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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 6024-A |
La I Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 6024, approvata dal Senato, come risultante dagli emendamenti approvati dalla II Commissione (Giustizia), recante «Disposizioni in materia di intercettazioni per la ricerca del latitante e di acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico»;
ritenuto che le disposizioni dalla stessa recate siano riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l) riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
esprime
TESTO |
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Modifiche all'articolo 295 del codice di procedura penale, in materia di intercettazioni per la ricerca del latitante, e all'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico. |
Modifiche all'articolo 295 del codice di procedura penale, in materia di intercettazioni per la ricerca del latitante. |
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1. All'articolo 295 del codice di procedura penale, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente: |
Identico. |
«3-ter. Nei giudizi davanti alla corte d'assise, ai fini di quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, in luogo del giudice provvede il presidente della corte». |
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Soppresso. |
1. All'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, dopo il comma 4 è inserito il seguente: |
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«4-bis. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico con decreto motivato che è comunicato immediatamente e comunque non oltre ventiquattro ore al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, i risultati dell'acquisizione non possono essere utilizzati». |
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