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PDL 6132

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6132



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BIONDI, NAN, AIRAGHI, ARACU, BALDI, BERTUCCI, BLASI, BORNACIN, BRUSCO, CAMO, CARUSO, CASTELLANI, CRISTALDI, CUCCU, DE SENEEN, FANFANI, FASANO, FIORI, FRATTA PASINI, GAMBA, GASPERONI, GASTALDI, INTINI, LISI, SANTINO ADAMO LODDO, GIANNI MANCUSO, MAZZOCCHI, MILANESE, MOLINARI, PATRIA, ANTONIO PEPE, PISTONE, RANIELI, REDUZZI, RUGGERI, RUSCONI, SANDI, SANTORI, SPINI, STRANO, TABORELLI, TAMBURRO, TUCCI, ZUIN

Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione delle società sportive fondate da almeno settanta anni

Presentata il 12 ottobre 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge intendiamo lanciare un messaggio di cultura e di tradizione attraverso la tutela e la valorizzazione di quelle società sportive fondate da almeno settanta anni che custodiscono cimeli di grande valore culturale e sportivo per la storia, locale e nazionale.
      La storia delle nostre città, infatti, è parallela a quelle società sportive e si consuma per le strade oltre che nelle case e nei ritrovi.
      Le società sportive con almeno settanta anni di storia sono fondamentali sia per la ricostruzione del loro passato che per una lettura del loro presente poiché rappresentano una storia e un'eredità preziose per ognuno di noi.
      Desideriamo altresì valorizzare quelle società sportive che hanno un considerevole numero di anni di vita e che hanno dato gloria al Paese nel corso delle sue vicende, con la realizzazione di pubblicazioni, ricerche, mostre, convegni e celebrazioni
 

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aventi la finalità di conoscere, tutelare, valorizzare e promuovere il patrimonio storico e culturale delle associazioni e in genere la storia e la cultura sportive.
      Desideriamo altresì promuovere iniziative per la conservazione e il restauro del patrimonio storico e culturale nonché per la messa a norma delle attrezzature connesse all'attività sociale.
      Consapevoli dell'importanza della loro missione, le società sportive storiche devono, dal canto loro, impegnarsi a conservare la memoria del tempo passato, un patrimonio di grande valore culturale e sportivo.
      Le società sportive storiche, in conclusione, costituiscono un valore e un segno di amore e di rispetto per la tradizione che occorre mantenere e tramandare.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La Repubblica riconosce le attività culturali e di promozione sportiva attuate in Italia e nel mondo in favore delle società sportive storiche d'Italia quali interventi fondamentali di tutela dell'identità nazionale, della storia sportiva del Paese e di promozione, a livello nazionale e internazionale, delle società sportive storiche d'Italia.
      2. La presente legge ha lo scopo di tutelare e di valorizzare le società sportive storiche d'Italia, che da almeno settanta anni svolgono attività sportiva ai sensi dell'articolo 3, sostenendone l'attività quale patrimonio culturale, sociale e sportivo di grande prestigio per il Paese.

Art. 2.

      1. Appartengono di diritto alle società sportive storiche d'Italia le società fondate da almeno settanta anni finalizzate alla promozione e alla diffusione dei valori storici, sociali, educativi, culturali e sportivi dei sodalizi ai sensi dell'articolo 3.
      2. Presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport del Ministero per i beni e le attività culturali, è istituito l'Albo delle società sportive storiche d'Italia, di seguito denominato «Albo».
      3. L'Albo è articolato in due sezioni:

          a) sezione delle società sportive fondate da almeno settanta anni;

          b) sezione delle società sportive fondate da almeno settanta anni e la cui sede sociale è rimasta la medesima da almeno cinquanta anni.

      4. Per l'iscrizione all'Albo le società sportive devono presentare apposita domanda alla Direzione generale di cui al comma 2 corredata dalla documentazione attestante i requisiti di cui all'articolo 3.
      5. L'Albo è aggiornato annualmente.

 

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Art. 3.

      1. Ai fini della presente legge sono definiti «società sportive storiche d'Italia» i sodalizi che rispondono alle seguenti caratteristiche:

          a) esercizio continuativo della medesima attività sportiva da almeno settanta anni;

          b) esercizio di una attività sportiva connessa a fatti rilevanti per la storia politica, civile, sociale e sportiva del Paese;

          c) attività sportiva svolta con caratteristiche qualitative di eccellenza tali da denotare la continuità della tradizione.

Art. 4.

      1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di intesa con le regioni, provvede, allo scopo di incentivare la pratica delle società sportive storiche d'Italia, agonistica e amatoriale, alla concessione di:

          a) contributi per la realizzazione di pubblicazioni, ricerche, mostre, convegni e celebrazioni aventi la finalità di conoscere, tutelare, valorizzare e promuovere il patrimonio storico e culturale delle società sportive e, in generale, la storia e la cultura sportiva nazionale;

          b) contributi in conto capitale per la conservazione e il restauro del patrimonio storico e culturale e per la messa a norma delle attrezzature connesse all'attività sociale;

          c) contributi in conto capitale per il restauro conservativo degli arredi, nonché per la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione straordinaria e la messa a norma degli immobili e degli impianti.


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