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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 6132 |
1. La Repubblica riconosce le attività culturali e di promozione sportiva attuate in Italia e nel mondo in favore delle società sportive storiche d'Italia quali interventi fondamentali di tutela dell'identità nazionale, della storia sportiva del Paese e di promozione, a livello nazionale e internazionale, delle società sportive storiche d'Italia.
2. La presente legge ha lo scopo di tutelare e di valorizzare le società sportive storiche d'Italia, che da almeno settanta anni svolgono attività sportiva ai sensi dell'articolo 3, sostenendone l'attività quale patrimonio culturale, sociale e sportivo di grande prestigio per il Paese.
1. Appartengono di diritto alle società sportive storiche d'Italia le società fondate da almeno settanta anni finalizzate alla promozione e alla diffusione dei valori storici, sociali, educativi, culturali e sportivi dei sodalizi ai sensi dell'articolo 3.
2. Presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport del Ministero per i beni e le attività culturali, è istituito l'Albo delle società sportive storiche d'Italia, di seguito denominato «Albo».
3. L'Albo è articolato in due sezioni:
a) sezione delle società sportive fondate da almeno settanta anni;
b) sezione delle società sportive fondate da almeno settanta anni e la cui sede sociale è rimasta la medesima da almeno cinquanta anni.
4. Per l'iscrizione all'Albo le società sportive devono presentare apposita domanda alla Direzione generale di cui al comma 2 corredata dalla documentazione attestante i requisiti di cui all'articolo 3.
5. L'Albo è aggiornato annualmente.
1. Ai fini della presente legge sono definiti «società sportive storiche d'Italia» i sodalizi che rispondono alle seguenti caratteristiche:
a) esercizio continuativo della medesima attività sportiva da almeno settanta anni;
b) esercizio di una attività sportiva connessa a fatti rilevanti per la storia politica, civile, sociale e sportiva del Paese;
c) attività sportiva svolta con caratteristiche qualitative di eccellenza tali da denotare la continuità della tradizione.
1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di intesa con le regioni, provvede, allo scopo di incentivare la pratica delle società sportive storiche d'Italia, agonistica e amatoriale, alla concessione di:
a) contributi per la realizzazione di pubblicazioni, ricerche, mostre, convegni e celebrazioni aventi la finalità di conoscere, tutelare, valorizzare e promuovere il patrimonio storico e culturale delle società sportive e, in generale, la storia e la cultura sportiva nazionale;
b) contributi in conto capitale per la conservazione e il restauro del patrimonio storico e culturale e per la messa a norma delle attrezzature connesse all'attività sociale;
c) contributi in conto capitale per il restauro conservativo degli arredi, nonché per la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione straordinaria e la messa a norma degli immobili e degli impianti.
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