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PDL 6003

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6003



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GIUSEPPE GIANNI, FILIPPO DRAGO, DE LAURENTIIS, DI GIANDOMENICO, ANNA MARIA LEONE, LIOTTA, MANINETTI, MEREU, RANIELI, TUCCI

Incentivi alle famiglie in difficoltà economiche per favorire la sostituzione e l'adeguamento delle caldaie e per sostenere le spese di manutenzione degli impianti termici

Presentata il 20 luglio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Obiettivo della presente proposta di legge è di tutelare la sicurezza dei cittadini, predisponendo misure idonee alla prevenzione dei rischi che possono derivare a persone o a cose dal malfunzionamento degli impianti di riscaldamento obsoleti nelle abitazioni civili. A tale fine sono previsti incentivi a sostegno delle famiglie a basso reddito per il graduale rinnovamento dei sistemi di riscaldamento cui i cittadini molto spesso rinunciano a causa degli esosi costi da sostenere per l'acquisto di nuove caldaie, mettendo in pericolo la vita di familiari e di terzi, potenziali vittime di esplosioni o di funzionamenti difettosi degli impianti in questione.
      Tali incentivi, oltre a consentire alle famiglie in difficoltà di affrontare oneri economici derivanti da interventi di sostituzione o di adeguamento degli impianti termici, sono destinati anche a compensare le spese di manutenzione obbligatoria ai sensi dell'articolo 31 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, in tutti i casi nei quali è accertata la condizione di disagio economico.
      La presente proposta di legge consentirebbe di ottenere una pluralità di risultati: oltre a tutelare la sicurezza dei cittadini, contribuirebbe all'abbassamento
 

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dei tassi di inquinamento, riducendo altresì i consumi energetici.
      Da molto tempo ormai parlare di inquinamento non corrisponde più ad attualità, bensì a pratica costante. Tutti i mezzi di informazione, giornali, riviste specializzate, siti INTERNET, seppure talvolta in contraddizione tra loro, convergono sulla massima attenzione che l'inquinamento dell'aria nelle città merita.
      In Lombardia, ad esempio, è stato recentemente accertato che la produzione di PM10 (polveri sottili) è imputabile per il 60 per cento al trasporto su strada e quasi per il 40 per cento al riscaldamento.
      Mentre in passato sono state adottate alcune misure per finanziare il rinnovo del parco autobus o per incentivare la rottamazione delle vecchie auto e, recentemente, dei ciclomotori, molto poco è stato fatto sulla rottamazione delle caldaie.
      Se è vero che il 40 per cento delle emissioni proviene dal riscaldamento, viene da chiedersi come mai non adottare provvedimenti per tenere sotto controllo o sostituire le vecchie caldaie.
      Peraltro, l'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, prevede l'obbligatorietà dei controlli periodici sull'efficienza dell'impianto in modo da garantirne la sicurezza e contenere le emissioni in atmosfera entro i valori stabiliti.
      In passato si era più volte manifestata la volontà da parte del Ministero dell'ambiente di addivenire in tempi brevi a un accordo di programma con i produttori di caldaie per procedere ad una graduale «rottamazione» degli impianti inquinanti. Oggi siamo ancora lontani da tale accordo. Sostituire le vecchie caldaie con altre di elevata efficienza energetica e minime emissioni inquinanti, aumentare i livelli di sicurezza degli impianti, abbassare i costi per il cittadino, sono i punti di forza di questo progetto di legge che intende coinvolgere più soggetti: da un lato lo Stato, dall'altro artigiani, rivenditori termoidraulici, produttori di caldaie, associazioni di categoria.
      Ogni anno, in concomitanza con l'avvio della stagione invernale, si verificano incidenti più o meno gravi provocati da caldaie vecchie e difettose. Molti impianti, sia autonomi che centralizzati, sono ormai in servizio da anni e solo se venissero controllati periodicamente e in modo adeguato da tecnici specializzati risponderebbero ai criteri minimi di sicurezza.
      Poiché l'abitudine ai controlli periodici è ancora troppo poco diffusa ed esiste una pericolosa tendenza al «fai da te», la stima delle caldaie a rischio si eleva esponenzialmente.
      Secondo un quadro generale della situazione degli impianti esistenti in Italia, circa il 50 per cento dei 12 milioni di caldaie domestiche a gas stimati sarebbe imperfetto e quindi a rischio, con un rilevante impatto ambientale ed elevati rischi connessi al loro utilizzo. Soltanto il 2 per cento delle caldaie installate in Italia è a «elevato standard energetico»!
      Nelle nostre case non sono infrequenti le caldaie a gas vecchie o superate dalle nuove tecnologie, mentre in commercio sono sempre più numerosi i modelli ecologicamente più compatibili e con indici di rendimento più alti di quelli normalmente in uso.
      Serve quindi un «incoraggiamento» economico per quanti vorrebbero cambiare la propria caldaia, ma non possono affrontare la spesa.
      Già in passato molti enti locali, seppure con le modeste risorse disponibili, hanno cercato di promuovere incentivazioni per il rinnovo del «parco caldaie» con caratteristiche di obsolescenza o con elevato impatto ambientale.
      Alla luce di tali premesse la presente proposta di legge intende sostenere economicamente le famiglie a basso reddito nell'affrontare gli oneri economici derivanti dai suddetti interventi di sostituzione o di adeguamento degli impianti termici, consentendo la compensazione delle spese di manutenzione in tutti i casi nei quali è accertata la condizione di disagio economico delle famiglie.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Finalità della presente legge è incentivare la sostituzione delle caldaie obsolete e l'adeguamento degli impianti termici per garantire la sicurezza dei singoli cittadini e della collettività, nonché per la tutela dell'ambiente e la riduzione dei consumi energetici.
      2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, la presente legge prevede:

          a) l'erogazione di contributi a fondo perduto per la sostituzione delle caldaie obsolete e per l'adeguamento degli impianti termici;

          b) la detraibilità fiscale dell'intervento di cui alla lettera a) per i soggetti percettori di redditi diversi da quello stabilito all'articolo 2, comma 1, lettera c);

          c) la compensazione delle spese per le manutenzioni annuali obbligatorie previste dall'articolo 31 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e dall'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni.

