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PDL 587-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI   

   N. 587-756-757-776-835-1184-1213-2065-2129-2246-2434-2537-2623-2672-2833-2964-3009-3218-3582-4036-4050-4108-4111-4128-4153-4313-4972-5202-5255-5453-5526-5710-5825-A



 

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PROPOSTE DI LEGGE

n. 587, d'iniziativa del deputato COLA

Delega al Governo per l'istituzione dell'Ente internazionale per la tutela della canzone napoletana nella tradizione

Presentata il 6 giugno 2001

n. 756, d'iniziativa dei deputati

ANGELA NAPOLI, ROSITANI

Norme per la tutela e la protezione della musica leggera italiana

Presentata il 12 giugno 2001


NOTA: La VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), in data 13 ottobre 2005, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 587, 756, 757, 776, 835, 1184, 1213, 2065, 2129, 2246, 2434, 2537, 2623, 2672, 2833, 2964, 3009, 3218, 3582, 4036, 4050, 4108, 4111, 4128, 4153, 4313, 4972, 5202, 5255, 5453, 5526, 5710 e 5825. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.
 

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n. 757, d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

Norme per lo sviluppo del teatro di prosa

Presentata il 12 giugno 2001

n. 776, d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

Riordinamento delle attività di danza

Presentata il 12 giugno 2001

n. 835, d'iniziativa del deputato CARLI

Norme sui festival musicali di interesse nazionale

Presentata il 13 giugno 2001

n. 1184, d'iniziativa dei deputati

GRIGNAFFINI, GAMBALE, BELLILLO, MELANDRI, CHIAROMONTE, GIULIETTI, CAPITELLI, CARLI, FILIPPESCHI, LOLLI, MARTELLA, SASSO, TOCCI

Disciplina delle attività musicali

Presentata il 4 luglio 2001
 

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n. 1213, d'iniziativa del deputato VOLONTÈ

Norme per la tutela e la promozione della musica leggera italiana

Presentata il 5 luglio 2001

n. 2065, d'iniziativa dei deputati

CALZOLAIO, GRIGNAFFINI, GIACCO, PAOLA MARIANI

Misure di sostegno in favore di attività musicali e dell'Associazione Arena Sferisterio di Macerata

Presentata il 5 dicembre 2001

n. 2129, d'iniziativa del deputato ROSITANI

Disciplina dello spettacolo e delle attività musicali

Presentata il 19 dicembre 2001

n. 2246, d'iniziativa del deputato LUSSANA

Inserimento delle bande musicali fra le organizzazioni di volontariato riconosciute

Presentata il 30 gennaio 2002
 

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n. 2434, d'iniziativa del deputato MAZZONI

Disciplina della professione di agente di spettacolo e istituzione del relativo albo professionale

Presentata il 27 febbraio 2002

n. 2537, d'iniziativa dei deputati

CHIAROMONTE, GRIGNAFFINI, BELLILLO, CAPITELLI, CARLI, GASPERONI, GIULIETTI, LOLLI, MARTELLA, MELANDRI, PANATTONI, PISTONE, RUSCONI, SASSO, TOCCI, VOLPINI

Disciplina generale dello spettacolo dal vivo

Presentata il 19 marzo 2002

n. 2623, d'iniziativa dei deputati

ROSITANI, BUTTI, LA RUSSA, AIRAGHI, ALBONI, ANEDDA, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, CANNELLA, CARRARA, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIULIO CONTI, CORONELLA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GAMBA, GARNERO SANTANCHÈ, GERACI, GHIGLIA, GIRONDA VERALDI, JACINI, LA GRUA, LA STARZA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LEO, LO PRESTI, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, MARINELLO, LUIGI MARTINI, MASINI, MENIA, MEROI, MIGLIORI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RICCIUTI, ROMELE, SAGLIA, SCALIA, SERENA, TAGLIALATELA, TRANTINO, ZACCHERA

Disciplina delle attività musicali

Presentata il 10 aprile 2002
 

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n. 2672, d'iniziativa dei deputati

ZANETTA, CAMPA, CIRO ALFANO, BUONTEMPO, COLLAVINI, GIULIO CONTI, D'AGRÒ, DI TEODORO, GALLO, GRIMALDI, LIOTTA, LISI, LUCCHESE, MASINI, MEREU, MILANATO, MILANESE, MORETTI, OSVALDO NAPOLI, ORICCHIO, PANIZ, PAOLONE, PATRIA, PEZZELLA, POLLEDRI, RAMPONI, ROMANO, SANTORI, SANZA, SAVO, SGARBI, SPINA DIANA, TARANTINO, TARDITI, VILLANI MIGLIETTA, ALFREDO VITO, ZACCHERA, ZAMA, ZORZATO

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione della musica popolare amatoriale bandistica, folcloristica e corale

Presentata il 18 aprile 2002

n. 2833, d'iniziativa del deputato GIBELLI

Istituzione dell'albo professionale degli artisti dello spettacolo

Presentata il 7 giugno 2002

n. 2964, d'iniziativa dei deputati

CARLUCCI, ALBERTINI, ANGELINO ALFANO, GIOACCHINO ALFANO, AMATO, ARACU, AZZOLINI, BAIAMONTE, BALDI, ANTONIO BARBIERI, BERRUTI, BERTOLINI, BERTUCCI, BLASI, BORRIELLO, CALIGIURI, CAMINITI, CAMMARATA, CAMPA, CASERO, CESARO, CICCHITTO, COLLAVINI, COLUCCI, GIANFRANCO CONTE, COSSIGA, CRIMI, CROSETTO, CUCCU, DE GHISLANZONI CARDOLI, DELL'ANNA, DI VIRGILIO, FALANGA, FALLICA, FERRO, FLORESTA, FONTANA, FRATTA PASINI, DANIELE GALLI, GALVAGNO, GARAGNANI, GERMANÀ, GHEDINI, GIGLI, GIUDICE, GROTTO, IANNUCCILLI, IORIO, JACINI, JANNONE, LAINATI, LAZZARI, LECCISI, LENNA, LEZZA, LICASTRO SCARDINO, LORUSSO, FILIPPO MANCUSO, MARINELLO, MASINI, MASSIDDA, MILANATO, MINOLI ROTA, MONDELLO, MORONI, MURATORI, OSVALDO NAPOLI, NICOTRA, ORICCHIO, ORSINI, PALMA, PALUMBO, PANIZ, PAOLETTI TANGHERONI, PAPPATERRA, PARODI, PAROLI, PATRIA, PECORELLA, MARIO PEPE, PERLINI, PINTO,
 

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PITTELLI, PREVITI, RANIELI, RIVOLTA, ROMELE, ROMOLI, ROSSO, PAOLO RUSSO, SANTORI, SANTULLI, SANZA, SARDELLI, SARO, SCALTRITTI, SCHMIDT, SPINA DIANA, STAGNO D'ALCONTRES, STERPA, STRADELLA, TAORMINA, TARANTINO, TARDITI, TESTONI, GIACOMO VENTURA, VERRO, VIALE, VITALI, ALFREDO VITO, ZAMA, ZANETTA, ZANETTIN, ZORZATO

Disciplina di indirizzo delle attività di spettacolo

Presentata il 4 luglio 2002

n. 3009, d'iniziativa dei deputati

GARAGNANI, BUTTI, RANIELI, BIANCHI CLERICI

Disciplina delle attività musicali

Presentata l'11 luglio 2002

n. 3218, d'iniziativa dei deputati

TITTI DE SIMONE, BERTINOTTI

Disciplina dello spettacolo dal vivo

Presentata il 2 ottobre 2002

n. 3582, d'iniziativa dei deputati

CAPARINI, LUSSANA

Interventi in favore della musica bandistica, corale e dialettale e della danza popolare

Presentata il 23 gennaio 2003
 

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n. 4036, d'iniziativa dei deputati

CARLI, GRIGNAFFINI, ROMANI, LUPI, COLASIO, CIRO ALFANO, FILIPPO DRAGO, BELLILLO, CHIAROMONTE, SPINI, ANGIONI, CASERO, GASTALDI, CORDONI, GIUSEPPE DRAGO, DEGENNARO, GIACCO, GIUSEPPE GIANNI, FONTANA, RAFFAELLA MARIANI, MARTELLA, MEREU, ORSINI, QUARTIANI, SASSO, TANZILLI, VERRO, GRILLINI, PANATTONI, TOCCI, VIGNI, RUSCONI

Norme per la tutela e il riconoscimento del genere espressivo «teatro canzone»

Presentata il 4 giugno 2003

n. 4050, d'iniziativa dei deputati

PISTONE, BELLILLO, RIZZO

Legge quadro per la disciplina dello spettacolo dal vivo

Presentata il 10 giugno 2003

n. 4108, d'iniziativa dei deputati

FATUZZO, AIRAGHI, AMORUSO, ARRIGHI, BENEDETTI VALENTINI, BELLOTTI, BRIGUGLIO, BUTTI, CARRARA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FIORI, FRAGALÀ, GALLO, GHIGLIA, LAMORTE, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, GIANNI MANCUSO, MAZZOCCHI, MEROI, PATARINO, ANTONIO PEPE, RAISI, RAMPONI, SAGLIA, SAIA, SELVA, SERENA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA

