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PDL 6063-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6063-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro delle politiche agricole e forestali
(ALEMANNO)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

con il ministro degli affari esteri
(FINI)

con il ministro delle attività produttive
(SCAJOLA)

con il ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)

e con il ministro per le politiche comunitarie
(LA MALFA)

Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari

Presentato il 12 settembre 2005

(Relatore: MISURACA)


NOTA: La XIII Commissione permanente (Agricoltura), il 13 ottobre 2005, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

      Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 6063 e rilevato che:

                esso reca un contenuto disomogeneo, volto ad intervenire in tre distinti ambiti, pur riconducibili, nella loro varietà, al settore agro-alimentare: misure a favore dei produttori di uva; disposizioni concernenti gli organismi pubblici del settore agricolo; misure volte a contrastare gli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

                modifica disposizioni entrate in vigore in tempi recenti (contenute nel decreto-legge n. 22 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71), circostanza che costituisce una modalità di produzione normativa non pienamente conforme alle esigenze di semplificazione e di riordino della normativa vigente;

                la tecnica della novellazione, all'articolo 6, comma 1, non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

                non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

                non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

            alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 5 comma 2 - ove si modifica l'articolo 1 del decreto-legge n. 22 del 2005, che a sua volta aveva introdotto un ulteriore comma 7-bis all'articolo 5 della legge n. 122 del 2001 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la norma come novella alla citata legge n. 122, e non al decreto-legge n. 22 del 2005;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 2 - che reca disposizioni per la rilevazione dei prezzi «lungo le filiere produttive agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare la portata normativa dell'espressione ivi adottata;

 

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            all'articolo 4 - che novella l'articolo 14 del decreto legislativo n. 99 del 2004, al fine di prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società a capitale misto pubblico-privato cui affidare la gestione e lo sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) - dovrebbe valutarsi l'opportunità di stabilire un termine entro il quale debba avvenire la costituzione della suddetta società;

            all'articolo 5, comma 1 - che autorizza l'AGEA a realizzare «programmi di fornitura di prodotti agricoli, per finalità di utilità sociale, ai cittadini indigenti ed a organizzazioni senza fini di lucro aventi finalità assistenziali» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di definire meglio la categoria dei «cittadini indigenti» (che non trova alcuna definizione nell'ordinamento), anche al fine di delimitare l'ambito di intervento dell'AGEA.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge C. 6063 Governo, di conversione in legge del decreto legge n. 182 del 2005, recante «Interventi urgenti in agricoltura, per gli organismi pubblici del settore e per contrastare andamenti anomali dei prezzi», come modificato dalla Commissione di merito;

            considerato che le disposizioni recate dal provvedimento possono essere ricondotte ad una pluralità di materie attribuite alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione;

            considerato che numerosi articoli riguardano interventi urgenti di varia natura nel settore vitivinicolo e agroalimentare, ed altresì il monitoraggio dell'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari, e che quindi possono rilevare le materie «tutela della concorrenza» e «sistema tributario e contabile dello Stato», riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione;

            rilevato che numerose disposizioni attengono a nuovi compiti assegnati all'AGEA, alla Guardia di finanza, all'Agenzia delle entrate, all'Ispettorato centrale repressione frodi, al Corpo forestale dello Stato ed al Comando Carabinieri politiche agricole, e che pertanto appaiono riconducibili alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione;

 

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            considerato che alcune altre disposizioni - quali quelle di cui agli articoli 3 e 7 - appaiono connesse all'attuazione della politica agricola comune, riguardando altresì organismi di collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, e pertanto possono essere richiamate le materie «rapporti dello Stato con l'Unione europea» e «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», anch'esse riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione;

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE.


