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PDL 6111

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6111



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANTONIO RUSSO

Disposizioni per l'applicazione dell'aliquota ridotta dell'accisa
sul carburante utilizzato nel settore agricolo

Presentata il 5 ottobre 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La normativa vigente in materia di agevolazioni fiscali per il settore agricolo prevede che l'utilizzo del carburante ammesso ad aliquote agevolate dei mezzi di trasporto sia consentito per determinati usi rigidamente circoscritti, determinando una serie di limitazioni e di danni agli agricoltori. Infatti il testo unico sulle accise, di cui dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sanziona indistintamente chiunque destina a usi soggetti ad imposta o a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate.
      La presente proposta di legge, pertanto, interviene novellando la tabella A del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, consentendo l'uso del carburante agevolato non solo per lavori agricoli, ma in tutto il settore dell'agricoltura, con la convinzione che l'introduzione di tale modifica normativa possa rendere più equa ed equilibrata l'applicazione delle aliquote agevolate sui carburanti nell'ambito del comparto agricolo.
      Si tratta, inoltre, di un intervento diretto a contenere i costi di produzione e di trasporto nell'agricoltura e a rendere così maggiormente competitivo tale fondamentale settore produttivo.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Agevolazioni fiscali per il carburante
utilizzato nel settore agricolo).

      1. Alla tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, al punto 5, le parole: «in lavori agricoli, orticoli» sono sostituite dalle seguenti: «nel settore agricolo, in lavori orticoli».
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per la distribuzione dell'estensione delle agevolazioni fiscali, stabilite dal comma 1, nel limite massimo di spesa previsto dall'articolo 2.

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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