Disposizioni per favorire l'accesso agli spettacoli da parte delle persone con disabilità

Presentata il 25 giugno 2003
 

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n. 4111, d'iniziativa del deputato PISTONE

Agevolazioni per l'acquisto di strumenti musicali da parte delle università e delle istituzioni scolastiche

Presentata il 26 giugno 2003

n. 4128, d'iniziativa dei deputati

ROSITANI, LA RUSSA, BUTTI, ANGELA NAPOLI, BUONTEMPO, DELMASTRO DELLE VEDOVE, MAGGI, CANNELLA, AIRAGHI, ALBONI, ANEDDA, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, CANELLI, CARRARA, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CRISTALDI, FASANO, FATUZZO, FOTI, FRAGALÀ, GALLO, GAMBA, GARNERO SANTANCHÈ, GHIGLIA, LA GRUA, LA STARZA, LAMORTE, LANDOLFI, LEO, LISI, LOSURDO, MACERATINI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, MENIA, MEROI, MESSA, ONNIS, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, SAGLIA, SAIA, SCALIA, ZACCHERA

Disciplina dello spettacolo dal vivo

Presentata il 1o luglio 2003

n. 4153, d'iniziativa dei deputati

CARLUCCI, ANGELINO ALFANO, ARACU, ARNOLDI, AZZOLINI, BAIAMONTE, ANTONIO BARBIERI, BERTOLINI, BERTUCCI, BLASI, CAMINITI, CICALA, COLLAVINI, COSSIGA, COSTA, CROSETTO, CUCCU, DELL'ANNA, DEODATO, DI TEODORO, DI VIRGILIO, FALLICA, FERRO, FLORESTA, FONTANA, FRATTA PASINI, FRIGERIO, GALVAGNO, GARAGNANI, GASTALDI, GERMANÀ, GIUDICE, JANNONE, LAINATI, LAVAGNINI, LECCISI, LEZZA, LICASTRO SCARDINO, LUPI, MAIONE, MARRAS, MASSIDA, MAURO, MILANATO, MINOLI ROTA, MISURACA, MONDELLO, OSVALDO NAPOLI, NICOTRA,
 

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ORSINI, PALMIERI, PALUMBO, PAOLETTI TANGHERONI, PAROLI, PECORELLA, MARIO PEPE, PERLINI, PINTO, PITTELLI, RANIELI, RICCIOTTI, RICCIUTI, RIVOLTA, ROMELE, RONCHI, ANTONIO RUSSO, SANTORI, SANTULLI, SANZA, SARO, SAVO, SCALTRITTI, SCHERINI, SPINA DIANA, STRADELLA, TARANTINO, TARDITI, VERRO, VIALE, ZAMA, ZANETTIN, ZORZATO

Disciplina dello spettacolo dal vivo

Presentata il 9 luglio 2003

n. 4313, d'iniziativa dei deputati

COLASIO, CASTAGNETTI, CARRA, BOCCIA, BIMBI, VOLPINI, RUSCONI, GAMBALE, LOIERO, MONACO, LUSETTI, MOLINARI, FISTAROL, REALACCI, GERARDO BIANCO, PINZA, SORO, BRESSA, FANFANI, STRADIOTTO, FRIGATO, MANTINI, DELBONO, MARCORA, GIOVANNI BIANCHI, SANTAGATA, RUGGERI, RUGGIERI, REDUZZI, MORGANDO, LETTIERI, BANTI, BOTTINO, MILANA, BURTONE, IANNUZZI, FIORONI, DUILIO, PASETTO, MOSELLA, CARBONELLA, LADU, SANTINO ADAMO LODDO, CAMO, RUTA, PARISI

Legge quadro per la disciplina dello spettacolo dal vivo

Presentata il 25 settembre 2003

n. 4972, d'iniziativa dei deputati

DARIO GALLI, BALLAMAN, VASCON

Disposizioni in materia di collocamento artistico e disciplina dell'esercizio dell'attività di agente degli artisti dello spettacolo

Presentata il 5 maggio 2004
 

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n. 5202, d'iniziativa dei deputati

MONTECCHI, CHIAROMONTE, LOLLI, GRIGNAFFINI

Disposizioni in materia di attività di organizzazione e produzione di spettacoli musicali, nonché in materia di previdenza dei lavoratori dello spettacolo

Presentata il 29 luglio 2004

n. 5255, d'iniziativa del deputato PERROTTA

Istituzione dell'albo professionale degli artisti

Presentata il 10 settembre 2004

n. 5453, d'iniziativa dei deputati

RICCIOTTI, AMATO, ARRIGHI, BAIAMONTE, BALDI, BELLOTTI, BORNACIN, BRICOLO, CARLUCCI, GIULIO CONTI, CORONELLA, CROSETTO, D'ALIA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DIDONÈ, FALLICA, FLORESTA, FOTI, DANIELE GALLI, GASTALDI, GHIGLIA, GIUSEPPE GIANNI, LAZZARI, LENNA, ANNA MARIA LEONE, LEZZA, LO PRESTI, MAGGI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MASINI, MEREU, MEROI, MESSA, MILANESE, MURATORI, NICOTRA, PAOLETTI TANGHERONI, PARODI, PATRIA, PERROTTA, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, ROSSO, SANTORI, SANZA, SARDELLI, SAVO, SPINA DIANA, TANZILLI, TESTONI, VASCON, ZANETTA

Disciplina del settore della danza

Presentata il 24 novembre 2004
 

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n. 5526, d'iniziativa del deputato PERROTTA

Istituzione dell'albo professionale degli agenti di spettacolo

Presentata il 10 gennaio 2005

n. 5710, d'iniziativa del deputato MILANESE

Disciplina dell'attività professionale di maestro di ballo

Presentata il 10 marzo 2005

n. 5825, d'iniziativa del deputato BRIGUGLIO

Interventi in favore dei corpi bandistici

Presentata il 4 maggio 2005

(Relatore: ROSITANI)
 

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PARERI DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

      Il Comitato per la legislazione,

          esaminato il nuovo testo unificato n. 587 e abb. e rilevato che:

          esso è sottoposto all'esame del Comitato in virtù della presenza, all'articolo 20, commi 1 e 2, di una delega legislativa al Governo per la razionalizzazione della disciplina fiscale in materia di attività di spettacolo dal vivo;

          reca un contenuto sostanzialmente omogeneo, volto a dettare una organica disciplina dello spettacolo dal vivo organizzata in tre distinti capi: il capo I (articoli 1-7) reca disposizioni di carattere generale; il capo II individua i principi concernenti i singoli settori (articoli 8-11); il capo III concerne vari tipi di interventi per la valorizzazione e lo sviluppo dello spettacolo dal vivo (articoli 12-20);

          nel definire la nuova disciplina di una materia ricompresa tra quelle per le quali allo Stato spetta esclusivamente la determinazione dei principi fondamentali, non reca specifiche clausole di coordinamento con la normativa esistente, circostanza questa che non appare pienamente conforme alle esigenze di riordinamento della legislazione vigente;

          interviene indirettamente, all'articolo 20, comma 5, su una fonte secondaria;

          reca disposizioni che contengono richiami normativi effettuati in forma generica, per le quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare la normativa oggetto del rinvio (ad esempio l'articolo 11, comma 4 reca un generico riferimento alle «disposizioni vigenti in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di commercio ambulante»);

          utilizza all'articolo 15, l'istituto della «intesa tra ministri» in difformità con quanto stabilito dalla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, che prescrive, in relazione a procedure che coinvolgano più soggetti appartenenti allo stesso ente (ad esempio, tra diversi Ministri) l'uso del termine «concerto»;

          la tecnica della novellazione, all'articolo 20, comma 6, non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

 

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          ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

      sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

          all'articolo 13, comma 1 - che reca disposizioni per il riordino delle «fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 e al decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, e successive modificazioni - si elimini il riferimento al decreto legislativo n. 134 del 1998, in quanto esso è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale 13-18 novembre 2000, n. 503;

          si sopprima l'articolo 20, comma 5 - che amplia l'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69 - in quanto l'uso dello strumento della fonte normativa di rango primario non appare congruo in relazione alla finalità di incidere sull'ambito di operatività di provvedimenti di rango subordinato;

      sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

          si specifichi - agli articoli 4, comma 1, lettera c), 5, comma 2, lettera b), 9, comma 3, e 10, comma 3 - il riferimento alle «residenze multidisciplinari», atteso che la definizione di tale concetto era contenuta in disposizioni presenti in quattro decreti ministeriali, che risultano tutte abrogate;

          all'articolo 20, commi 1 e 2 - ove si enuncia semplicemente l'oggetto della delega attribuita al Governo per la razionalizzazione della disciplina fiscale in materia di attività di spettacolo dal vivo - siano indicati in modo esplicito i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione;

      il Comitato osserva altresì che:

      sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

          dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere ad un coordinamento, eventualmente nella forma della novellazione, di alcune disposizioni del testo in esame con la normativa vigente, in particolare:

              a) all'articolo 13, commi 1 e 2 - che reca disposizioni per il riordino delle fondazioni lirico-sinfoniche - con riguardo al decreto legge n. 345 del 2000 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, e successive modificazioni (ivi citato), atteso che la disciplina degli organi delle fondazioni lirico-sinfoniche è già contenuta nel combinato disposto del citato decreto-legge n. 345 e del decreto legislativo n. 367 del 1996;

 

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              b) all'articolo 16 - ove si interviene sul requisito anagrafico necessario per il conseguimento della pensione di vecchiaia da parte di tersicorei e ballerini - atteso che tale materia è già disciplinata dall'articolo 4, commi 4 e 13, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182;

              c) all'articolo 20, comma 3 - ove si riduce il numero minimo annuo di giornate lavorative ai fini del conseguimento del diritto alla pensione, in considerazione della specificità del lavoro artistico e tecnico - atteso che tale materia è già regolata dal citato decreto legislativo n. 182 del 1997 (articolo 1, comma 15, e articolo 2);

      sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

          all'articolo 20, commi 1 e 2 - ove si attribuisce una delega al Governo per la razionalizzazione della disciplina fiscale in materia di attività di spettacolo dal vivo - dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare le procedure di attuazione della delega, con specifico riguardo al termine per la presentazione degli schemi dei decreti legislativi al Parlamento.