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 6063, di conversione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

            rilevato come la norma di cui all'articolo 1, comma 1, sia formulata in termini generali ed astratti, laddove essa, secondo l'intenzione del Governo, è destinata ad applicarsi con specifico riferimento al recente accordo raggiunto con i produttori e trasfor-matori di uva pugliesi;

            ricordato che la proposta di legge C. 5487 Mauro prevede articolate misure volte a contrastare il fenomeno dell'aumento in-controllato dei prezzi nel settore agroalimentare,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

            a) con riferimento all'articolo 2 del decreto-legge, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che gli esiti delle attività di verifica sugli andamenti anomali dei prezzi nel settore

 

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agroalimentare condotte dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate siano necessariamente utilizzate ai fini della revisione degli studi di settore;

            b) con riferimento all'articolo 6, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere in un solo anno la proroga dell'attività dell'Ente irriguo umbro-toscano, considerato che tale proroga appare suscettibile di comportare effetti solo se disposta per un periodo più ampio.

(parere espresso sul testo iniziale)


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 6063, recante «Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari»;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C.  6063 «Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari»

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato l'A.C. 6063, recante conversione in legge del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, «Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari»;

            rilevato che l'articolo 1, comma 2, autorizza FAGEA ad acquistare sul mercato uva da tavola per far fronte alle problematiche del settore;

            osservato che tale intervento potrebbe configurare un sostegno ai prezzi non consentito dalla normativa comunitaria, che regola l'organizzazione comune di mercato (OCM) del settore ortofrutticolo (Reg. n. 2200/1996), ove è prevista unicamente la possibilità di ritiro del prodotto da parte delle organizzazioni di produttori del settore;

            considerato che la relazione illustrativa del provvedimento afferma che il prodotto acquisite venga destinato alla trasformazione in succo d'uva da utilizzare per programmi di cooperazione attivata dal Ministero degli esteri, finalità peraltro non espressamente esplicitata nel testo;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

            appare necessario che la Commissione di merito verifichi l'effettiva compatibilità di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del provvedimento con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del TCE.

(parere espresso sul testo iniziale)
 

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TESTO
del disegno di legge
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TESTO
della Commissione
Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari.
Art. 1.
 

      1. È convertito in legge il decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari.

      1. Il decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       2. Identico.

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Allegato.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

        L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

        «Art.1. (Interventi urgenti per taluni settori della produzione agricola). - 1. Agli imprenditori agricoli dei settori della produzione agricola che, ai sensi dell'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, per le produzioni dell'anno 2004 sono stati individuati quali destinatari di interventi urgenti nel settore agroalimentare, nonché ai produttori di uva da vino, individuati con le medesime procedure di cui al predetto decreto-legge n. 22 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2005, si applica il regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca.
        2. Gli aiuti de minimis di cui al comma 1 sono erogati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) agli imprenditori agricoli, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nel limite massimo della somma di 130 milioni di euro per l'anno 2005, di cui 90 milioni di euro destinati ai produttori per le produzioni dell'anno 2004 e 40 milioni di euro destinati ai produttori di uva da vino, individuati ai sensi del comma 1, secondo i seguenti parametri, definiti con riferimento agli ettari di superficie produttiva o unità di bovino adulto (UBA) di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, articolo 131, comma 2:

            a) 3.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 6 ettari o pari o superiori a 15 UBA;

            b) 2.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 3 ettari o pari o superiori a 7,5 UBA, ma inferiori ai parametri della lettera a);

            c) 1.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 0,3 ettari o pari o superiori a 3 UBA, ma inferiori ai parametri della lettera b).

        3. L'AGEA provvede ad emanare le disposizioni per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo al fine di consentire l'erogazione degli aiuti di cui al comma 2 per un importo di 109 milioni di euro non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per un importo di 21 milioni di euro non oltre trenta giorni dalla firma delle convenzioni con il commissario ad acta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71. Nel caso in cui la riserva di 90 milioni di euro destinata ai produttori per le produzioni dell'anno

 

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2004 non venga interamente utilizzata, l'AGEA è autorizzata a destinare le somme residue ai produttori di vino di cui al comma 1.
        4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, quanto a 109 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, e, quanto a 21 milioni di euro, in attuazione dell'articolo 1, comma 1, del predetto decreto-legge n. 22 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2005.
        5. Per fare fronte alle problematiche nel settore dell'uva da tavola, l'AGEA è autorizzata ad acquisire sul mercato un quantitativo massimo di 800 mila quintali di uva da tavola. Ai relativi oneri, pari a 9,6 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.
        6. All'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Conseguentemente, per l'anno 2005, l'importo del limite dei pagamenti indicati all'articolo 1, comma 15, lettera a), della citata legge n. 311 del 2004 è ridotto di 120 milioni di euro».
        7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per il trasferimento delle risorse finanziarie all'AGEA, che provvede all'attuazione degli interventi previsti dai commi da 1 a 6».

        Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

        «Art. 1-bis. (Piani produttivi per i formaggi a denominazione di origine protetta). - 1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, in presenza di anomale condizioni del mercato, al fine di valorizzare i formaggi stagionati italiani a denominazione riconosciuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, approva, con proprio decreto, piani produttivi per la qualità e lo sviluppo dei mercati, di durata non superiore a cinque anni, predisposti dai consorzi di tutela di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128.
        2. I piani di cui al comma 1 devono dimostrare la presenza dell'alterazione delle normali condizioni di mercato e contenere le misure miranti al ripristino di condizioni ordinarie di mercato e di tutela della qualità delle produzioni. I piani produttivi possono prevedere meccanismi contributivi differenziati per lo sviluppo di nuovi mercati, nonché specifici strumenti finalizzati a garantire o aumentare la qualità del prodotto finale. Il mancato pagamento dei contributi differenziati, previsti dai piani produttivi, è sanzionato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297.
        3. Le anomale condizioni di mercato possono essere verificate, oltre che sul valore della materia prima latte destinata alla trasformazione di formaggio di cui al comma 1, riferita al valore del latte destinato ad altre

 

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lavorazioni, anche con riferimento a riduzioni del prezzo alla produzione, rilevato ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di almeno il 10 per cento del prezzo medio unitario alla produzione verificatosi durante il triennio precedente.
        4. I piani di cui al comma 1 riguardano tutti i caseifici produttori della denominazione di origine protetta interessata in funzione della possibilità di utilizzazione dei marchi di cui all'articolo 53, comma 16, della legge 24 aprile 1998, n. 128.
        5. In nessun caso i piani di cui al comma 1 possono prevedere accordi sui prezzi di vendita all'ingrosso o al dettaglio dei prodotti.
        6. I consorzi di tutela di cui al comma 1 forniscono annualmente al Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione sullo stato di attuazione del piano.
        7. Dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

        Art. 1-ter. (Interventi in relazione alla crisi del settore ortofrutticolo). - 1. In relazione all'esigenza di adottare interventi efficaci per fronteggiare la crisi del settore ortofrutticolo, all'articolo 5, comma 7-bis, della legge 27 marzo 2001, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il commissario ad acta è altresì autorizzato a realizzare, anche a livello internazionale, per il tramite del Centro servizi ortofrutticoli (CSO), apposite campagne di promozione e comunicazione per agevolare la conoscenza da parte dei consumatori degli aspetti qualitativi e nutrizionali delle pesche e delle nettarine. A tale fine il commissario ad acta è autorizzato ad utilizzare le risorse di cui al comma 7, nei limiti della somma di 2 milioni di euro".

        Art. 1-quater. (Interventi per la lotta contro la flavescenza dorata). - 1. Al fine di contrastare l'espandersi della patologia della flavescenza dorata, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 129, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata, per l'anno 2006, di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulla dotazione, per l'anno 2006, del fondo per gli investimenti del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448».

            L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

        «Art. 2. (Contrasto dei fenomeni di andamento anomalo dei livelli di qualità e dei prezzi nelle filiere agroalimentari). - 1. Al fine di contrastare l'andamento anomalo della qualità e dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del made in Italy:

            a) la Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate, sulla base delle direttive impartite dal Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi anche dei dati ed elementi in possesso degli Osservatori dei prezzi del Ministero delle politiche agricole e forestali e del Ministero delle attività produttive, effettuano controlli mirati a rilevare

 

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i prezzi lungo le filiere produttive agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi;

            b) l'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali svolge programmi di controllo finalizzati al contrasto della irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti da Paesi comunitari ed extracomunitari. A tale fine all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, sono aggiunte le seguenti parole: "con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e con il Comando Carabinieri politiche agricole".

