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PDL 6120

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6120



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PATARINO, ANTONIO PEPE, LOSURDO, LA GRUA

Agevolazioni fiscali per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli e orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura, nella florovivaistica e nella navigazione da diporto

Presentata il 6 ottobre 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Per aiutare il comparto agricolo e contribuire a contenere l'inquinamento, ciò che concretamente si può fare è puntare sull'utilizzo del biodiesel e incentivare, con i mezzi più adeguati, l'uso dello stesso.
      Con il biodiesel, ottenuto con il colza e il girasole, è possibile ridurre dell'80 per cento le emissioni di idrocarburi e di policiclici aromatici e del 50 per cento le emissioni di articolato e di polveri sottili, principali responsabili dell'inquinamento.
      Come noi tutti sappiamo, è senza dubbio vero che l'aumento record del prezzo del petrolio danneggia ulteriormente le nostre economie, in particolar modo il comparto agricolo, non più competitivo sul mercato mondiale; altresì aumenta la competitività economica dei combustibili ecologici nei confronti dei derivati del greggio, che nel caso del biodiesel contribuiscono anche al raggiungimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto, con la riduzione di circa 2,5 chilogrammi di anidride carbonica per ogni chilogrammo utilizzato.
      Il biodiesel deriva dall'esterificazione degli oli vegetali ottenuti da colture come il colza e il girasole ed è molto diffuso in Paesi come la Francia, dove sette raffinerie su tredici incorporano il biodiesel nel gasolio in percentuale del 5 per cento e oltre trenta gruppi industriali utilizzano veicoli con biodiesel al 30 per cento. Peraltro in Francia il
 

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premier Raffarin ha annunciato di voler triplicare nei prossimi tre anni il contingente defiscalizzato. Un obiettivo che deve perseguire anche l'Italia dove si stima per il 2010 un consumo di 800.000 tonnellate annue di biodiesel, secondo la direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, e che prevede una sostituzione progressiva dal 2 per cento al 5,75 per cento del totale del consumo di carburante con biocarburante.
      Si tratta di una opportunità per rispondere a diverse esigenze e richieste: innanzi tutto dal comparto agricolo, a cui viene così offerta la possibilità di diversificare le produzioni e di diminuire i costi aziendali; si stimola la navigazione da diporto e quindi la produzione di natanti, tutelando allo stesso modo l'ambiente marino; si risponde alle varie istanze e alle direttive europee, ma allo stesso tempo non si incide in maniera notevole sul bilancio dello Stato, dal momento che il mancato introito delle accise viene notevolmente compensato dalle economie positive che si vengono a creare.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate all'incremento dell'utilizzazione delle fonti energetiche che determinano un ridotto impatto ambientale e al sostegno del settore agricolo.

Art. 2.

      1. L'aliquota normale di accisa stabilita dall'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta del 65 per cento sull'olio combustibile denso miscelato con biodiesel, e come tale a basso tenore di zolfo, idoneo all'impiego come carburante nei trasporti di merci e di prodotti agro-alimentari e florovivaistici.
      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti per la concessione dell'agevolazione disposta dal comma 1.

Art. 3.

      1. L'olio combustibile denso miscelato con biodiesel, e come tale a basso tenore di zolfo, idoneo all'impiego nella carburazione e nella combustione, è esentato dall'accisa di cui all'articolo 2, comma 1, nei soli casi in cui sia destinato all'impiego in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura, nella piscicoltura e nella florovivaistica.
      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i

 

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Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti per la concessione dell'agevolazione disposta dal comma 1.

Art. 4.

      1. L'aliquota normale di accisa stabilita dall'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta del 25 per cento sull' olio combustibile denso miscelato con biodiesel, e come tale a basso tenore di zolfo, idoneo all'impiego come carburante per la navigazione da diporto.
      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti per la concessione dell'agevolazione disposta dal comma 1.

Art. 5.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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