge.
      Con l'articolo 14 si precisano gli importi delle sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi previsti agli articoli 2, 3, 4 e 5.
      L'articolo 15 quantifica in 500.000 euro per l'anno 2005 e in 100.000 euro annui a decorrere dal 2006, l'onere derivante dall'attuazione della legge e, infine, l'articolo 16 prevede l'entrata in vigore della legge stessa.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione fluviale su imbarcazioni pneumatiche, di seguito denominata «rafting», la salvaguardia dell'ambiente naturale e il miglioramento dello sviluppo turistico, la presente legge reca norme sull'organizzazione e il riordino di tale tipologia di navigazione su tutto il territorio nazionale.

Art. 2.
(Requisiti tecnici delle imbarcazioni
pneumatiche fluviali).

      1. Sono considerate imbarcazioni pneumatiche ai sensi della presente legge i gommoni, di seguito denominati «raft», i catamarani, di seguito denominati «cataraft», le canoe e i kayak gonfiabili.
      2. Le imbarcazioni pneumatiche che esercitano il rafting devono essere in stato di navigabilità, convenientemente armate ed equipaggiate, e atte all'impiego al quale sono destinate. Devono, inoltre, essere dichiarate idonee alla navigazione e omologate dal costruttore. Le medesime imbarcazioni non possono essere adibite al trasporto di carichi superiori a quanto stabilito e dichiarato dal costruttore.
      3. I raft, dichiarati espressamente dal costruttore specifici per la pratica di rafting, devono presentare nella struttura almeno tre camere separate, nonché essere dotati di tubolari distanziatori trasversali che garantiscono adeguata rigidità strutturale.
      4. I raft devono presentare lungo il bordo esterno una corda perimetrale; il fondo può essere costituito anche da un unico comparto, reso solidale ai tubolari mediante legatura o incollaggio. Le fettucce fermapiede non devono costituire

 

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motivo di intralcio, e devono consentire un loro comodo uso.
      5. È vietato l'utilizzo di qualunque sistema di cinghiaggio o di altro sistema di ritenuta che può impedire l'abbandono del battello.
      6. Nell'impiego dei raft su percorsi definiti difficili e molto difficili di quarto e sesto grado, ai sensi dell'articolo 6, è fatto obbligo di attenersi alla seguente tabella di carico, salvo diversa indicazione del costruttore:

          a) lunghezza centimetri 360: persone 6;

          b) lunghezza centimetri 380: persone 7;

          c) lunghezza centimetri 400: persone 8;

          d) lunghezza centimetri 430: persone 9;

          e) lunghezza centimetri 460: persone 10;

          f) lunghezza centimetri 490: persone  11.

      7. I cataraft devono essere realizzati con materiali adatti alla navigazione fluviale, dichiarati tali dal costruttore e prevedere per ogni scafo almeno due camere d'aria separate. Le strutture di collegamento tra gli scafi devono presentare dimensioni o schermature tali da impedire la caduta in acqua all'interno dei due scafi dei pagaiatori.
      8. Nell'impiego dei cataraft è fatto obbligo di attenersi alla seguente tabella di carico:

          a) lunghezza centimetri 290: persone 2;

          b) lunghezza centimetri 400: persone 4;

          c) lunghezza centimetri 460: persone 6;

          d) lunghezza centimetri 490: persone 8.

      9. Le canoe e i kayak pneumatici devono presentare nella struttura almeno tre camere separate e la rigidità strutturale deve essere garantita da tubolari distanziatori trasversali pneumatici o costituita da altro materiale. Il fondo può essere costituito anche da un unico comparto reso solidale ai tubolari mediante legatura o incollaggio.

 

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      10. Non sono consentiti sistemi di cinghiaggi o altri sistemi di ritenuta che possono impedire l'abbandono dell'imbarcazione.
      11. Nell'impiego delle canoe e dei kayak pneumatici è fatto obbligo di attenersi alla seguente tabella di carico:

          a) lunghezza centimetri 290: persone 1;

          b) lunghezza centimetri 360: persone 2;

          c) lunghezza centimetri 420: persone 3;

          d) lunghezza centimetri 450: persone 4.

Art. 3.
(Dotazioni di sicurezza delle imbarcazioni).

      1. Ogni imbarcazione pneumatica fluviale deve essere dotata del seguente materiale, dichiarato idoneo all'impiego fluviale, omologato dalla ditta costruttrice e marchiato CE:

          a) corda da lancio galleggiante, avente una lunghezza minima di 12 metri e un diametro minimo di 6 millimetri;

          b) coltello in acciaio inossidabile anche a serramanico, di dimensioni consentite dalla legislazione vigente, fissato al salvagente o al corpo;

          c) moschettoni di tipo alpinistico con ghiera;

          d) flip line, realizzata in fettuccia tubolare lunga circa 4 metri;

          e) fischietto.

Art. 4.
(Dotazione di sicurezza individuale).

