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PDL 6116

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6116



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MARIO PEPE

Nuove disposizioni in materia di risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

Presentata il 5 ottobre 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - L'intervento che ha animato l'ideazione e la stesura della presente proposta di legge prende vita da un esame quanto mai immediato ma approfondito delle dinamiche afferenti la vigente normativa in tema di responsabilità civile dei veicoli a motore (RCA) e, in particolare, in quella che è la sua specifica fase del risarcimento dei danni.
      Ciò che, in altre parole, ha prima guidato e poi concretizzato la redazione della proposta di legge è stata una duplice considerazione.
      In primo luogo, colpisce quanto le compagnie di assicurazione, a oggi, siano costrette «a spendere» in aule di giudizio perché il contratto che le lega alla collettività produca i suoi legittimi e mai contestati effetti e, in secondo luogo, quanto sia degna di nota la sensibilità crescente delle istituzioni, degli operatori del diritto e dei non addetti ai lavori al fenomeno della composizione bonaria che dirime ogni controversia al di fuori di un tribunale.
      Pertanto, anche sulla scia di una mera analisi tecnica ed economica, si constata che lo strumento conciliativo è ormai pronto ad assorbire anche le materie relative al risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli a motore.
      Il risultato al quale si è giunti è quello di prevedere una nuova normativa in grado di risolvere in primis:

          a) l'eccessivo carico della giustizia negli uffici del giudice di pace;

          b) l'indiscriminata condotta dell'assicurato non diligente che con il suo comportamento compromette, sistematicamente, l'equo vaglio delle responsabilità in un sinistro e che, altrettanto sistematicamente, si ripercuote sul portafoglio di ogni compagnia assicurativa;

          c) l'indisciplinata e troppo diversificata gestione del risarcimento affidata alla

 

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pecularietà dei singoli liquidatori che, peraltro, non sono mai posti nella posizione di potere esaminare con i giusti mezzi le risultanze documentali che dipanano dall'evento dannoso.

      Inoltre, in secundis, si ritiene che le nuove norme costituiscano un ideale collante tra l'antiquata normativa della legge n. 990 del 1969 e la fresca e puntuale disciplina di cui al decreto legislativo n. 5 del 2003 e al successivo regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia n. 222 del 2004.
      Con l'auspicio che la proposta di legge sia condivisa e approvata, preme da ultimo sottolineare che solo una disciplina di tale natura potrà alleggerire la giustizia ordinaria, contenere i costi dei sinistri RCA e introdurre una cultura nuova e capace di permettere a tutti di usufruire di un sistema più vantaggioso ed equo, garantito dalla trattazione dei danni da parte di giusti arbitri o conciliatori.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Azione per il risarcimento dei danni).

      1. L'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 22. - 1. L'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, per i quali ai sensi della presente legge vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi novanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'assicuratore il risarcimento del danno mediante, a pena di improcedibilità della eventuale domanda giudiziale, espressa richiesta di tentativo di conciliazione, ai sensi e nelle forme previste dalla presente legge; tale richiesta deve essere inviata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza o, nelle ipotesi previste dall'articolo 19, primo comma, lettere a) e b), all'impresa designata ai sensi dell'articolo 20, o dalla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici - Spa, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada". Il danneggiato che, nell'ipotesi prevista dall'articolo 19, primo comma, lettera a), abbia fatto la richiesta all'impresa designata o all'istituto predetto, non è tenuto a rinnovare la richiesta stessa qualora successivamente venga identificato l'assicuratore del responsabile.
      2. L'assicuratore, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1, deve formulare al danneggiato una congrua offerta per risarcimento oppure comunicare i motivi per i quali non ritiene di formularla, ai sensi e nelle forme dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, e successive modificazioni.

 

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      3. Decorso il termine di sessanta giorni di cui al comma 2, l'assicuratore inoltra al danneggiato la convocazione per la data fissata per l'esperimento del tentativo di conciliazione, salvo l'avvenuta definizione del risarcimento nelle forme di cui al medesimo comma 2. L'espletamento del tentativo di conciliazione deve avvenire entro trenta giorni dalla decorrenza dei termini previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, e successive modificazioni».

Art. 2.

(Espletamento del tentativo
di conciliazione).