(parere espresso il 4 maggio 2005)

      Il Comitato per la legislazione,

          esaminato il nuovo testo unificato n. 587 e abb., come risultante dagli emendamenti approvati dalla VII Commissione;

          evidenziato che esso reca due disposizioni di delega (agli articoli 13 e 19) per il riordino degli organi delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri stabili ad iniziativa pubblica, nonché per la razionalizzazione della disciplina fiscale e previdenziale in materia di attività di spettacolo dal vivo;

          richiamato il parere già reso dal Comitato, in data 4 maggio 2005, sul precedente testo trasmesso dalla Commissione, che recava, oltre a due osservazioni integralmente recepite, anche quattro condizioni, di cui due non recepite nel nuovo testo (ovvero quelle riferite all'articolo 20, comma 5 - ora articolo 19, comma 6 - ed alle norme contenenti il riferimento alle «residenze multidisciplinari»);

      ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

          all'articolo 19, comma 5 - che esclude l'attività itinerante dello spettacolo dal vivo dall'ambito di applicazione delle «disposizioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulle direttive e sul calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati» - si riformuli la disposizione come novella dell'articolo 6,

 

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comma 1 del codice della strada, che demanda al regolamento di esecuzione e di attuazione del codice stesso l'individuazione delle condizioni e delle eventuali deroghe in materia (disciplina recata dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495), al fine di escludere che la norma in esame incida sull'ambito di applicazione di una fonte normativa di rango secondario e non sulla norma primaria;

          al medesimo articolo 19 si sopprima il comma 6 - che amplia l'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69 (regolamento per la semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le società e le associazioni sportive dilettantistiche) - in quanto l'uso dello strumento della fonte normativa di rango primario non appare congruo in relazione alla finalità di estendere l'efficacia di disposizioni presenti in provvedimenti non aventi natura legislativa;

      il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

          all'articolo 3, comma 1, lettera f) - ove, al fine di «favorire un'adeguata politica di accesso al credito dei soggetti dello spettacolo dal vivo», si fa riferimento alla possibilità di avvalersi «dell'Istituto per il credito sportivo, di cui alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare la congruità del riferimento normativo ivi indicato, atteso che la citata legge n. 1295 è stata quasi integralmente abrogata, mentre l'operatività dell'Istituto è esplicitata nell'articolo 4, comma 14, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria del 2004);

          all'articolo 6 - che reca una nuova disciplina transitoria in materia di riparto del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire il rapporto della nuova disciplina transitoria con la legge citata, con particolare riguardo agli articoli 2 e 13 che, da un lato, definiscono la ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo e, dall'altro lato, introducono una disciplina transitoria «fino all'entrata in vigore delle leggi di riforma della musica, del cinema, della prosa, delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante»;

          all'articolo 7 - che prevede l'istituzione del Comitato tecnico per lo spettacolo dal vivo, articolato in quattro commissioni per ciascuno dei settori indicati all'articolo 1, comma 2 (musica; teatro; danza; circo e spettacolo viaggiante), cui sono attribuiti, tra l'altro, i compiti già propri del Comitato per i problemi dello spettacolo (istituito dall'articolo 1, comma 67, del decreto-legge n. 545 del 1996) - dovrebbe valutarsi l'opportunità di intervenire direttamente sul citato decreto n. 545, anche al fine di chiarire l'impatto della disposizione in esame sulla sezione cinema e sulla relativa commissione attualmente funzionante nell'ambito del Comitato per i problemi dello spettacolo;

 

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sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

          all'articolo 13 - che reca una delega al Governo per il riordino della disciplina concernente le fondazioni lirico-sinfoniche e i teatri stabili ad iniziativa pubblica - dovrebbe valutarsi l'opportunità di inserire, analogamente a quanto previsto in relazione alla delega di cui all'articolo 19, un termine entro il quale gli schemi dei decreti legislativi ivi previsti devono essere trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni.

(parere espresso l'11 ottobre 2005)


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

      La I Commissione,

          esaminato il nuovo testo unificato della proposta di legge C. 587 Cola ed abb., recante «Disciplina dello spettacolo dal vivo»;

          considerato che il provvedimento in esame appare in primo luogo riconducibile alla materia «promozione ed organizzazione di attività culturali», attribuita alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, anche alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 255 del 2004 e n. 285 del 2005, con riguardo alle attività inerenti lo spettacolo;

          considerato che, con riferimento agli articoli 11 e 12 del provvedimento in esame, che concernono l'esercizio di alcune attività nei settori dello spettacolo, potrebbe altresì rilevare la materia «professioni», anch'essa attribuita alla potestà legislativa concorrente ai sensi del citato articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

          rilevato inoltre che, con specifico riferimento all'articolo 15, concernente l'insegnamento della danza per gli allievi di età inferiore agli anni quattordici, può altresì essere richiamata la materia «norme generali sull'istruzione», che l'articolo 117, secondo comma, lettera n), riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

          rilevato poi che, con riguardo all'articolo 19 e, per taluni profili, all'articolo 14, relativi alla disciplina fiscale e previdenziale nel settore dello spettacolo, possono altresì essere richiamate le materie «sistema tributario e contabile dello Stato» e «previdenza sociale», anch'esse riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed o), della Costituzione;

 

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          rilevato che il comma 3 dell'articolo 11 del provvedimento in esame, che appare riconducibile alle materie «promozione ed organizzazione di attività culturali» e «professioni», rientranti nella potestà legislativa concorrente, rimette ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali l'individuazione dei requisiti minimi essenziali delle imprese che svolgono attività di spettacolo viaggiante e di spettacolo popolare e che occorre a tale proposito considerare che l'articolo 117, sesto comma, della Costituzione dispone che la potestà regolamentare spetta allo Stato solo nelle materie di legislazione esclusiva;

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente condizione:

          provveda la Commissione di merito ad espungere il comma 3 dell'articolo 11, in quanto la previsione di un decreto ministeriale in materie ricomprese nell'ambito della competenza legislativa concorrente non appare conforme con quanto disposto dal sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione.


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

      La VI Commissione,

          esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per quanto riguarda gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C.  587 ed abbinate, recante disciplina dello spettacolo dal vivo, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni:

          1) con riferimento al comma 3 dell'articolo 14, il quale prevede che le esecuzioni musicali «parzialmente dal vivo», effettuate facendo uso non preponderante di musica preregistrata, da un massimo di due esecutori ed in ambienti che non consentono la presenza di un pubblico superiore a cento persone, beneficiano di una riduzione dell'imposta sugli intrattenimenti, di cui al decreto del Presidente della

 

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Repubblica n. 640 del 1972, pari al 50 per cento dell'importo che sarebbe dovuto per esecuzioni musicali non dal vivo, provveda la Commissione di merito a chiarire meglio i rapporti tra la nuova disciplina agevolativa e la normativa vigente in materia, atteso che il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 già prevede, al punto 1 della tariffa allegata, la non applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti alle esecuzioni musicali effettuate dal vivo per una durata pari o superiore al cinquanta per cento dell'orario di apertura al pubblico dell'esercizio, e che pertanto si potrebbero determinare sovrapposizioni tra le due previsioni;

          2) sempre con riferimento al comma 3 dell'articolo 14, provveda la Commissione di merito a ricondurre tale norma nel corpo dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, il quale contiene la disciplina dell'imposta, attraverso apposita novella, nonché di prevedere l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per disciplinare in dettaglio l'applicazione del regime fiscale agevolato;

          3) con riferimento all'articolo 19, comma 1, lettera c), la quale stabilisce la progressiva riduzione al 10 per cento dell'aliquota sui fonogrammi, cd, dvd musicali e strumenti analoghi, provveda la Commissione di merito a sopprimere tale previsione, in considerazione della sua incompatibilità con la normativa comunitaria in materia, la quale stabilisce tassativamente i beni che possono essere assoggettati ad aliquota ridotta;

          4) con riferimento all'articolo 19, comma 1, lettera d), la quale prevede l'introduzione di specifiche agevolazioni e incentivazioni fiscali in favore delle attività della musica leggera e popolare, provveda la Commissione di merito a specificare maggiormente la nozione di «musica leggera e popolare», nonché a chiarire il rapporto tra tale previsione e le disposizioni agevolative relative all'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14;