        2. Per favorire il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 e all'articolo 5, comma 4, l'Ispettorato centrale repressione frodi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, è organizzato in struttura dipartimentale, articolata nelle seguenti direzioni generali: direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi; direzione generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio. La dotazione organica della qualifica dirigenziale - dirigente di prima fascia -, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2005, è elevata a tre unità. Al fine di assicurare il rispetto del principio di invarianza della spesa, il relativo onere è compensato mediante contestuale riduzione di complessive 10 unità effettivamente coperte dell'area funzionale C, posizione economica C3, nella dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2005. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede alla revisione complessiva degli uffici e dei laboratori di livello dirigenziale non generale dell'Ispettorato centrale repressione frodi. In sede di attuazione della presente disposizione e con riferimento alla peculiarità dell'attività istituzionale dell'Ispettorato, le variazioni e le conseguenti distribuzioni della dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi, nell'ambito delle aree funzionali e delle posizioni economiche, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri aggiuntivi rispetto alla vigente dotazione organica complessiva.
        3. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri sugli esiti delle attività degli organismi di controllo di cui al comma 1, formulando le proposte per l'adozione da parte del Governo di adeguate misure correttive dei fenomeni di andamento anomalo nelle filiere agroalimentari.
        4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono accordi volontari tra consumatori, finalizzati a favorire

 

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la costituzione di centrali d'acquisto e, conseguentemente, a facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di prodotti agroalimentari».

        Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

        «Art. 2-bis. (Disposizioni in materia di vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari). - 1. Al fine di migliorare l'accesso dei prodotti agricoli e agroalimentari regionali ai mercati, le regioni stabiliscono, per le grandi strutture di vendita o per i centri commerciali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in cui si esercita anche attività di vendita di prodotti agricoli e agroalimentari, la percentuale minima della superficie di vendita del settore alimentare da destinare esclusivamente alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari regionali.
        2. Nelle more dell'emanazione delle determinazioni regionali di cui al comma 1, ove non diversamente già definito dalle regioni stesse, la percentuale minima di cui al comma 1 è stabilita nella misura del 20 per cento. La predetta percentuale può essere modificata con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
        3. Il rilascio del permesso di costruire e di altri atti autorizzatori o concessori per la realizzazione, ristrutturazione o ampliamento delle grandi strutture di vendita o dei centri commerciali di cui al comma 1 è subordinato al rispetto dell'obbligo di cui ai commi 1 e 2.
        4. Il mancato rispetto da parte delle grandi strutture di vendita o dei centri commerciali dell'obbligo di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione dell'attività di commercializzazione dei prodotti agricoli per un periodo da dieci a trenta giorni.
        5. All'articolo 28, comma 15, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il comune stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura superiore al 20 per cento del totale, agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228"».

        All'articolo 5:

            dopo il comma 1, è inserito il seguente:

        «1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione dei soggetti a cui sono destinati i prodotti agricoli di cui al comma 1 e le modalità di richiesta e di fornitura»;

 

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      al comma 2, le parole: «All'articolo 1, comma 1, primo capoverso, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71» sono sostituite dalle seguenti: «Al comma 7-bis dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71».

        Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

        «Art. 5-bis. (Proroga dei compiti dell'AGEA relativi alla Convenzione sull'aiuto alimentare). - 1. In considerazione della proroga della Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, fatta a Londra il 13 aprile 1999, cui l'Italia ha aderito con legge 29 dicembre 2000, n. 413, decisa ai sensi dell'articolo XXV della Convenzione medesima, è differito fino al 30 giugno 2005 l'incarico all'AGEA di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413.
        2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 72,4 milioni di euro per l'anno 2005.
        3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 72,4 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e, quanto a 32,4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 3 gennaio 1981, n. 7, e all'articolo 37 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

 

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Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2005.
 