Art. 2.
(Entità del contributo a fondo perduto).

      1. L'entità del contributo a fondo perduto erogato ai sensi della presente legge non può superare:

          a) il 40 per cento delle spese effettuate dal richiedente avente un reddito personale imponibile annuo percepito non superiore a 30 mila euro per nuclei familiari composti da tre persone;

 

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          b) il 50 per cento delle spese effettuate dal richiedente avente un reddito personale imponibile annuo percepito non superiore a 25 mila euro per nuclei familiari composti da due persone;

          c) il 100 per cento delle spese effettuate dal richiedente avente un reddito personale imponibile annuo percepito non superiore a 14 mila euro.

      2. Il contributo a fondo perduto è corrisposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, attraverso le regioni.
      3. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è istituito l'Ufficio centrale per il rilevamento dello stato di esercizio e di manutenzione degli impianti per i quali si richiede l'accesso al contributo a fondo perduto e per l'erogazione dello stesso, con specifici compiti di coordinamento dell'attività delle regioni. L'Ufficio è istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.
(Requisiti soggettivi di accesso al contributo a fondo perduto).

      1. Sono requisiti soggettivi ai fini dell'accesso al contributo di cui all'articolo 2:

          a) la residenza in Italia da almeno due anni;

          b) l'iscrizione da almeno un anno negli elenchi anagrafici previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente delle Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;

          c) un reddito personale imponibile annuo percepito non superiore a 14 mila euro; un reddito personale imponibile annuo percepito non superiore a 25 mila euro per nuclei familiari composti da due persone e a 30 mila euro per nuclei composti da tre persone; per ogni ulteriore componente il nucleo familiare il suddetto limite di reddito è elevato di 4 mila euro.

 

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Art. 4.
(Criteri di ammissione al contributo
a fondo perduto).

      1. Criteri di ammissione per la concessione del contribuito di cui all' articolo 2 sono:

          a) la sostituzione di caldaie installate antecedentemente all'anno 1993;

          b) la sostituzione di caldaie il cui rendimento di combustione, rilevato da un organismo accreditato di cui all'articolo 9 della presente legge, risulti inferiore a quanto prescritto all'articolo 11, comma 14, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e nel caso in cui non sia possibile ricondurlo a tali valori mediante operazioni di manutenzione;

          c) la sostituzione di caldaie la cui concentrazione di CO, misurata secondo quanto previsto dalla norma UNI 10389 risulti superiore a 1.000 ppm e nel caso in cui non sia possibile ricondurla entro tale valore mediante l'intervento del conduttore o del manutentore;

          d) l'adeguamento di caldaie installate in maniera difforme a quanto prescritto dalla norma UNI 7129 e relativi fogli di aggiornamento.

Art. 5.
(Detraibilità fiscale).

      1. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di sostituzione o di adeguamento degli impianti termici compete, per le spese sostenute nell'anno 2005, entro l'importo massimo di 5.000 euro, per una quota pari al 36 per cento del valore dell'investimento, con obbligo di trasmissione dei documenti di cui all'articolo 7.

Art. 6.
(Compensazione delle spese
di manutenzione).

      1. Sono compensate le spese di manutenzione obbligatoria prevista dall'articolo

 

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31 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e dall'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, nel caso in cui il reddito personale imponibile annuo percepito non è superiore a 25 mila euro per nuclei familiari composti da due persone e a 30 mila euro per nuclei familiari composti da tre persone; per ogni ulteriore componente il nucleo familiare il suddetto limite di reddito è elevato di 4 mila euro.

Art. 7.
(Obbligo di trasmissione di documenti).

      1. A pena di decadenza, prima dell'inizio dei lavori, il soggetto che usufruisce del contribuito di cui all'articolo 2, della compensazione di cui all'articolo 6, nonché della detrazione di cui all'articolo 5, deve trasmettere all'Ufficio di cui all'articolo 2, comma 3, con raccomandata semplice e tramite l'apposito modulo:

          a) il preventivo di spesa relativo all'esecuzione dei lavori da parte di un'impresa in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9;

          b) la dichiarazione dell'impresa di possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'espletamento delle prestazioni indicate nel preventivo;

          c) l'attestato di qualificazione rilasciato dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 marzo 1990, n. 46.

Art. 8.
(Obblighi di comunicazione
e di conservazione).

      1. Al soggetto ammesso al contributo di cui all'articolo 2 è fatto obbligo di inviare all'Ufficio di cui all'articolo 2, comma 3, a completamento della pratica, copia della

 

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fattura inerente i lavori eseguiti oggetto di erogazione del medesimo contributo ovvero di detraibilità fiscale di cui all'articolo 5, unitamente alla dichiarazione di conformità ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni, resa dall'impresa esecutrice dei lavori.
      2. Per i medesimi soggetti di cui al comma 1 è altresì obbligatorio conservare e tenere a disposizione degli uffici competenti le fatture e le ricevute fiscali, o altra idonea documentazione fiscale, nonché la quietanza di pagamento delle spese sostenute.

Art. 9.
(Organismi accreditati).

      1. Ai fini della presente legge, sono organismi accreditati le imprese iscritte nell'elenco di una camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per l'attività di verifica degli impianti termici ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, in possesso della certificazione di qualità UNI EN 29000 per la specifica attività.

Art. 10.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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