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PDL 6113

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6113



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SGOBIO

Determinazione dell'aliquota IVA applicabile alle
forniture di gas metano per uso domestico

Presentata il 5 ottobre 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Sono moltissimi i cittadini che si stanno rivolgendo alle associazioni dei consumatori per lamentare l'illecita applicazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) praticata alle famiglie dalle aziende erogatrici di gas metano. Per la normativa vigente (decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972), infatti, l'aliquota IVA è calcolata al 10 per cento per la produzione di acqua calda e per la cottura, mentre è al 20 per cento per il solo riscaldamento. Eppure, nel caso di chi ad esempio dispone di impianti autonomi, le società erogatrici di gas hanno sempre applicato la tariffa più alta. Questo anche nel periodo estivo, da aprile a settembre, in cui le leggi regionali e i regolamenti comunali vietano l'uso del riscaldamento. Negli ultimi anni, delle lamentele e delle istanze degli utenti si sono fatte portavoce diverse associazioni di consumatori, in special modo l'Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori (ADOC), che ha posto in evidenza l'incongruenza di un tale sistema che si traduce in un onere improprio caricato ai danni della maggior parte delle famiglie italiane, e in considerazione di ciò ha anche investito in diverse città italiane, con successo, l'autorità giudiziaria. L'ADOC ha in particolare evidenziato come sia ingiustificabile una tale tassazione effettuata con la sola motivazione che in caso di unicità di contatore, e pertanto di uso promiscuo del gas metano, l'aliquota ordinaria debba essere applicata anche nei mesi che vanno da aprile a ottobre. Se a tutto ciò si aggiunge che l'IVA viene calcolata sull'intero importo fatturato in bolletta, comprensivo delle imposte di consumo, quali l'imposta erariale di consumo, si evidenzia come sul cittadino vengano a gravare imposte quanto mai inique e vessatorie e che si
 

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concretano in ogni caso in una doppia imposizione fiscale. Per quanto concerne, inoltre, l'interpretazione del concetto di «uso domestico» è bene rammentare una circolare del Ministero delle finanze, la n. 82 del 7 aprile 1999, che ha ribadito che «l'uso domestico» si realizza nelle somministrazioni rese nei confronti di soggetti che, quali consumatori finali, impiegano il gas o l'energia elettrica, il calore-energia nella propria abitazione, a carattere familiare o collettivo, e non utilizzano i citati prodotti nell'esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi, rilevanti ai fini IVA, anche se in regime di esenzione.
      La presente proposta di legge, nell'intento di porre fine alla distorsione della interpretazione della legge in vigore, al comma 1 dell'articolo 1, prevede quindi che l'IVA sulle cessioni di gas metano o GPL, per qualsiasi uso domestico fatto dai consumatori nella propria abitazione, venga applicata sempre nell'unica aliquota agevolata del 10 per cento. La proposta di legge, al comma 2 dello stesso articolo 1, invece, stabilisce la riduzione dell'aliquota IVA al 4 per cento per i conduttori di abitazioni il cui reddito netto annuo non è superiore a 12.000 euro, con maggiorazione di 1.000 euro per ogni persona a carico.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di gas metano o GPL, per qualsiasi uso domestico fatto dai consumatori nella propria abitazione, è applicata nell'unica aliquota agevolata del 10 per cento.
      2. L'aliquota di cui al comma 1 è ridotta al 4 per cento per i conduttori di abitazioni il cui reddito netto annuo non è superiore a 12.000 euro, con maggiorazione di 1.000 euro per ogni persona a carico.
      3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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