Testo del decreto-legge
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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione

Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonchè per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi a sostegno del comparto agricolo, con particolare riferimento alle problematiche del settore vitivinicolo, e per contrastare i fenomeni speculativi sui prezzi al consumo, nonché misure di potenziamento dell'operatività dell'AGEA per l'attuazione della politica agricola comune e per l'utilizzazione dei prodotti ritirati dal mercato;

        Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'operatività dell'Ente irriguo Umbro-Toscano e di garantire le celebrazioni del 60o anniversario della fondazione della F.A.O.;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 2 settembre 2005;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle attività produttive, per gli affari regionali e per le politiche comunitarie;

e m a n a

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

Articolo 1.
(Interventi urgenti nel settore vitivinicolo).

(Interventi urgenti per taluni settori della produzione agricola).

        1. Ai produttori di uva da vino che conferiscono ai trasformatori il prodotto in attuazione di accordi con essi, sottoscritti dal Ministro delle politiche agricole e forestali e dal Presidente della Giunta regionale interessata, si applica il regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca.

        1. Agli imprenditori agricoli dei settori della produzione agricola che, ai sensi dell'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, per le produzioni dell'anno 2004 sono stati individuati quali destinatari di interventi urgenti nel settore agroalimentare, nonché ai produttori di uva da vino, individuati con le medesime procedure di cui al predetto decreto-legge n. 22 del 2005,


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  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2005, si applica il regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca.
        2. Per far fronte alle problematiche nel settore dell'uva da tavola oggetto degli accordi di cui al comma 1, l'AGEA è autorizzata ad acquisire sul mercato un quantitativo massimo di 800 mila quintali di uva da tavola.         2. Gli aiuti de minimis di cui al comma 1 sono erogati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) agli imprenditori agricoli, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nel limite massimo della somma di 130 milioni di euro per l'anno 2005, di cui 90 milioni di euro destinati ai produttori per le produzioni dell'anno 2004 e 40 milioni di euro destinati ai produttori di uva da vino, individuati ai sensi del comma 1, secondo i seguenti parametri, definiti con riferimento agli ettari di superficie produttiva o unità di bovino adulto (UBA) di cui al regolamento CE n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, articolo 131, comma 2:
 

            a) 3.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 6 ettari o pari o superiori a 15 UBA;

            b) 2.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 3 ettari o pari o superiori a 7,5 UBA, ma inferiori ai parametri della lettera a);

            c) 1.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 0,3 ettari o pari o superiori a 3 UBA, ma inferiori ai parametri della lettera b).

        3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri, limiti e modalità per l'attuazione degli interventi previsti dai commi 1 e 2, limitatamente all'anno 2005.

        3. L'AGEA provvede ad emanare le disposizioni per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo al fine di consentire l'erogazione degli aiuti di cui al comma 2 per un importo di 109 milioni di euro non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per un importo di 21 milioni di euro non oltre trenta giorni dalla firma delle convenzioni con il commissario ad acta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71. Nel caso in cui la riserva di 90 milioni di euro destinata ai produttori per le produzioni dell'anno 2004 non venga interamente utilizzata, l'AGEA è autorizzata a destinare le somme residue ai produttori di vino di cui al comma 1.

        4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, nella misura massima di 80,4 milioni di euro per il comma 1 e di 9,6 milioni di euro per il comma 2, per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.         4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, quanto a 109 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, e, quanto a 21 milioni di euro, in attuazione dell'articolo 1, comma 1, del predetto decreto-legge n. 22 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2005.

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        5. Per fare fronte alle problematiche nel settore dell'uva da tavola, l'AGEA è autorizzata ad acquisire sul mercato un quantitativo massimo di 800 mila quintali di uva da tavola. Ai relativi oneri, pari a 9,6 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.
        5. All'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, per l'anno 2005, l'importo del limite dei pagamenti indicati all'articolo 1, comma 15, lettera a), della citata legge n. 311 del 2004 è ridotto di 120 milioni di euro».         6. Identico.
          7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per il trasferimento delle risorse finanziarie all'AGEA, che provvede all'attuazione degli interventi previsti dai commi da 1 a 6.
 

