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PDL 6140

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6140



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LA GRUA

Modifica all'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sequestro e confisca dei ciclomotori e dei motoveicoli

Presentata il 18 ottobre 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 5-bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168 (entrata in vigore il 23 agosto 2005), nel rivedere alcune norme del codice della strada, ha introdotto per talune fattispecie la confisca del ciclomotore o del motociclo, vale a dire il sequestro definitivo e la successiva alienazione del bene.
      Nel corso dell'esame del citato decreto-legge n. 115 del 2005, probabilmente, non si è tenuto conto delle gravi conseguenze che le nuove norme avrebbero comportato una volta effettuato il relativo coordinamento: con molta probabilità l'emendamento in materia è stato approvato per un mero errore, in quanto l'estensione della confisca del mezzo anche nei confronti di coloro che commettono infrazioni prive di rilevanza penale non era un effetto certamente voluto dal legislatore.
      Tra le varie ipotesi in cui è prevista la confisca rientrano, tra l'altro, i casi in cui: il casco non è allacciato; sul ciclomotore o sul motociclo viaggia un numero di persone superiore a quello consentito; il conducente non regge il manubrio con entrambe le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni, quando non ha libero l'uso delle braccia e delle gambe ed altri casi.
      La norma in questione prevede che se il fermo avviene «in flagranza» di una di queste o di altre violazioni amministrative o nel commettere un reato, il veicolo viene sequestrato e fatto trasportare presso un apposito luogo di custodia in attesa del provvedimento di confisca da parte della prefettura - ufficio territoriale del Governo.
      Una volta disposta la confisca, il bene diventa patrimonio dello Stato che decide se procedere con la rottamazione o con la
 

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vendita all'asta: l'unica via di uscita è rappresentata dal ricorso contro la contestazione dell'illecito, che, se accolto, porta all'archiviazione del verbale.
      A giudizio di larghi settori dell'opinione pubblica, le nuove norme sembrano veramente eccessive e sproporzionate: per risolvere la questione del mancato uso del casco, piuttosto che cambiare la legge, probabilmente occorreva un maggiore impegno a fare applicare quella già esistente.
      Sono migliaia i giovani che in questi giorni si stanno domandando per quali motivi si debbano mettere sullo stesso piano - dal punto di vista delle sanzioni - un minorenne che compie un'infrazione «non gravissima» e un maggiorenne che con l'uso di un ciclomotore o motociclo compie reati più o meno gravi, come: guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, omissione di soccorso in caso di incidenti stradali, scippi, rapine, omicidio colposo ed altri.
      A questo punto si ritiene necessario presentare questa proposta di legge volta a modificare il decreto legislativo n. 285 del 1992, recante il Nuovo codice della strada, nel senso di limitare la confisca del motoveicolo al caso in cui il motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia da parte di un detentore maggiorenne che da parte di un detentore minorenne.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 2-sexies dell'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, è sostituito dal seguente:

      «2-sexies. È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che sia stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenne. È sempre disposto il sequestro in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171, sia che la violazione amministrativa sia stata commessa da un detentore maggiorenne, sia che sia stata commessa da un detentore minorenne. In queste ipotesi l'autorità di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonché la sua rimozione e il trasporto in apposito luogo di custodia individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, in cui sia custodito a spese del possessore, anche se proprietario, secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili».


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