      1. Chi intende discendere un fiume con le imbarcazioni pneumatiche, di cui all'articolo 2, è tenuto a saper nuotare e a non avere controindicazioni psico-fisiche all'attività sportiva; ha altresì l'obbligo di indossare la seguente attrezzatura individuale di sicurezza:

 

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          a) ausilio di galleggiamento consistente nel giubbetto salvagente omologato CE EN 393 ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dei trasporti e della navigazione 10 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 dell'11 maggio 1996, adatto alla taglia dell'utilizzatore, come dichiarato dal costruttore e realizzato espressamente per impiego fluviale in conformità con la normativa vigente. I giubbetti, realizzati in colori vivaci e facilmente avvistabili, devono essere dotati di cinghie che ne assicurano la massima aderenza al corpo sia nel tipo a canotta, sia in quelli a chiusura anteriore. Sono vietati i giubbetti gonfiabili nonché quelli realizzati con materiali che non garantiscono un'adeguata spinta di galleggiamento;

          b) casco, realizzato e dichiarato espressamente dal costruttore per impiego fluviale in conformità con la normativa vigente, dotato di cinturino sottogola a sgancio rapido. Non sono ammessi i cinturini con mentoniere;

          c) giacca da acqua, realizzata dal costruttore espressamente per impiego fluviale in conformità con la normativa vigente;

          d) muta a salopette o a pantalone, stagna o semistagna oppure in neoprene mono o bifoderato con spessore minimo pari a 3 millimetri. È obbligatoria la protezione integrale delle gambe qualora le condizioni del fiume lo richiedano;

          e) calzature di tipo chiuso, dotate di suola semirigida e realizzate in materiale che garantisce una sufficiente tenuta termica. Lacci e chiusure non devono costituire motivo di intralcio per un corretto uso delle fettucce fermapiede.

Art. 5.
(Esercizio commerciale e turistico
per la pratica del rafting).

      1. Chi intende trasportare persone su raft, a scopo turistico e commerciale, nel territorio regionale, deve ottenere il riconoscimento e l'affiliazione all'Associazione

 

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italiana rafting (A.I.Raf.), secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'Associazione stessa, per l'iscrizione nell'Albo professionale nazionale delle compagnie di navigazione fluviale (CDN), tenuto presso la sede dell'A.I.Raf.
      2. La CDN che ha ottenuto l'iscrizione nell'Albo professionale nazionale di cui al comma 1 deve presentare annualmente istanza di autorizzazione al transito fluviale all'assessorato regionale competente per territorio.
      3. L'accompagnatore o l'istruttore nelle discese organizzate con l'impiego di imbarcazioni pneumatiche di proprietà delle CDN, autorizzato ai sensi del comma 1, deve essere in possesso del brevetto riconosciuto dall'A.I.Raf. ai sensi dell'articolo 7.

Art. 6.
(Classificazione dei corsi d'acqua e definizione dei gradi di difficoltà dei percorsi fluviali).

      1. I percorsi fluviali sono classificati:

          a) di primo e secondo grado: definiti «molto facili» e «facili», acqua piatta con tratti in corrente;

          b) di terzo grado: definiti «non facili», acqua corrente come il primo e il secondo grado, con sporadici passaggi in piccole rapide;

          c) di quarto grado: definiti «difficili», tratti di fiume con rapide in successione;

          d) di quinto e di sesto grado: definiti «molto difficili», tratti di fiume con rapide impegnative e in pendenza con eventuali salti d'acqua.

      2. L'A.I.Raf., previ accertamenti presso le CDN locali, individua, nelle rispettive zone, i gradi di difficoltà dei singoli tratti di fiume e li segnala all'assessorato regionale competente e agli organi di vigilanza territoriali autorizzati all'effettuazione degli opportuni controlli di cui all'articolo 13.

 

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      3. L'assessorato regionale competente provvede a un'accurata e opportuna installazione della segnaletica di sicurezza sui percorsi fluviali, atta ad indicare la presenza di eventuali tratti molto difficili o impraticabili, su segnalazione delle CDN operanti nel territorio regionale interessato.

Art. 7.
(Definizione delle figure tecniche idonee alla conduzione delle imbarcazioni pneumatiche).

      1. Le figure tecniche idonee alla conduzione delle imbarcazioni pneumatiche, riconosciute dall'A.I.Raf., sono le seguenti:

          a) maestro: titolo conferito alle guide aventi almeno cinque anni ininterrotti di anzianità di brevetto e che operano in conformità alle norme regolamentari. Il titolo di maestro è acquisito per titoli ed esami. Il maestro è abilitato a svolgere attività didattica, a istituire scuole e a partecipare a commissioni di esame e di verifica. Può organizzare corsi di formazione e di aggiornamento delle altre figure tecniche, secondo le direttive impartite dall'A.I.Raf.;