Articolo 1-bis.
(Piani produttivi per i formaggi a denominazione di origine protetta).
          1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, in presenza di anomale condizioni del mercato, al fine di valorizzare i formaggi stagionati italiani a denominazione riconosciuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, approva, con proprio decreto, piani produttivi per la qualità e lo sviluppo dei mercati, di durata non superiore a cinque anni, predisposti dai consorzi di tutela di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128.
          2. I piani di cui al comma 1 devono dimostrare la presenza dell'alterazione delle normali condizioni di mercato e contenere le misure miranti al ripristino di condizioni ordinarie di mercato e di tutela della qualità delle produzioni. I piani produttivi possono prevedere meccanismi contributivi differenziati per lo sviluppo di nuovi mercati, nonché specifici strumenti finalizzati a garantire o aumentare la qualità del prodotto finale. Il mancato pagamento dei contributi differenziati, previsti dai piani produttivi, è sanzionato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297.
          3. Le anomale condizioni di mercato possono essere verificate, oltre che sul valore della materia prima latte destinata alla trasformazione di formaggio di cui al comma 1, riferita al valore del latte destinato ad altre lavorazioni, anche con riferimento a riduzioni del prezzo alla produzione, rilevato ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di almeno il 10 per cento del

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  prezzo medio unitario alla produzione verificatosi durante il triennio precedente.
          4. I piani di cui al comma 1 riguardano tutti i caseifici produttori della denominazione di origine protetta interessata in funzione della possibilità di utilizzazione dei marchi di cui all'articolo 53, comma 16, della legge 24 aprile 1998, n. 128.
          5. In nessun caso i piani di cui al comma 1 possono prevedere accordi sui prezzi di vendita all'ingrosso o al dettaglio dei prodotti.
          6. I consorzi di tutela di cui al comma 1 forniscono annualmente al Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione sullo stato di attuazione del piano.
          7. Dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Articolo 1-ter.
(Interventi in relazione alla crisi del settore ortofrutticolo).
          1. In relazione all'esigenza di adottare interventi efficaci per fronteggiare la crisi del settore ortofrutticolo, all'articolo 5, comma 7-bis, della legge 27 marzo 2001, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il commissario ad acta è altresì autorizzato a realizzare, anche a livello internazionale, per il tramite del Centro servizi ortofrutticoli (CSO), apposite campagne di promozione e comunicazione per agevolare la conoscenza da parte dei consumatori degli aspetti qualitativi e nutrizionali delle pesche e delle nettarine. A tale fine il commissario ad acta è autorizzato ad utilizzare le risorse di cui al comma 7, nei limiti della somma di 2 milioni di euro».
 

Articolo 1-quater.
(Interventi per la lotta contro la flavescenza dorata).
          1. Al fine di contrastare l'espandersi della patologia della flavescenza dorata, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 129, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata, per l'anno 2006, di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulla dotazione, per l'anno 2006, del fondo per gli investimenti del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Articolo 2.
(Contrasto dei fenomeni di andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari).

Articolo 2.
(Contrasto dei fenomeni di andamento anomalo dei livelli di qualità e dei prezzi nelle filiere agroalimentari).

        1. Sulla base delle direttive impartite dal Ministro dell'economia e delle finanze, la Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate,

        1. Al fine di contrastare l'andamento anomalo della qualità e dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore,


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avvalendosi anche dei dati ed elementi in possesso degli Osservatori dei prezzi del Ministero delle politiche agricole e forestali e del Ministero delle attività produttive, effettuano controlli mirati a rilevare i prezzi lungo le filiere produttive agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi. Gli esiti di tale attività istruttoria sono utilizzabili anche ai fini della programmazione della revisione degli studi di settore prevista dall'articolo 1, comma 399, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del made in Italy:

            a) la Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate, sulla base delle direttive impartite dal Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi anche dei dati ed elementi in possesso degli Osservatori dei prezzi del Ministero delle politiche agricole e forestali e del Ministero delle attività produttive, effettuano controlli mirati a rilevare i prezzi lungo le filiere produttive agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi;

            b) l'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali svolge programmi di controllo finalizzati al contrasto della irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti da Paesi comunitari ed extracomunitari. A tale fine all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, sono aggiunte le seguenti parole: «, con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e con il Comando Carabinieri politiche agricole».

