Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 6123

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6123


 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

AMORUSO, LISI, CANNELLA, CARDIELLO, CARUSO, GALLO, LA GRUA, MAGGI, MESSA, ANGELA NAPOLI, ONNIS, PATARINO, ANTONIO PEPE, PORCU, RICCIO, VILLANI MIGLIETTA

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184,
in materia di adozione e di affidamento

Presentata il 6 ottobre 2005


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La disciplina dell'affidamento e dell'adozione di minori è regolata dalla legge 4 maggio 1983, n. 184. A sua volta questa normativa è stata profondamente modificata dalla legge 21 marzo 2001, n. 149. Effettivamente questo ultimo intervento legislativo ha notevolmente migliorato la disciplina dell'affidamento e dell'adozione. Tuttavia, nonostante i miglioramenti normativi apportati dalla legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, sia nel settore delle adozioni nazionali che in quello delle adozioni internazionali, da più settori del Paese giungono al legislatore continue sollecitazioni affinché le procedure di affidamento e di adozione siano ulteriormente snellite.
      Non c'è dubbio che un tema di tale importanza meriti quindi una riflessione approfondita. Altrettanto certo è che un'eventuale decisione del legislatore per una radicale revisione della disciplina in oggetto non possa essere che il frutto di un lungo e circostanziato dibattito parlamentare. Il che appare difficile almeno per i prossimi mesi che cadranno a ridosso del rinnovo delle Camere. In ogni caso il legislatore non può non prendere atto delle sollecitazioni che giungono dalla società italiana per un ulteriore snellimento delle procedure di affidamento e di adozione. Proprio in questa direzione si muove la presente proposta di legge, costituita da due articoli.
 

Pag. 2

      Il tema dell'adozione internazionale ha una disciplina particolare ed è già al centro della proposta di legge atto Camera n. 5737 che tiene conto anche della partecipazione dell'Italia alla Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993, per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, resa esecutiva dalla legge n. 476 del 1998. Per questo, pur auspicando ulteriori interventi in materia, con la presente proposta di legge si è ritenuto di non trattarlo, concentrandosi invece sull'affidamento e sull'adozione nazionali.
      Tutte le modifiche proposte alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono contenute nell'articolo 1 del progetto di legge. Nello specifico, l'articolo è suddiviso in sette lettere che recano modifiche alla citata legge. Ognuna di queste modifiche è finalizzata ad accorciare sensibilmente i tempi delle procedure di fronte al tribunale per i minorenni, che è l'autorità giudiziaria preposta alla disciplina dell'affidamento e dell'adozione. L'articolo 2 riguarda l'entrata in vigore della legge.
      Rispetto alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, le modifiche introdotte dalla proposta di legge vanno a toccare: l'articolo 6 sul numero minimo di anni che devono trascorrere dal matrimonio prima che i coniugi possano adottare il minore; l'articolo 18 sulla trascrizione della dichiarazione di adottabilità; l'articolo 22 sui tempi delle indagini da parte delle autorità preposte e del conferimento o meno dell'affidamento preadottivo; gli articoli 23 e 24 sulla revoca dell'affidamento preadottivo; gli articoli 25 e 26 sulla dichiarazione di adottabilità.
      Pure nella consapevolezza che le richieste di maggiore flessibilità delle tante famiglie desiderose di offrire il loro amore a minori che non hanno la fortuna di avere una famiglia meritano una risposta ben più complessiva e sistematica, si ribadisce che gli interventi previsti dalla presente proposta di legge hanno due finalità: da una parte accorciare i tempi; dall'altra stimolare gli organi giudiziari preposti all'affidamento e all'adozione a una maggiore efficienza e razionalizzazione delle loro risorse.
      Il futuro di un minore è troppo prezioso per rischiare di essere compromesso dall'incertezza dei tempi, che pesa sugli adottanti desiderosi di accogliere un figlio e, in misura ben più pesante, sullo sviluppo psicologico dei minori stessi.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione e di affidamento).

      1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 6:

              1) al comma 1, le parole: «da almeno tre anni» sono soppresse;

              2) il comma 4 è abrogato;

          b) al comma 1 dell'articolo 18, la parola: «decimo» è sostituita dalla seguente: «terzo»;

          c) all'articolo 22:

              1) al comma 4, primo periodo, le parole: «che devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «che devono essere avviate entro trenta giorni e concludersi entro i successivi sessanta giorni», e al secondo periodo le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

              2) al comma 7, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Se comunque, entro sessanta giorni, non è possibile addivenire a una soluzione si procede, nell'interesse del minore, all'affidamento disgiunto», e all'ultimo periodo le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «tre giorni»;

          d) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 23, dopo le parole: «dal tribunale per i minorenni» sono inserite le seguenti: «, entro e non oltre sessanta giorni dalla trascrizione del provvedimento di affidamento preadottivo di cui all'articolo 22, comma 7,»;

 

Pag. 4

          e) al secondo comma dell'articolo 24, dopo la parola: «sentiti» sono inserite le seguenti: «, entro e non oltre dieci giorni dall'impugnazione di cui al primo comma»;

          f) all'articolo 25:

              1) al comma 1, le parole: «decorso un anno dall'affidamento» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni dal momento in cui è decorso un anno dall'affidamento»;

              2) al comma 3, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «un massimo di sessanta giorni»;

          g) al comma 4 dell'articolo 26, la parola: «immediatamente» è sostituita dalle seguenti: «entro tre giorni».

Art. 2.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su