          5) con riferimento al comma 6 dell'articolo 19, il quale prevede l'estensione alle attività dello spettacolo il regime di certificazione dei corrispettivi vigente per le società sportive dilettantistiche, provveda la Commissione di merito a sopprimere la disposizione, la quale riprende in termini quasi letterali il disposto dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge n. 7 del 2005;

      e con le seguenti osservazioni:

          a) con riferimento all'articolo 13, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se le fondazioni lirico-sinfoniche conservino i diritti e le prerogative stabilite dalla disciplina vigente con riferimento all'utilizzo di immobili di proprietà comunale;

          b) con riferimento all'articolo 14, commi 2 e 3, i quali prevedono, tra l'altro, che il responsabile dell'esecuzione musicale rilasci al gestore del locale o all'organizzatore della manifestazione musicale, prima dell'esecuzione, una dichiarazione che attesta che l'esecuzione stessa avverrà dal vivo, ovvero parzialmente dal vivo, valuti la

 

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Commissione di merito l'opportunità di individuare in termini più espliciti la figura del responsabile dell'esecuzione musicale, nel caso in cui essa non sia compiuta da un singolo musicista;

          c) ancora con riferimento all'articolo 14, valuti la Commissione di merito l'opportunità di predisporre adeguate tutele volte ad evitare il rischio di applicazioni elusive della disciplina tributaria in materia di imposta sugli intrattenimenti;

          d) con riferimento all'articolo 19, comma 1, lettera a), la quale prevede la semplificazione, razionalizzazione e omogeneizzazione dei trattamenti fiscali relativi allo spettacolo dal vivo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di intervenire ulteriormente sulla disciplina in materia, la quale è già stata oggetto di riforma con il decreto legislativo n. 60 del 1999;

          e) con riferimento all'articolo 19, comma 1, lettera b), la quale prevede la deducibilità delle erogazioni liberali effettuate in favore di soggetti che operano nel settore dello spettacolo dal vivo e per iniziative di recupero, adeguamento funzionale, tecnologico e ristrutturazione di spazi da adibire all'attività del settore, valuti la Commissione di merito l'opportunità di mantenere tale previsione, considerato che gli articoli 15, comma 1, lettera i), e 100, comma 1, lettera g), del Testo unico delle imposte sui redditi già contemplano, rispettivamente, la detraibilità delle liberalità in denaro a tal fine operate dalle persone fisiche e la deducibilità di quelle operate dalle persone giuridiche;

          f) con riferimento al comma 6 dell'articolo 19, il quale prevede che alle attività dello spettacolo dal vivo è esteso, in via di opzione, il regime in materia di certificazione dei corrispettivi per le società e le associazioni sportive dilettantistiche previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 69 del 2002, «in attesa che il sistema raggiunga la completa funzionalità sotto l'aspetto tecnico e commerciale» e, comunque, per i due anni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire meglio la nozione di «sistema», specificando che essa si riferisce al nuovo regime fiscale dello spettacolo dal vivo derivante dall'attuazione della delega di cui al medesimo articolo 19.



PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

NULLA OSTA
 

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PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

NULLA OSTA


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

          esaminato il nuovo testo unificato del progetto di legge n. 587 ed abb., che disciplina lo spettacolo dal vivo,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente condizione:

          sia soppresso l'articolo 12, che disciplina le professioni di agente e produttore, in quanto le professioni di agente e di produttore dello spettacolo sono più organicamente disciplinate nell'ambito del testo unificato sulla tutela professionale dei lavoratori dello spettacolo (C. 132 e abb.);

      e con la seguente osservazione:

          appare opportuna una semplificazione del testo, che contiene numerose disposizioni di contenuto analogo, di volta in volta ripetute con riferimento ai diversi settori dello spettacolo.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

      La XII Commissione, esaminato il nuovo testo unificato C. 587 Cola ed abbinate «Disciplina dello spettacolo dal vivo»,

 

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      esprime:

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente osservazione:

          valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire tra i principi fondamentali, di cui all'articolo 1, e tra i compiti delle Regioni, di cui all'articolo 4, il riferimento alla necessità di promuovere ed assicurare la partecipazione delle persone diversamente abili alle varie attività culturali che costituiscono lo spettacolo dal vivo.


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'unione europea)

      La XIV Commissione,

          esaminato il nuovo testo unificato dell'A.C. 587 e abb., Disciplina dello spettacolo dal vivo;

          rilevato che il testo unificato in esame reca un'organica disciplina dello spettacolo dal vivo, prevedendo in particolare all'articolo 12 i requisiti per l'esercizio delle professioni di agente di spettacolo e rappresentante di artisti e di produttore, organizzatore e promoter di manifestazioni di spettacolo dal vivo;

          considerato che il comma 5 del medesimo articolo pone tra i princìpi fondamentali quello di definire il numero massimo di artisti di cui un agente può avere contemporaneamente la rappresentanza nonché la percentuale massima di artisti che un agente può rappresentare annualmente nell'ambito delle fondazioni lirico-sinfoniche;

          ricordato che la Comunità europea si basa su di un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali, che si persegue attraverso una politica condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta ed in libera concorrenza (articoli 3, paragrafo 1, lettera c), e 4, paragrafo 1, del TCE), e che, in base all'articolo 49 TCE, sono vietate le restrizioni alla libera prestazione di servizi, previsione che ammette eccezioni solo per attività che partecipino all'esercizio dei poteri pubblici, ovvero per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica (combinato disposto degli articoli 55 e 45-46 TCE);

          osservato che la norma in esame non sembra rientrare tra le deroghe indicate, ponendo una restrizione alla libera attività economica;

 

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          rilevato, inoltre, che l'articolo 19 del testo introduce agevolazioni fiscali, prevedendo, in particolare, al comma 1, lettera c), la progressiva riduzione al 10 per cento dell'aliquota IVA sui fonogrammi, cd, dvd musicali e strumenti analoghi;

          segnalato che la determinazione di un'aliquota ridotta, rispetto alla normale misura del 20 per cento, è disciplinata dalla direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977 sul sistema comune dell'IVA (codiddetta sesta direttiva IVA), il cui allegato H contiene l'elenco delle forniture di beni e delle prestazioni di servizi suscettibili di essere assoggettate ad aliquote ridotte dell'IVA, tra le quali però non risultano compresi i beni oggetto della norma in esame;

          osservato, peraltro, come la proposta di direttiva che modifica la direttiva 77/388/CEE, per quanto riguarda le aliquote ridotte (COM(2003)397), prevede la sostituzione dell'allegato H alla sesta direttiva, includendo in particolare tra le categorie di beni e servizi per i quali viene proposta l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta anche i servizi forniti da scrittori, compositori e artisti interpreti;

          considerato, tuttavia, che il Parlamento europeo ha espresso, secondo la procedura di consultazione, parere favorevole sulla citata proposta proponendo alcuni emendamenti e che la Presidenza lussemburghese dell'Unione europea ha presentato una proposta di compromesso, sulla quale il Consiglio ECOFIN del 7 giugno 2005 non ha peraltro raggiunto l'accordo;

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente condizione:

          è necessario adeguare la previsione di cui al comma 5 dell'articolo 12 del testo in esame al principio comunitario di concorrenza, di cui agli articoli 3, paragrafo 1, lettera c), e 4, paragrafo 1, del TCE ed al principio di libera prestazione dei servizi di cui all'articolo 49 TCE;

      e la seguente osservazione:

          valuti la Commissione di merito la piena conformità dell'articolo 19, comma 1, lettera c), del testo unificato alla normativa comunitaria (sesta direttiva IVA, allegato H), anche alla luce degli atti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea.

 

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TESTO
della Commissione

Nuova disciplina dello spettacolo dal vivo

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Oggetto e princìpi fondamentali).

      1. La presente legge determina i princìpi fondamentali e detta norme di competenza dello Stato in materia di spettacolo dal vivo, nel rispetto delle competenze legislative delle regioni, definite ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
      2. Ai fini della presente legge, lo spettacolo dal vivo comprende le seguenti attività culturali compiute alla presenza diretta del pubblico nel luogo stesso dell'esibizione:

          a) musica;

          b) teatro;

          c) danza;

          d) circo e spettacolo viaggiante, ivi comprese le esibizioni degli artisti di strada e le diverse forme dello spettacolo popolare e contemporaneo.