          2. Per favorire il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 e all'articolo 5, comma 4, l'Ispettorato centrale repressione frodi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, è organizzato in struttura dipartimentale, articolata nelle seguenti direzioni generali: direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi; direzione generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio. La dotazione organica della qualifica dirigenziale - dirigente di prima fascia -, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2005, è elevata a tre unità. Al fine di assicurare il rispetto del principio di invarianza della spesa, il relativo onere è compensato mediante contestuale riduzione di complessive 10 unità effettivamente coperte dell'area funzionale C, posizione economica C3, nella dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2005. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede alla revisione complessiva degli uffici e dei laboratori di livello dirigenziale non generale dell'Ispettorato centrale repressione frodi. In sede di attuazione della presente disposizione e con riferimento alla peculiarità dell'attività istituzionale dell'Ispettorato, le variazioni e le conseguenti distribuzioni della dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi, nell'ambito delle aree funzionali e delle posizioni economiche, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

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  senza oneri aggiuntivi rispetto alla vigente dotazione organica complessiva.
          3. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri sugli esiti delle attività degli organismi di controllo di cui al comma 1, formulando le proposte per l'adozione da parte del Governo di adeguate misure correttive dei fenomeni di andamento anomalo nelle filiere agroalimentari.
        4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono accordi volontari tra consumatori, finalizzati a favorire la costituzione di centrali d'acquisto e, conseguentemente, a facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di prodotti agroalimentari.
 
Articolo 2-bis.
(Disposizioni in materia di vendita
dei prodotti agricoli e agroalimentari).
          1. Al fine di migliorare l'accesso dei prodotti agricoli e agroalimentari regionali ai mercati, le regioni stabiliscono, per le grandi strutture di vendita o per i centri commerciali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in cui si esercita anche attività di vendita di prodotti agricoli e agroalimentari, la percentuale minima della superficie di vendita del settore alimentare da destinare esclusivamente alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari regionali.
          2. Nelle more dell'emanazione delle determinazioni regionali di cui al comma 1, ove non diversamente già definito dalle regioni stesse, la percentuale minima di cui al comma 1 è stabilita nella misura del 20 per cento. La predetta percentuale può essere modificata con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
          3. Il rilascio del permesso di costruire e di altri atti autorizzatori o concessori per la realizzazione, ristrutturazione o ampliamento delle grandi strutture di vendita o dei centri commerciali di cui al comma 1 è subordinato al rispetto dell'obbligo di cui ai commi 1 e 2.
          4. Il mancato rispetto da parte delle grandi strutture di vendita o dei centri commerciali dell'obbligo di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione dell'attività di commercializzazione dei prodotti agricoli per un periodo da dieci a trenta giorni.
          5. All'articolo 28, comma 15, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il comune stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro

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  superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura superiore al 20 per cento del totale, agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».

Articolo 3.
(Attuazione della politica agricola comune).

Articolo 3.
(Attuazione della politica agricola comune).

        1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'AGEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituisce il Registro nazionale titoli, nel quale, in relazione ai dati risultanti dal fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503, sono inscritti, per ciascun agricoltore intestatario, i relativi titoli di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, identificati univocamente e distinti per tipologia e valore.

        Identico.

        2. Il Registro di cui al comma 1 risponde ai requisiti descritti dall'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004.
        3. I trasferimenti dei titoli effettuati ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e secondo le modalità riportate nell'articolo 10 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 5 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2004, sono registrati nel Registro di cui al comma 1.
        4. Le decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti i ricorsi relativi ai titoli di cui al comma 1, non notificate all'AGEA entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine previsto per ciascun anno per la comunicazione dei titoli definitivi, non producono effetti sui risultati delle operazioni effettuate per il calcolo dei titoli medesimi, che restano fermi nei confronti degli agricoltori estranei ai procedimenti nei quali le suddette decisioni sono state emesse.
        5. Le decisioni di cui al comma 4 sono eseguite, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003, in relazione alle domande presentate, a valere sul massimale nazionale previsto all'allegato VIII del medesimo regolamento.

Articolo 4.
(Gestione diretta dell'AGEA del sistema informativo agricolo nazionale).

Articolo 4.
(Gestione diretta dell'AGEA del sistema informativo agricolo nazionale).

