|
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 6133 |
1. Il diritto a usufruire di un accompagnatore del servizio civile, previa presentazione di apposita domanda, spetta alle seguenti categorie:
a) ai grandi invalidi per servizio di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111;
b) ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, che sono insigniti della medaglia d'oro al valor militare;
c) ai pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della tabella E allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
1. In caso di rigetto della domanda presentata ai sensi dell'articolo 1, ovvero di mancata risposta entro sessanta giorni dalla data di invio della stessa, i soggetti appartenenti alle categorie di cui al medesimo articolo 1 hanno diritto, sempre previa presentazione di apposita domanda, alla concessione di un assegno di accompagnamento mensile esente da imposte, per tredici mensilità.
1. A decorrere dal 1o maggio 2005, la misura dell'assegno di cui all'articolo 2 è fissata in 900 euro mensili in favore degli
1. I soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 che alla data del 1o novembre 2005 percepiscono l'assegno sostitutivo ai sensi della legge 27 dicembre 2002, n. 288, hanno diritto alla perequazione del beneficio economico sulla base delle misure stabilite dall'articolo 3.
1. Alle liquidazioni degli assegni di cui alla presente legge provvedono le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 14.259.000 euro per l'anno 2005 e in 21.595.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede: quanto a 14.259.000 euro per l'anno 2005, a 21.595.000 euro per l'anno 2006 e a 7.736.000 euro a decorrere dall'anno 2007, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e quanto a 13.859.000 euro a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
|