      3. Costituiscono princìpi fondamentali della materia di cui al comma 1, in particolare:

          a) la tutela e la garanzia delle libertà creative ed espressive e del pluralismo, nel rispetto dei princìpi sanciti dall'articolo 3 e dall'articolo 33 della Costituzione, attraverso la realizzazione della pari opportunità di accesso e di fruizione dello spettacolo dal vivo e con strumenti di coordinamento, collaborazione e perequazione volti a garantire lo sviluppo e la diffusione dello spettacolo dal vivo, armonici ed equilibrati,

 

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sull'intero territorio nazionale e ad assicurare gli interventi necessari in favore delle aree e delle regioni meno servite. A tali scopi, e per garantire la specificità dello spettacolo dal vivo come servizio culturale e diffuso sull'intero territorio nazionale, possono essere altresì adottate specifiche forme di intesa e coordinamento tra i diversi livelli di governo della Repubblica;

          b) il sostegno e la promozione dello spettacolo dal vivo quale fattore di sviluppo ed elemento fondamentale dell'articolata identità nazionale e del patrimonio artistico e culturale italiano, nelle sue manifestazioni tradizionali e contemporanee, senza distinzione di genere;

          c) il coinvolgimento e la valorizzazione dell'apporto delle associazioni rappresentative delle categorie operanti nel settore;

          d) la promozione dell'innovazione artistica e imprenditoriale, assicurando elevati livelli di educazione e formazione nei diversi settori dello spettacolo dal vivo;

          e) la promozione della massima collaborazione tra i soggetti pubblici e privati, a livello internazionale, nazionale, regionale e locale, per lo sviluppo e la circolazione delle attività dello spettacolo dal vivo, anche attraverso tecnologie innovative, nonché con specifiche intese, accordi e convenzioni tra Ministeri, regioni, università, istituzioni nazionali di formazione per l'alta specializzazione, associazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

          f) il sostegno dei soggetti e dei progetti che, con carattere di continuità e con definite finalità culturali, operano nella formazione dei nuovi talenti, nella promozione delle attività creative ed espressive, nell'avviamento al lavoro degli artisti, nella produzione, nella distribuzione e nell'innovazione dei linguaggi, con specifica attenzione alla contemporaneità, alla sperimentazione e alla ricerca, all'attività verso l'infanzia e i giovani, all'interdisciplinarità, alla multimedialità e alle nuove forme di

 

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spettacolo che attivano l'interazione con il pubblico, nonché all'integrazione multietnica della cultura;

          g) la promozione dell'insegnamento delle discipline artistiche e della conoscenza dei diversi settori dello spettacolo dal vivo, nell'ambito del sistema scolastico e di quello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

          h) la promozione e il sostegno di corsi e concorsi di alta qualificazione professionale organizzati da soggetti pubblici e privati che non perseguono fini di lucro, rivolti alla formazione e alla selezione delle diverse figure professionali operanti nei settori dello spettacolo dal vivo;

          i) la garanzia di adeguate risorse pubbliche e la promozione dell'apporto di risorse private in favore dei diversi settori dello spettacolo dal vivo.

Art. 2.
(Compiti della Conferenza unificata).

      1. In attuazione delle finalità della presente legge, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», provvede tra l'altro, nelle forme e con le modalità previste dalla normativa vigente, a promuovere e sancire accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze, per:

          a) individuare gli strumenti di cooperazione e solidarietà istituzionale al fine di favorire l'affermazione dell'identità culturale nazionale e regionale e delle minoranze linguistiche e una diffusione equilibrata e qualificata dello spettacolo dal vivo sul territorio nazionale;

          b) definire gli indirizzi generali in materia di formazione del personale artistico, tecnico e amministrativo, relativamente alle figure la cui formazione non è riservata alle istituzioni di alta formazione

 

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artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508;

          c) promuovere la cultura dello spettacolo dal vivo attraverso la definizione di programmi di interventi specificamente rivolti al mondo della scuola e dell'università;

          d) definire linee di indirizzo comune ai fini della programmazione degli interventi relativi alla costruzione, al recupero, all'adeguamento funzionale e tecnologico, alla ristrutturazione e alla eventuale conversione di spazi, strutture e immobili destinati o da destinare allo spettacolo dal vivo;

          e) individuare i criteri e le modalità per la verifica del rapporto di efficacia ed efficienza tra l'investimento delle risorse pubbliche e il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità culturali, attraverso attività di monitoraggio e osservatorio da realizzare in collaborazione fra il livello statale, quello regionale e quello locale.

Art. 3.
(Compiti dello Stato).

      1. In base ai princìpi di sussidiarietà e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, e nel rispetto della potestà legislativa delle regioni, spetta tra l'altro allo Stato, anche al fine di promuovere lo sviluppo e il riequilibrio territoriale delle attività di spettacolo dal vivo:

          a) promuovere e sostenere la diffusione dello spettacolo dal vivo a livello europeo, attivando rapporti di collaborazione e di interscambio tra i Paesi europei al fine di raggiungere un'effettiva integrazione culturale;

          b) promuovere il sostegno agli autori, agli artisti interpreti e a tutti gli operatori dello spettacolo dal vivo, anche con particolare riferimento alle iniziative giovanili, di ricerca e di sperimentazione e alle figure professionali legate allo sviluppo delle nuove tecnologie, attraverso interventi

 

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in campo fiscale e previdenziale e nelle altre materie di propria competenza, nonché tutelandone la libertà artistica ed espressiva e la proprietà intellettuale;

          c) promuovere l'insegnamento della musica, nell'aspetto storico, di educazione all'ascolto e della pratica strumentale e corale, della storia del teatro e delle tecniche di recitazione, della storia della danza e della pratica coreutica e della tradizione circense. A tale fine, nel rispetto dell'autonomia scolastica, è favorito l'inserimento delle relative discipline tra le materie di studio delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo dell'istruzione;

          d) sostenere l'istruzione e l'alta formazione nelle discipline dello spettacolo dal vivo, con riferimento ai conservatori di musica, agli istituti musicali pareggiati, alle accademie delle belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche e alle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza, nel rispetto dell'autonomia di tali istituzioni, anche in relazione alle nuove figure professionali legate allo sviluppo tecnologico;

          e) promuovere e sostenere festival e rassegne nazionali e internazionali, allo scopo di incentivare le occasioni di confronto e di rappresentazione dello spettacolo dal vivo;

          f) favorire un'adeguata politica di accesso al credito da parte dei soggetti dello spettacolo dal vivo, individuando gli strumenti più idonei a favorire agevolazioni e sostenere la nuova imprenditoria del settore, anche avvalendosi dell'Istituto per il credito sportivo, ai sensi dell'articolo 4, comma 14, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per la costituzione di un apposito fondo di garanzia;

          g) sottoscrivere protocolli d'intesa con le emittenti radiotelevisive nazionali per destinare adeguati spazi di programmazione alle produzioni italiane ed europee di spettacolo dal vivo e per riservare spazi d'informazione specializzata al pubblico sulle programmazioni di spettacolo dal vivo. Spazi d'informazione e di promozione

 

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dedicati allo spettacolo dal vivo sono altresì previsti dal contratto di servizio tra lo Stato e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

          h) attuare le attività di monitoraggio e osservatorio sull'impiego delle risorse finanziarie statali a sostegno dello spettacolo dal vivo, ai fini e nel rispetto di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e);

          i) assicurare la conservazione del patrimonio storico ed artistico e promuovere la diffusione del repertorio classico del teatro greco e romano, anche attraverso accordi di cooperazione culturale con i Paesi dell'area mediterranea;

          l) promuovere accordi per la coproduzione di spettacoli dal vivo con i Paesi esteri, in particolare con i Paesi membri dell'Unione europea e con i Paesi appartenenti all'area del Mediterraneo e alle altre aree di maggiore destinazione e provenienza di flussi migratori, al fine di promuovere l'integrazione multietnica delle culture;

          m) costituire l'archivio nazionale per lo spettacolo dal vivo anche in video;

          n) favorire lo sviluppo dello spettacolo dal vivo anche attraverso agevolazioni fiscali, fatto salvo quanto stabilito in sede di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

Art. 4.
(Compiti delle regioni).

      1. Nel rispetto delle funzioni dei comuni, delle province, delle città metropolitane e dello Stato, le regioni promuovono e valorizzano le attività culturali dello spettacolo dal vivo.
      2. Spettano alle regioni, in particolare:

          a) l'attuazione dei princìpi fondamentali della legislazione statale, anche attraverso l'adeguamento degli strumenti legislativi e regolamentari;

 

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          b) la programmazione regionale degli interventi in materia di spettacolo, con il concorso degli enti locali interessati, con riferimento alla produzione, alla distribuzione e alla circolazione;

          c) l'individuazione dei criteri per la definizione del sistema delle residenze multidisciplinari;

          d) la promozione di nuovi talenti e dell'imprenditoria giovanile e femminile, anche con la graduale e qualificata estensione alle diverse forme dello spettacolo dal vivo degli strumenti a tale fine previsti dalla legislazione vigente;

          e) la tutela delle tradizioni autoctone attraverso la valorizzazione delle lingue e dei dialetti locali;

          f) il sostegno di scambi culturali e di iniziative socio-culturali in favore delle comunità regionali presenti all'estero, onde promuovere la conoscenza, la cooperazione, la solidarietà e l'integrazione tra i popoli;

          g) la promozione del turismo culturale;

          h) la stipula di protocolli d'intesa con le emittenti radiotelevisive per la destinazione di spazi di informazione e promozione dello spettacolo dal vivo sul territorio e per forme integrate di collaborazione;

          i) l'attuazione delle attività di monitoraggio e osservatorio sull'impiego delle risorse finanziarie regionali a sostegno dello spettacolo dal vivo, ai fini e nel rispetto di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e);

          l) l'attivazione di un sistema unificato di informazione e assistenza agli operatori del settore, denominato «antenna europea», per l'informazione sui programmi, l'individuazione dei partner internazionali, il coordinamento dei progetti e la cura delle domande.