        1. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 10, è inserito il seguente:

        Identico.

        «10-bis. L'AGEA, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, costituisce una società a capitale misto pubblico-privato, con


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partecipazione pubblica maggioritaria nel limite massimo pari a 1,2 milioni di euro nell'ambito delle predette dotazioni di bilancio, alla quale affidare la gestione e lo sviluppo del SIAN. La scelta del socio privato avviene mediante l'espletamento di una procedura ad evidenzapubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

Articolo 5.
(Destinazione delle produzioni ritirate dai mercati).
Articolo 5.
(Destinazione delle produzioni ritirate dai mercati).

        1. L'AGEA, nell'ambito di quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, e successive modificazioni, è autorizzata a realizzare, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio destinate allo scopo, programmi di fornitura di prodotti agricoli, per finalità di utilità sociale, ai cittadini indigenti ed a organizzazioni senza fini di lucro aventi finalità assistenziali, attraverso l'utilizzazione delle produzioni ritirate dal mercato.

        1. Identico.

 

        1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione dei soggetti a cui sono destinati i prodotti agricoli di cui al comma 1 e le modalità di richiesta e di fornitura.

        2. All'articolo 1, comma 1, primo capoverso, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con possibilità di destinare le produzioni ritirate a finalità di utilità sociale».

        2. Al comma 7-bis dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con possibilità di destinare le produzioni ritirate a finalità di utilità sociale».

        3. All'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le predette istituzioni pubbliche, nonché le organizzazioni senza fini di lucro aventi finalità assistenziali possono altresì acquistare direttamente dall'AGEA le produzioni agricole disponibili allo stesso prezzo di acquisizione. L'AGEA è autorizzata a stipulare contratti diretti con le predette istituzioni per la cessione dei prodotti agricoli alle condizioni suddette».         3. Identico.
        4. L'Ispettorato centrale repressione frodi, il Corpo forestale dello Stato ed il Comando carabinieri politiche agricole vigilano sull'attuazione del presente articolo.         4. Identico.

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Articolo 5-bis.
(Proroga dei compiti dell'AGEA relativi alla Convenzione sull'aiuto alimentare).
          1. In considerazione della proroga della Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, fatta a Londra il 13 aprile 1999, cui l'Italia ha aderito con legge 29 dicembre 2000, n. 413, decisa ai sensi dell'articolo XXV della Convenzione medesima, è differito fino al 30 giugno 2005 l'incarico all'AGEA di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413.
        2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 72,4 milioni di euro per l'anno 2005.
        3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 72,4 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e, quanto a 32,4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 3 gennaio 1981, n. 7, e all'articolo 37 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6.
(Ente irriguo Umbro-Toscano).

Articolo 6.
(Ente irriguo Umbro-Toscano).

        1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, le parole: «è prorogato di quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato di cinque anni».

        Identico.

        2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 38.734 euro per l'anno 2005 ed a 232.406 euro per l'anno 2006, si provvede, per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione

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dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo e, per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 7.
(Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura).

Articolo 7.
(Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura).

        1. Il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, è autorizzato ad utilizzare i fondi disponibili per le attività connesse alle celebrazioni del 60o anniversario della fondazione della F.A.O. A tali fondi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per la compensazione degli effetti finanziari che ne derivano, per l'anno 2005, la dotazione del fondo di cui al comma 27 dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004 è ridotta di euro 2.276.000.

        Identico.

Articolo 8.
(Modalità di svolgimento dei compiti delle amministrazioni pubbliche).

Articolo 8.
(Modalità di svolgimento dei compiti delle amministrazioni pubbliche).

        1. I maggiori compiti attribuiti all'AGEA dall'articolo 3 ed alle amministrazioni preposte ai controlli ed alle attività di vigilanza di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 5, comma 4, vengono svolti con le risorse umane e strumentali già assegnate a legislazione vigente alle predette amministrazioni.

        Identico.


Pag. 34-35

Articolo 9.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 9 settembre 2005.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Fini, Ministro degli affari esteri
Scajola, Ministro delle attività produttive

La Loggia, Ministro per gli affari regionali
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie

Visto, il Guardasigilli: Castelli


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