      1. All'articolo 1 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

              «f-bis) causa di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti»;

          b) al comma 3, primo periodo, le parole: «controversie di cui al comma 1, lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «controversie di cui al comma 1, lettere e) e f-bis)»;

          c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

              «5-bis. Per le controversie previste alla lettera f-bis) del comma 1 sono esclusivamente competenti gli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38-bis».

      2. Dopo l'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 38-bis - (Organismi di conciliazione per cause di risarcimento del danno). - 1. Gli enti pubblici o privati, che diano adeguate garanzie di serietà, efficienza ed esperienza, sono abilitati a indicare, su

 

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istanza delle imprese e degli enti di assicurazione operanti in Italia alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non in stato di liquidazione, i nominativi dei conciliatori atti a comporre gli organismi di conciliazione ai quali è deputata la risoluzione delle controversie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f-bis). Tali conciliatori, che faranno parte del predetto organismo di conciliazione, devono essere iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.
      2. Con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalità di istituzione del registro di cui al comma 1, nonché della sua tenuta e revisione. Con il medesimo regolamento sono altresì disciplinati i requisiti per l'iscrizione, la cancellazione e la sospensione dal registro. Le associazioni arbitrali italiane al cui albo sono iscritti almeno trecento soggetti, hanno diritto all'iscrizione dei medesimi nel registro di cui al comma 1.
      3. Gli organismi di conciliazione di cui al presente articolo devono comunque prevedere, tra i loro membri, un rappresentante delle imprese e degli enti di assicurazione operanti in Italia alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non in stato di liquidazione, e un rappresentante dei soggetti danneggiati.
      4. Le imprese e gli enti di assicurazione di cui ai commi 1 e 3 sono tenuti a mettere a disposizione i propri locali per l'espletamento della conciliazione prevista dal presente articolo.
      5. Ai fini del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 39 nonché, per quanto non diversamente disciplinato, le disposizioni del codice di procedura civile e del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222».

      3. Il regolamento del Ministro della giustizia previsto dal comma 2 dell'articolo 38-bis del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, introdotto dal presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

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Art. 3.
(Procedimento di conciliazione).

      1. All'articolo 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «8-bis. Per le controversie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f-bis), si applicano le disposizioni del presente articolo ad esclusione dei commi 3, 6 e 8.
      8-ter. Per le controversie di cui al comma 8-bis, le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento possono essere utilizzate nell'eventuale giudizio promosso a seguito dell'insuccesso del tentativo di conciliazione. È fatto obbligo alle parti di produrre, in sede di conciliazione, tutte le prove raccolte a fondamento delle proprie ragioni, che possono essere utilizzate nell'eventuale giudizio. Sono altresì ammesse nel giudizio soltanto le prove che dimostrano essere sopravvenute a quelle di impossibile produzione al momento della conciliazione. Il conciliatore, su richiesta delle parti, può rinviare per un massimo di due volte l'espletamento della conciliazione al fine di consentire alle stesse parti l'acquisizione delle eventuali prove in corso di formazione.
      8-quater. Il tentativo di conciliazione di cui al comma 8-ter deve in ogni caso concludersi con la redazione di un verbale, positivo o negativo, entro e non oltre il termine di quattro mesi dalla data della richiesta di risarcimento del danno effettuata ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni».

Art. 4.
(Sanzioni).

      1. All'articolo 5 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «I conducenti dei veicoli a motori coinvolti nel sinistro che non ottemperano

 

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all'onere di denuncia di cui al primo comma, in combinato disposto con l'articolo 1913 del codice civile, o che non forniscono le prove a sostegno della propria denuncia cautelativa, sono soggetti a una sanzione determinata con apposito provvedimento del Governo. In ogni caso, esperiti tutti gli adempimenti previsti dal presente decreto, qualora l'assicurato non abbia adempiuto all'obbligo di cui al presente comma e l'assicuratore venga condannato al risarcimento del danno in favore del danneggiato, lo stesso può chiedere all'organo giudicante che le spese del giudizio siano addebitate all'assicurato.
      Nell'attestazione di rischio che l'assicuratore rilascia all'assicurato al termine del periodo fatto oggetto di osservazione, è fatto obbligo di indicare in modo espresso l'eventualità dell'applicazione della sanzione di cui al terzo comma nei casi ivi previsti».
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