      3. Le regioni, anche attraverso la stipula di accordi e di intese con comuni, province e città metropolitane, al fine di

 

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conseguire un'adeguata valorizzazione del patrimonio materiale ed immateriale, delle infrastrutture tecnologiche e delle risorse professionali e artistiche dello spettacolo dal vivo presenti sul loro territorio, svolgono azioni relative:

          a) alla costruzione, restauro, adeguamento, innovazione tecnologica e qualificazione di sedi e spazi multimediali;

          b) alla tutela del patrimonio artistico dello spettacolo dal vivo, attraverso progetti di catalogazione e conservazione audiovisivi e la promozione di centri audiovisivi per la valorizzazione delle iniziative regionali e locali, anche in rete con l'archivio nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m);

          c) alla predisposizione di progetti finalizzati alla integrazione europea dello spettacolo e alla valorizzazione della cultura, della storia e delle tradizioni regionali e locali;

          d) alla formazione e all'aggiornamento professionale degli operatori dello spettacolo dal vivo, nonché alla creazione di nuovi profili professionali in tale campo.

      4. Ferme restando le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni della presente legge.
      5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia finanziaria stabilita dall'articolo 119 della Costituzione, provvedono ad adeguare ai nuovi compiti ad esse spettanti le risorse finanziarie a favore dello spettacolo dal vivo.

Art. 5.
(Compiti dei comuni, delle province e delle città metropolitane).

      1. In materia di promozione e fruizione dello spettacolo dal vivo, i comuni, le

 

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province e le città metropolitane esercitano le funzioni amministrative proprie e quelle ad essi conferite con legge statale o regionale sulla base dei princìpi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza.
      2. I comuni, le province e le città metropolitane concorrono alla promozione e valorizzazione delle attività culturali dello spettacolo dal vivo, tra l'altro:

          a) partecipando, con le modalità stabilite dalla normativa regionale, alla definizione della programmazione regionale per lo spettacolo dal vivo;

          b) partecipando, anche in forma associata, con assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e gestione di soggetti stabili dello spettacolo dal vivo, della distribuzione di spettacoli e delle residenze multidisciplinari e al sostegno di altri soggetti operanti nel proprio ambito territoriale, con erogazione di servizi anche in relazione a finalità turistiche;

          c) realizzando interventi di costruzione e di recupero, restauro o adeguamento funzionale e tecnologico delle strutture e degli immobili di loro proprietà da destinare ad attività di spettacolo dal vivo multidisciplinari;

          d) favorendo, nell'attività di promozione e sostegno dello spettacolo dal vivo, la cooperazione con il sistema scolastico, universitario e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, con gli operatori economici e con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello territoriale e, in generale, con le comunità locali;

          e) attuando le attività di monitoraggio e osservatorio sull'impiego delle proprie risorse finanziarie a sostegno dello spettacolo dal vivo, ai fini e nel rispetto di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e).

Art. 6.
(Disciplina transitoria sul Fondo unico per lo spettacolo).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2006 e fino alla piena attuazione dell'articolo 119

 

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della Costituzione, al Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ad eccezione della quota destinata alle attività cinematografiche, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
      2. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con decreti non aventi natura regolamentare, ripartisce in settori le quote del Fondo unico per lo spettacolo e, d'intesa con la Conferenza unificata, definisce criteri e modalità di erogazione dei contributi in favore delle attività dello spettacolo dal vivo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, che possono comunque essere adottati qualora l'intesa non sia stata raggiunta entro sessanta giorni dalla data della loro trasmissione alla Conferenza unificata.
      3. A decorrere dal 1o gennaio 2006, è abrogato il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82.

Art. 7.
(Comitato tecnico per lo spettacolo dal vivo).

      1. È istituito il Comitato tecnico per lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato «Comitato».
      2. Il Comitato, presieduto dal Ministro per i beni e le attività culturali, è composto da 32 esperti, di cui 16 designati dal medesimo Ministro, 8 dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, 4 dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e 4 dall'Unione delle province d'Italia (UPI).
      3. I componenti del Comitato, scelti da ciascuna istituzione proporzionalmente tra esperti nelle materie di cui all'articolo 1, comma 2, sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività oggetto delle competenze istituzionali del Comitato e delle commissioni di cui al comma 7.
      4. Il Comitato e le commissioni di cui al comma 7 sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali

 

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entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      5. I componenti del Comitato restano in carica due anni e possono essere confermati.
      6. Il Comitato, riunito in seduta plenaria, è integrato da 4 membri designati dalle associazioni rappresentative di categoria e 4 membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore. Esso svolge i compiti già attribuiti al Comitato per i problemi dello spettacolo dall'articolo 8, comma 3, del decreto ministeriale 10 giugno 1998, n. 273. Al Comitato in seduta plenaria partecipano anche, senza diritto di voto, il Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport del Ministero per i beni e le attività culturali e il direttore generale competente.
      7. Il Comitato, nella composizione di cui al comma 2, si articola in quattro commissioni per ciascuno dei settori di cui all'articolo 1, comma 2, presiedute dal Direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport del Ministero per i beni e le attività culturali. A tali commissioni sono attribuite le funzioni già proprie delle commissioni consultive per la musica, per la prosa, per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante e per la danza, di cui all'articolo 1, commi 59 e 60, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n, 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
      8. Le commissioni sono composte ciascuna da 8 esperti, scelti tra quelli di cui al comma 2, proporzionalmente rispetto all'istituzione che li ha designati e alle materie di competenza.
      9. Il Comitato e le commissioni si avvalgono, anche ai fini dell'espletamento delle attività istruttorie necessarie all'esercizio delle proprie funzioni, delle strutture e del personale del Ministero per i beni e le attività culturali. Ai costi di funzionamento del Comitato e delle commissioni si provvede nei limiti degli stanziamenti destinati al funzionamento del Comitato per i problemi dello spettacolo e delle commissioni consultive di cui all'articolo 1, commi 59, 60 e 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni,
 

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dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
      10. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con decreto non avente natura regolamentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di funzionamento del Comitato e delle commissioni.

Capo II
PRINCÌPI CONCERNENTI I SINGOLI SETTORI

Art. 8.
(Attività musicali).

      1. La musica, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura ed insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività. Fermo restando quanto disposto dal Capo I, alla musica si applicano in particolare i princìpi fondamentali di cui al presente articolo.
      2. La Repubblica sostiene e valorizza le attività musicali di livello professionale in tutti i loro generi e manifestazioni, favorisce la formazione e lo sviluppo delle istituzioni che, nello svolgimento di attività di produzione, distribuzione, coordinamento e ricerca in campo musicale, perseguono, con carattere di continuità, una o più delle seguenti finalità:

          a) la conservazione del patrimonio storico della musica di tutti i generi, degli archivi delle istituzioni, nonché la raccolta e la diffusione di documenti e statistiche di interesse musicale;

          b) il sostegno alla produzione musicale di nuovi autori e la promozione di interpreti ed esecutori nazionali;

          c) la sperimentazione e la ricerca di nuovi linguaggi musicali, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie;

          d) l'incontro tra domanda e offerta musicale, con particolare riguardo alle

 

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aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;

          e) la diffusione della cultura musicale sull'intero territorio nazionale attraverso la distribuzione di opere e la realizzazione di concerti, nonché la promozione e la formazione del pubblico, in particolare giovanile;

          f) la realizzazione di eventi e manifestazioni a carattere promozionale e di confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche italiane e straniere;

          g) lo studio e il perfezionamento dello strumento musicale, del canto e della composizione, anche attraverso forme di collaborazione con le istituzioni scolastiche e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, secondo quanto previsto dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508;

          h) la costituzione di complessi e bande musicali di carattere professionale;

          i) la diffusione all'estero della produzione musicale nazionale e la promozione della musica, dei compositori e degli interpreti musicali qualificati, anche attraverso programmi pluriennali organici;

          l) la diffusione della musica leggera, popolare e per le immagini quale importante forma espressiva contemporanea e patrimonio artistico-culturale di rilevante interesse sociale.

      3. In particolare, le fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri storici, l'attività lirica minore, le istituzioni concertistico-orchestrali, le associazioni musicali, le residenze multidisciplinari, i festival nazionali e internazionali, i complessi bandistici e corali, le attività della musica leggera e popolare, le imprese di produzione, le società di organizzazione, le agenzie di distribuzione e gli organismi di formazione del pubblico costituiscono lo strumento per il perseguimento delle finalità della presente legge.

 

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Art. 9.
(Attività teatrali).

      1. Il teatro, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura ed insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività. Fermo restando quanto disposto dal Capo I, al teatro si applicano in particolare i princìpi fondamentali di cui al presente articolo.
      2. La Repubblica sostiene e valorizza le attività teatrali professionali, compreso il teatro di figura, e ne promuove lo sviluppo, senza distinzione di generi, con riferimento alle forme produttive, distributive, di promozione e ricerca che, con carattere di continuità, promuovono:

          a) un rapporto di stabilità tra un complesso organizzato di artisti, tecnici e amministratori e la collettività di un territorio per realizzare un progetto integrato di produzione, promozione ed ospitalità;

          b) la ricerca, la sperimentazione, il teatro per le nuove generazioni;

          c) l'incontro tra domanda e offerta teatrale, con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;

          d) una qualificata azione di distribuzione dello spettacolo, di promozione e formazione del pubblico, in particolare giovanile, teso a diffondere la cultura teatrale e a sostenere l'attività produttiva ad essa connessa;

          e) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale del personale artistico, tecnico e amministrativo, nonché l'impiego di nuove tecnologie;

          f) la realizzazione di eventi e manifestazioni a carattere di festival per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche sia italiane che straniere;

 

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          g) la promozione e il sostegno degli autori italiani e la diffusione della presenza del teatro italiano all'estero.