          b) guida: titolo acquisito per esami indetti annualmente dall'A.I.Raf. Possono accedere agli esami coloro che hanno sostenuto con esito positivo il corso per aspirante guida almeno l'anno precedente quello dell'esame. La guida è abilitata dall'A.I.Raf. a svolgere attività commerciale di rafting su percorsi definiti come difficili di quarto grado con passaggi molto difficili di quinto e di sesto grado. Dopo tre anni di attività continuativa può fare parte della commissione di esame per guide e svolgere attività formativa per aspiranti guida. Alla guida non è consentito svolgere attività didattica;

          c) guida straniera: l'A.I.Raf. riconosce automaticamente i brevetti che sono rilasciati da Federazioni o da Associazioni straniere aderenti all'International Rafting Federation, e da tutti gli altri Stati con i quali sussiste un protocollo d'intesa. In tutti gli altri casi, i brevetti stranieri devono

 

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essere verificati da un'apposita commissione nominata dall'A.I.Raf.;

          d) aspirante guida: titolo acquisito al termine di un percorso formativo teorico-pratico, definito e organizzato dall'A.I.Raf., previo superamento di un test finale. Possono accedere al corso tutti coloro che superano con esito positivo la selezione che annualmente viene indetta dall'A.I.Raf. o attraverso un corso-esame organizzato da un maestro. L'aspirante guida è abilitato a svolgere la propria attività nell'ambito delle CDN su percorsi definiti facili di primo e di secondo grado, con passaggi isolati definiti non facili di terzo grado;

          e) conduttore: è abilitato a svolgere attività in percorsi definiti facili di primo e di secondo grado. Il titolo è considerato valido fino al 31 dicembre 2007. Dopo tale data il titolo di conduttore non è più valido.

Art. 8.
(Abilitazione tecnica all'esercizio
delle professioni).

      1. L'abilitazione tecnica all'esercizio delle professioni di maestro, di aspirante guida e di guida è conseguita mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami, organizzati dall'A.I.Raf., che rilascia i rispettivi brevetti.
      2. L'A.I.Raf. tiene aggiornato l'Albo professionale nazionale di tutte le figure professionali abilitate all'esercizio delle professioni di cui all'articolo 7, redige e cura la tenuta dei relativi albi professionali, organizza i corsi, gli esami e i corsi di aggiornamento e valuta, tramite la commissione compagnie e guide istituita al suo interno, i titoli di riconoscimento dei brevetti stranieri.

Art. 9.
(Adempimenti obbligatori).

      1. Per svolgere la propria attività le figure tecniche previste dalla presente legge devono risultare iscritte all'Albo professionale

 

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nazionale, tenuto dall'A.I.Raf. ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ed essere in regola con gli aggiornamenti professionali e con i brevetti di primo soccorso richiesti dalla Associazione stessa.

Art. 10.
(Dotazione di sicurezza individuale
per le figure tecniche).

      1. L'attrezzatura minima di sicurezza obbligatoria per le figure tecniche di cui all'articolo 7 è quella prevista agli articoli 3 e 4.
      2. Ogni figura tecnica di cui all'articolo 7 è tenuta a verificare la completezza e l'efficienza dell'abbigliamento e dell'attrezzatura personale propria e dei propri trasportati, nonché le condizioni operative dell'imbarcazione, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4.

Art. 11.
(Norme di carattere generale).

      1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano i regolamenti e le disposizioni adottati dall'A.I.Raf.

Art. 12.
(Individuazione degli imbarchi
e degli sbarchi).

      1. L'assessorato competente di ogni singola regione provvede alla segnalazione, con appositi pannelli, dei punti di imbarco e di sbarco, alla realizzazione e all'affissione di una cartina fluviale informativa con l'indicazione di tutti i percorsi e dei tratti del fiume praticabili e impraticabili, nonché alla costruzione, laddove vi sia lo spazio necessario, di appositi locali da adibire a spogliatoio.
      2. L'assessorato regionale competente è tenuto altresì alla segnalazione, alle CDN operanti sul rispettivo territorio regionale, di tutti i lavori che vengono effettuati

 

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sull'alveo dei fiumi e dei torrenti laterali navigabili, nonché a verificare che questi non siano di impedimento o di intralcio all'esercizio dell'attività fluviale.

Art. 13.
(Vigilanza).

      1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge è effettuata, anche su segnalazione dell'A.I.Raf., dagli uffici degli assessorati regionali competenti e dagli organi di Polizia.

Art. 14.
(Sanzioni).

      1. Il mancato adempimento degli obblighi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma determinata con le seguenti modalità:

          a) violazione dell'articolo 2: sanzione da 20.000 euro a 30.000 euro;

          b) violazione dell'articolo 3: sanzione da 2.000 euro a 4.000 euro;

          c) violazione dell'articolo 4: sanzione da 2.000 euro a 4.000 euro;

          d) violazione dell'articolo 5: sanzione da 2.000 euro a 4.000 euro.

      2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Art. 15.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 500.000 euro per l'anno 2005 e in 100.000

 

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euro annui a decorrere dal 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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