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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 6116 |
a) l'eccessivo carico della giustizia negli uffici del giudice di pace;
b) l'indiscriminata condotta dell'assicurato non diligente che con il suo comportamento compromette, sistematicamente, l'equo vaglio delle responsabilità in un sinistro e che, altrettanto sistematicamente, si ripercuote sul portafoglio di ogni compagnia assicurativa;
c) l'indisciplinata e troppo diversificata gestione del risarcimento affidata alla
Inoltre, in secundis, si ritiene che le nuove norme costituiscano un ideale collante tra l'antiquata normativa della legge n. 990 del 1969 e la fresca e puntuale disciplina di cui al decreto legislativo n. 5 del 2003 e al successivo regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia n. 222 del 2004.
Con l'auspicio che la proposta di legge sia condivisa e approvata, preme da ultimo sottolineare che solo una disciplina di tale natura potrà alleggerire la giustizia ordinaria, contenere i costi dei sinistri RCA e introdurre una cultura nuova e capace di permettere a tutti di usufruire di un sistema più vantaggioso ed equo, garantito dalla trattazione dei danni da parte di giusti arbitri o conciliatori.
1. L'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 22. - 1. L'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, per i quali ai sensi della presente legge vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi novanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'assicuratore il risarcimento del danno mediante, a pena di improcedibilità della eventuale domanda giudiziale, espressa richiesta di tentativo di conciliazione, ai sensi e nelle forme previste dalla presente legge; tale richiesta deve essere inviata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza o, nelle ipotesi previste dall'articolo 19, primo comma, lettere a) e b), all'impresa designata ai sensi dell'articolo 20, o dalla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici - Spa, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada". Il danneggiato che, nell'ipotesi prevista dall'articolo 19, primo comma, lettera a), abbia fatto la richiesta all'impresa designata o all'istituto predetto, non è tenuto a rinnovare la richiesta stessa qualora successivamente venga identificato l'assicuratore del responsabile.
2. L'assicuratore, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1, deve formulare al danneggiato una congrua offerta per risarcimento oppure comunicare i motivi per i quali non ritiene di formularla, ai sensi e nelle forme dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, e successive modificazioni.
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«f-bis) causa di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti»;
b) al comma 3, primo periodo, le parole: «controversie di cui al comma 1, lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «controversie di cui al comma 1, lettere e) e f-bis)»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. Per le controversie previste alla lettera f-bis) del comma 1 sono esclusivamente competenti gli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38-bis».
2. Dopo l'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 38-bis - (Organismi di conciliazione per cause di risarcimento del danno). - 1. Gli enti pubblici o privati, che diano adeguate garanzie di serietà, efficienza ed esperienza, sono abilitati a indicare, su
3. Il regolamento del Ministro della giustizia previsto dal comma 2 dell'articolo 38-bis del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, introdotto dal presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. All'articolo 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«8-bis. Per le controversie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f-bis), si applicano le disposizioni del presente articolo ad esclusione dei commi 3, 6 e 8.
8-ter. Per le controversie di cui al comma 8-bis, le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento possono essere utilizzate nell'eventuale giudizio promosso a seguito dell'insuccesso del tentativo di conciliazione. È fatto obbligo alle parti di produrre, in sede di conciliazione, tutte le prove raccolte a fondamento delle proprie ragioni, che possono essere utilizzate nell'eventuale giudizio. Sono altresì ammesse nel giudizio soltanto le prove che dimostrano essere sopravvenute a quelle di impossibile produzione al momento della conciliazione. Il conciliatore, su richiesta delle parti, può rinviare per un massimo di due volte l'espletamento della conciliazione al fine di consentire alle stesse parti l'acquisizione delle eventuali prove in corso di formazione.
8-quater. Il tentativo di conciliazione di cui al comma 8-ter deve in ogni caso concludersi con la redazione di un verbale, positivo o negativo, entro e non oltre il termine di quattro mesi dalla data della richiesta di risarcimento del danno effettuata ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni».
1. All'articolo 5 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«I conducenti dei veicoli a motori coinvolti nel sinistro che non ottemperano
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