      3. In particolare, i teatri stabili, le imprese di produzione, gli organismi di distribuzione e formazione del pubblico, gli esercizi teatrali e municipali, le rassegne ed i festival nazionali ed internazionali, gli organismi di promozione e di perfezionamento professionale, il teatro di figura e di strada e le residenze multidisciplinari costituiscono lo strumento per il perseguimento delle finalità della presente legge.
      4. Nel rispetto del pluralismo delle vocazioni artistiche e culturali e al fine di valorizzare le funzioni omogenee e l'eterogeneità territoriale in cui operano, i teatri stabili ad iniziativa pubblica, di cui all'articolo 11 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1o aprile 2003, elemento storico indispensabile per l'affermazione della cultura teatrale italiana, costituiscono il sistema articolato nelle regioni per la promozione dei valori del teatro nazionale.

Art. 10.
(Attività di danza).

      1. La danza, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce, in tutti i suoi generi e manifestazioni, aspetto fondamentale della cultura ed insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività. Fermo restando quanto disposto dal Capo I, alla danza si applicano in particolare i princìpi fondamentali di cui al presente articolo.
      2. La Repubblica favorisce lo sviluppo delle attività professionali di danza che, con carattere di continuità, promuovono:

          a) un rapporto di stabilità tra un complesso organizzato di artisti, tecnici e amministratori e la collettività di un territorio per realizzare un progetto integrato di produzione, promozione ed ospitalità;

 

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          b) la sperimentazione e la ricerca della nuova espressività coreutica e l'integrazione delle arti sceniche;

          c) l'incontro tra domanda e offerta della danza, anche con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;

          d) una qualificata azione di distribuzione della danza e di promozione e formazione del pubblico, in particolare giovanile, volta a diffondere la cultura della danza e a sostenere l'attività produttiva;

          e) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale del personale artistico, tecnico e amministrativo, nonché l'impiego di nuove tecnologie;

          f) la realizzazione di eventi e manifestazioni a carattere di festival per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche sia italiane che straniere;

          g) la diffusione della presenza della danza italiana all'estero.

      3. In particolare, le imprese di produzione, gli organismi di distribuzione e formazione del pubblico, le attività di ospitalità, gli esercizi teatrali e municipali, le rassegne ed i festival nazionali ed internazionali, ivi compresi i progetti relativi alla danza negli spazi urbani, gli organismi di promozione e di perfezionamento professionale e le residenze multidisciplinari costituiscono lo strumento pubblico per il perseguimento delle finalità della presente legge.

Art. 11.
(Circhi, spettacolo viaggiante, artisti di strada e spettacolo popolare).

      1. La Repubblica sostiene e promuove la tradizione circense, gli spettacoli viaggianti, gli artisti di strada e lo spettacolo popolare, riconoscendone il valore sociale e culturale. Fermo restando quanto disposto

 

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dal Capo I, alle attività di cui al precedente periodo si applicano in particolare i princìpi fondamentali di cui al presente articolo.
      2. La Repubblica, in attuazione di quanto disposto al comma 1, valorizza le attività di cui al presente articolo nelle diverse tradizioni ed esperienze e ne asseconda lo sviluppo attraverso il sostegno a:

          a) la produzione di spettacoli di significativo valore artistico ed impegno organizzativo, realizzati da persone giuridiche di diritto privato caratterizzate da un complesso organizzato di artisti, con un itinerario geografico che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta, anche con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;

          b) iniziative promozionali, quali festival nazionali e internazionali, e attività editoriali;

          c) iniziative di consolidamento e sviluppo dell'arte di strada e della tradizione circense e popolare mediante un'opera di assistenza, formazione, addestramento e aggiornamento professionali;

          d) la diffusione della loro presenza all'estero;

          e) il parziale risarcimento dei danni conseguenti ad eventi fortuiti occorsi in Italia e all'estero;

          f) l'acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali;

          g) la ristrutturazione di aree attrezzate;

          h) la qualificazione dell'industria dello spettacolo viaggiante, anche attraverso appositi sistemi di attestazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari per l'esercizio di tali attività.

      3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 2, lettera h), con decreto del Ministro per i beni e le attività

 

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culturali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti minimi essenziali delle imprese che svolgono attività di spettacolo viaggiante e gestiscono parchi di divertimento, nonché le singole attrazioni e attività dello spettacolo viaggiante.
      4. Alle esibizioni degli artisti di strada non si applicano le disposizioni vigenti in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di commercio ambulante.

Capo III
INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLO SPETTACOLO DAL VIVO

Art. 12.
(Disciplina delle professioni di agente e di produttore).

      1. Il presente articolo determina i princìpi fondamentali per l'esercizio delle professioni di:

          a) agente di spettacolo e rappresentante di artisti, la cui attività consiste nella consulenza, rappresentanza, organizzazione, assistenza, tutela delle attività di singoli o gruppi di artisti, di seguito denominato «agente»;

          b) produttore, organizzatore e promoter di manifestazioni musicali, teatrali, di balletto, di seguito denominato «produttore».

      2. Le attività professionali di agente e produttore sono incompatibili e in nessun caso possono essere svolte da un unico soggetto né in forma singola, né in forma societaria, né attraverso compartecipazioni.
      3. È interdetto l'esercizio delle attività di agente e produttore ai soggetti che abbiano riportato condanne penali o commesso illeciti disciplinari nello svolgimento delle medesime attività.

 

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      4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con accordi in sede di Conferenza unificata, è definito un sistema di certificazione di idoneità per l'esercizio delle attività professionali di agente e produttore, subordinato al possesso di requisiti minimi essenziali e al superamento di uno specifico esame. Il possesso della certificazione di idoneità non è richiesto ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono le attività professionali di agente e produttore da almeno tre anni con profitto e continuità, ferma restando la possibilità di conseguire la certificazione medesima su base volontaria.
      5. Fatta salva l'applicazione dei princìpi in materia di concorrenza previsti dal Trattato dell'Unione europea, al fine di evitare la costituzione di posizioni dominanti, anche a livello regionale, nei settori di attività di cui al presente articolo, con le medesime modalità di cui al comma 4 sono definiti altresì:

          a) il numero massimo di artisti di cui un agente può avere contemporaneamente la rappresentanza;

          b) la percentuale massima di artisti di cui un agente può avere annualmente la rappresentanza nell'ambito delle fondazioni lirico sinfoniche.

      6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 nonché l'esercizio delle attività professionali di agente e produttore in contrasto con quanto disposto dai commi 4 e 5 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 25.000.

Art. 13.
(Delega al Governo per il riordino della disciplina concernente le fondazioni lirico-sinfoniche e i teatri stabili ad iniziativa pubblica).

      1. Il Governo, sentita la Conferenza unificata, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina

 

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concernente le fondazioni lirico-sinfoniche e i teatri stabili ad iniziativa pubblica, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

          b) adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali;

          c) trasformazione dei teatri stabili ad iniziativa pubblica in fondazioni di diritto privato;

          d) omogeneità di organizzazione, anche sotto il profilo delle procedure di nomina e del riassetto delle competenze e del funzionamento degli organi, tra i quali sono obbligatoriamente previsti:

              1) il presidente, che svolge la funzione di legale rappresentante della fondazione e di presidente del consiglio di amministrazione, eletto dal consiglio stesso nell'ambito dei suoi componenti;

              2) il consiglio di amministrazione, costituito fino ad un massimo di nove membri, designati dai fondatori, anche privati, in proporzione alle risorse corrisposte al patrimonio della fondazione, con poteri di indirizzo e gestione, cui spetta l'approvazione del programma di attività e dei bilanci e la nomina e la revoca del direttore generale e del direttore artistico;

              3) il collegio dei revisori dei conti, che svolge le funzioni ad esso assegnate dalla legge e dal codice civile;

              4) il direttore generale, che predispone i bilanci per la loro presentazione al consiglio di amministrazione, dirige e coordina, nel rispetto dei programmi approvati e dei vincoli di bilancio, le attività della fondazione e il personale, e partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto;

              5) per le fondazioni lirico-sinfoniche, il direttore artistico, individuato tra direttori d'orchestra e compositori di comprovata professionalità, ovvero tra registi o personalità di comprovata competenza teatrale, che predispone i programmi di

 

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attività artistica ed è responsabile della conduzione artistica della fondazione e della realizzazione degli obiettivi del programma artistico e del prodotto finale;

          e) previsione, per gli organi di cui alla lettera d), della più ampia autonomia decisionale e di adeguati requisiti di professionalità per i componenti;

          f) razionalizzazione e omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale e nuova disciplina del commissariamento;

          g) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti, ovvero di organi;

          h) programmazione atta a favorire la mobilità e l'ottimale utilizzo delle risorse umane.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere almeno settanta giorni prima della data di scadenza del termine di cui al comma 1, ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla loro assegnazione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
      3. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.
      4. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 14.
(Musica dal vivo).

