PDL 6110
XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 6110
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato DI TEODORO
Disposizioni per la valorizzazione delle università della terza età e del tempo libero
Presentata il 5 ottobre 2005
Onorevoli Colleghi! - Le università della terza età e del tempo libero sono ormai diffuse in molte parti del territorio nazionale.
Oggi, nella nostra società, c'è un evidente bisogno di cultura e di socialità che interessa tutte le età e che può trovare riscontro nella partecipazione ai corsi delle università della terza età e del tempo libero. Questo avviene per effetto dell'allungamento della durata media della vita e per la maggiore disponibilità di tempo libero. Bisogna poi considerare anche il crescente interesse femminile per la cultura, se è vero che la percentuale delle donne che frequentano i corsi e partecipano alle iniziative supera notevolmente quella degli uomini. Le università della terza età e del tempo libero sopperiscono in gran parte alle carenze delle istituzioni per la formazione permanente degli adulti, che è un fattore decisivo non solo per il benessere sociale degli adulti stessi, ma anche per il generale equilibrio e progresso della nostra società civile.
Questa proposta di legge ha come scopo (articolo 1) di garantire a quanti frequentano le università della terza età e del tempo libero un attestato e un diploma di merito che possono valere come crediti formativi.
Il diploma viene rilasciato dai docenti che verificano la frequenza dei corsi e il superamento di esami scritti e orali a cui sono sottoposti i frequentanti.
Si tratta di disposizioni che non vogliono conferire un valore legale al diploma di merito, ma agevolare i frequentanti che con profitto si impegnano nelle università della terza età e del tempo libero.
La concessione di un diploma di merito e del credito formativo valorizzerà coloro che si impegnano in tali corsi, il che favorirà la piena partecipazione dei cittadini anziani alla vita sociale, civile ed economica del Paese.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Agli studenti che partecipano ai corsi delle università della terza età e del tempo libero sono rilasciati un attestato e un diploma di merito che hanno validità di crediti formativi, previo superamento di un esame scritto e orale tenuto dai docenti delle rispettive università.
2. Il rilascio del diploma di merito, valido come credito formativo, è effettuato dai docenti previa verifica della frequenza dei corsi e superamento degli esami scritti e orali, da effettuare secondo l'ordinamento delle università della terza età e del tempo libero. Il diploma di merito non ha comunque valore legale.
Art. 2.
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il relativo regolamento di attuazione.