      1. Per musica dal vivo si intende la musica eseguita alla presenza diretta del pubblico nel luogo stesso dell'esibizione

 

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con strumenti musicali tradizionali o elettrici.
      2. Nelle esecuzioni dal vivo è vietato l'utilizzo anche parziale di supporti o di apparecchiature che contengono musica preregistrata. A tale fine il responsabile dell'esecuzione musicale deve rilasciare al gestore del locale o all'organizzatore della manifestazione musicale, prima dell'esecuzione, apposita dichiarazione sottoscritta che attesta che l'esecuzione stessa avverrà dal vivo.
      3. L'esecuzione musicale che fa uso parziale e non preponderante di musica preregistrata, effettuata da un massimo di due esecutori ed in ambienti che non consentono la presenza di un pubblico superiore a 100 persone, è definita come «parzialmente dal vivo» e consente di beneficiare di una riduzione dell'imposta sugli intrattenimenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, pari al 50 per cento dell'importo che sarebbe dovuto per esecuzioni musicali non dal vivo. A tale fine il responsabile dell'esecuzione musicale deve rilasciare al gestore del locale o all'organizzatore della manifestazione musicale, prima dell'esecuzione apposita dichiarazione sottoscritta che attesta che l'esecuzione rientra nella fattispecie di cui al presente comma.
      4. Il gestore del locale o gli organizzatori della manifestazione possono beneficiare della riduzione dell'imposta sugli intrattenimenti di cui al comma 3 solo se in possesso delle relative dichiarazioni.
      5. Gli ispettori della SIAE e gli organi di polizia possono effettuare verifiche sui supporti o apparecchiature utilizzati dai musicisti, per verificare che l'esecuzione rientri effettivamente nelle fattispecie di cui al presente articolo.
      6. Qualora si accerti la falsità delle dichiarazioni rilasciate ai sensi dei commi 2 e 3, il responsabile è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità civili e penali.
 

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Art. 15.
(Personale docente delle scuole di danza).

      1. L'insegnamento della danza, limitatamente ad allievi di età inferiore a 14 anni, è riservato a chi è in possesso di specifico titolo di studio o di adeguato titolo professionale.
      2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita l'Accademia nazionale di danza, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati criteri e modalità per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1.

Art. 16.
(Festival degli eponimi).

      1. Lo Stato, in collaborazione con le regioni, incentiva l'istituzione di festival intitolati a:

          a) grandi musicisti italiani autori di musica lirica, sinfonica, leggera e popolare;

          b) grandi personaggi del teatro, della danza e del circo;

          c) generi musicali, teatrali o tersicorei particolarmente finalizzati alla conoscenza e diffusione della cultura dello spettacolo dal vivo.

      2. In occasione dell'istituzione di ciascun festival, lo Stato dispone un'emissione filatelica dedicata all'artista o al genere.

Art. 17.
(Ente teatrale italiano, Accademia nazionale d'arte drammatica, Accademia nazionale di danza, Centro europeo di Toscolano, Accademia del circo).

      1. Le regioni e gli enti locali interessati, per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, possono anche promuovere accordi con:

          a) l'Ente teatrale italiano, per attività di promozione e per la valorizzazione

 

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della cultura teatrale e della danza in Italia e all'estero, nonché per la promozione e la realizzazione di progetti di coproduzione internazionale e di progetti volti alla documentazione e alla conservazione dell'arte teatrale e coreutica italiana, per attività di formazione del pubblico e di educazione alle discipline dello spettacolo e di formazione e aggiornamento professionale, per la diffusione dello spettacolo anche con il supporto delle nuove tecnologie e dell'emittenza radiotelevisiva, da sviluppare anche attraverso accordi di collaborazione con altre istituzioni aventi analoghe finalità;

          b) l'Accademia nazionale d'arte drammatica «Silvio D'Amico» e l'Accademia nazionale di danza, per la formazione artistica, per la ricerca didattica, da sviluppare anche in collaborazione con istituzioni estere di pari finalità, nonché per la realizzazione di progetti volti a favorire gli scambi internazionali e l'alta formazione professionale, rispettivamente nei settori del teatro e della danza;

      2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali interessati, per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, si avvalgono anche:

          a) del Centro europeo di Toscolano, per la formazione e l'alto perfezionamento delle figure professionali che operano nella musica leggera e musica da film, e per la realizzazione di progetti volti a favorire il confronto internazionale delle esperienze;

          b) dell'Accademia del circo di Verona, per la formazione e l'alto perfezionamento delle figure professionali e quale strumento di didattica e di conservazione della tradizione storica circense.

Art. 18.
(Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508).

      1. Al comma 7 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

      «i-bis) le procedure, le modalità e i requisiti per l'istituzione sul territorio nazionale

 

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di accademie di danza e d'arte drammatica pubbliche e private».
      2. Al comma 8 dell'articolo 2 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 508, dopo la lettera i), è inserita la seguente:

      «i-bis) previsione della possibilità, per gli istituti pubblici o privati che svolgono attività d'istruzione in arte drammatica o coreutica, in possesso dei requisiti previsti alle lettere a), b), d), e), f), g) e h) del comma 7, di inoltrare domanda al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini del loro riconoscimento quali istituzioni del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale ai sensi del comma 1. Il decreto di riconoscimento è emanato dallo stesso Ministro, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale e accertamento del possesso dei requisiti richiesti effettuati da un'apposita commissione nominata dal medesimo Ministro».

Art. 19.
(Delega al Governo per la razionalizzazione della disciplina fiscale e previdenziale in materia di attività di spettacolo dal vivo).

      1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività di spettacolo dal vivo e di favorire la diffusione della cultura musicale, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi volti a modificare e integrare la disciplina fiscale e previdenziale concernente i diversi settori dello spettacolo dal vivo, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) semplificazione, razionalizzazione e omogeneizzazione dei trattamenti fiscali relativi ai diversi settori e soggetti dello spettacolo dal vivo;

 

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          b) inserimento tra gli oneri deducibili delle erogazioni liberali, in denaro, beni o servizi, di persone fisiche e giuridiche in favore di soggetti che operano nello spettacolo dal vivo e per iniziative di recupero, adeguamento funzionale e tecnologico, ristrutturazione di spazi ed immobili da adibire all'attività del settore e per la realizzazione di nuove strutture;

          c) progressiva riduzione al 10 per cento dell'aliquota Iva sui fonogrammi, cd, dvd musicali e strumenti analoghi, prevedendo che i soggetti che fruiscono di tale riduzione siano tenuti a praticare almeno una corrispondente riduzione del prezzo al consumatore e attribuendo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di vigilare sul rispetto di tale obbligo, con individuazione delle modalità e delle procedure per sanzionare le eventuali violazioni;

          d) introduzione di specifiche agevolazioni e incentivazioni fiscali in favore delle attività della musica leggera e popolare;

          e) per gli appartenenti alle categorie dei tersicorei e dei ballerini già iscritti all'Enpals alla data del 31 dicembre 1995, previsione che il diritto alla pensione di vecchiaia sia subordinato al compimento del quarantacinquesimo anno di età per gli uomini e del quarantesimo anno di età per le donne;

          f) per tutti i lavoratori artistici e tecnici dello spettacolo dal vivo, riduzione a 80 del numero minimo di giornate lavorative ai fini del conseguimento del diritto alla pensione.

      2. All'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
      3. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi

 

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dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I decreti legislativi la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
      4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, almeno settanta giorni prima della data di scadenza del termine di cui al medesimo comma 1, alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla loro assegnazione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono comunque essere adottati.

Art. 20.
(Interventi diversi).

      1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il nuovo codice della strada, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche al fine di garantire l'attività itinerante dello spettacolo dal vivo».
      2. Alle attività dello spettacolo dal vivo è esteso, in via di opzione, il regime previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, in attesa che il sistema raggiunga la completa funzionalità sotto l'aspetto tecnico e commerciale e, comunque, per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigila sull'attuazione delle relative disposizioni, sentite la SIAE e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
      3. Ai destinatari di contributi in favore delle attività dello spettacolo il Ministero per i beni e le attività culturali può concedere anticipazioni sui contributi da assegnare nella misura del cinquanta per

 

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cento del contributo percepito con riferimento all'anno precedente, qualora le competenti commissioni non abbiano reso il prescritto parere entro il 15 marzo dell'anno di riferimento. Le anticipazioni sono concesse solo a soggetti che abbiano presentato regolare istanza nei termini previsti, che siano stati destinatari del contributo per almeno tre anni e che abbiano regolarmente documentato l'attività svolta. Il Ministero per i beni e le attività culturali può disporre il recupero totale o parziale delle somme anticipate.
      4. All'articolo 1, comma 6, della legge 11 novembre 2003, n. 310, le parole: «, in conformità al Protocollo d'intesa, sottoscritto a Roma il 21 novembre 2002, tra la regione Puglia, la provincia ed il comune di Bari e le parti private» sono soppresse.


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