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PDL 5871

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5871



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BULGARELLI

Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività musicali

Presentata il 25 maggio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Le vigenti disposizioni di legge in materia di spettacolo penalizzano fortemente l'attività dilettantistica e semiprofessionale, danneggiano la creatività giovanile, limitano gli spazi e le possibilità di libera espressione artistica e culturale. Mentre, al contrario, l'espressione musicale deve essere un'attività fondamentale e centrale per la fascia adolescenziale e giovanile. Basti pensare al ruolo giocato nel contesto socio-culturale giovanile dalla musica rock che attrae i giovani non solo in qualità di fruitori ma, sempre di più, in qualità di protagonisti attivi, creando nuove generazioni di musicisti e sviluppando aggregazione, scambio, crescita e trasformazione. I giovani suonano, da soli o in gruppo, per divertirsi, per stare insieme, per esprimersi, per creare cultura, per intraprendere un percorso che può portarli anche ad avere una professione e un lavoro.
      Ma per coloro che decidono di intraprendere la carriera musicale, o comunque di cimentarsi con la creazione musicale anche per mero divertimento o per il piacere di stare insieme, le difficoltà sono talvolta insormontabili: spesso impossibile è trovare un posto dove potere provare e ancora più difficile è potere usufruire di locali o di strumentazione tecnica per registrare e per incidere.
      Contribuire a promuovere l'attività dei giovani musicisti, avvicinare le nuove generazioni al mondo della musica in quanto strumento di formazione e di crescita civile e sociale, incoraggiare la sperimentazione musicale: questo è l'obiettivo che si pone la proposta di legge che si sottopone alla vostra attenzione.
      È infatti necessario incentivare l'innovazione e la sperimentazione nel campo musicale favorendo la costruzione di un tessuto culturale - ma non solo - che dia
 

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aiuto in primo luogo ai giovani impegnati in questo campo.
      La presente proposta di legge vuole coinvolgere gli enti locali nella individuazione e nella realizzazione di luoghi, rivolti prioritariamente ai giovani, dove potere «fare musica», nonché nella predisposizione di opportune agevolazioni al fine di abbattere i costi - troppo spesso insostenibili - per le sale prova, le sale di registrazione, l'affitto o l'acquisto della necessaria strumentazione, promuovendo così esperienze di formazione culturale e
professionale post-scolastica per i giovani musicisti.
      Accanto a questi interventi, la presente proposta di legge individua ulteriori disposizioni necessarie per favorire la crescita della cultura musicale nelle nuove generazioni:

          a) agevolazioni fiscali a sostegno delle opere prime discografiche;

          b) riduzione dell'80 per cento dell'imposta sugli intrattenimenti a favore di quegli esercenti di locali che propongono le esecuzioni musicali effettuate da giovani musicisti emergenti;

          c) riduzione dei contributi dovuti alla Società italiana degli autori ed editori e all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo per i locali o i festival che organizzano concerti di gruppi musicali emergenti o dilettanti;

          d) previsione di un adeguato spazio nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, per la promozione e la diffusione di opere prime e seconde di giovani musicisti italiani.

      Infine si dispone l'abbattimento dell'imposta sul valore aggiunto al 4 per cento per i compact audio, attualmente prevista al 20 per cento, equiparando così l'aliquota a quella attualmente gravante sui libri.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La presente legge, considerando la musica popolare contemporanea una delle forme espressive più importanti della nostra epoca al pari di altre espressioni musicali, disciplina, nel rispetto delle competenze legislative delle regioni, le forme e i modi di promozione e di sostegno delle attività musicali, con particolare riferimento ai giovani musicisti.
      2. Al fine di diffondere la conoscenza e la fruizione del fenomeno musicale contemporaneo, nonché la ricerca e la sperimentazione in tale campo, la presente legge promuove, in accordo con gli enti locali, l'attività musicale quale strumento di formazione e di crescita civile e sociale, incoraggiando le iniziative volte a valorizzare e a diffondere la cultura musicale tra le nuove generazioni.

Art. 2.

      1. Le regioni disciplinano con propri provvedimenti, nel rispetto degli accordi stipulati ai sensi del comma 2, le modalità e le caratteristiche dei programmi e dei progetti ammessi al contributo statale di cui all'articolo 3, volti alla promozione e al sostegno di giovani aspiranti musicisti.
      2. La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, promuove accordi tra il Governo e gli enti locali ai fini dell'attuazione delle finalità di cui alla presente legge e, in particolare, delle disposizioni di cui al comma 3.
      3. I programmi e i progetti regionali di cui al comma l devono essere finalizzati:

          a) a favorire la realizzazione di idonee aree e strutture finalizzate alla fruizione della musica, anche attraverso la

 

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riconversione di strutture dismesse presenti sul territorio;

          b) a favorire la formazione di giovani musicisti e la sperimentazione musicale, attraverso mirate agevolazioni concernenti i costi per le sale prova, le sale di registrazione, l'affitto o l'acquisto della necessaria strumentazione;

          c) a incentivare esperienze di formazione culturale e professionale per giovani musicisti, cantanti ed esecutori, attraverso adeguati servizi di tutoraggio, di orientamento, di consulenza artistica e di supporto tecnico.

      4. Nel promuovere la diffusione dell'esecuzione musicale sul proprio territorio, le regioni devono prestare particolare riguardo alle realtà più disagiate e alle aree particolarmente esposte al rischio di degrado socio-ambientale.
      5. Gli enti locali possono stipulare accordi con la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e con l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) per sgravi e per sconti sulle iniziative e sugli spettacoli che comprendono musicisti emergenti e aspiranti musicisti.

Art. 3.

      1. Per le finalità di cui all'articolo 2 le regioni possono istituire appositi fondi regionali.
      2. Lo Stato contribuisce in misura non superiore al 50 per cento del costo complessivo degli interventi di cui all'articolo 2. Ai medesimi interventi possono partecipare soggetti pubblici e privati presenti sul territorio interessato.
      3. Agli interventi cofinanziati ai sensi del comma 2 contribuisce una quota pari all'1,25 per cento delle entrate complessive annue dei diritti dovuti alla SIAE. Tali risorse sono intese come contributo di solidarietà degli autori e degli editori a favore delle nuove generazioni di musicisti.

 

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Art. 4.

      1. Le esecuzioni musicali effettuate da giovani musicisti emergenti, e fino a un limite massimo di 12 giornate di attività, consentono agli esercenti di locali di beneficiare di una riduzione pari all'80 per cento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.
      2. È concessa una riduzione del 50 per cento dei contributi dovuti alla SIAE e all'ENPALS per i locali o i festival che organizzano concerti di gruppi musicali emergenti o dilettanti.
      3. È istituito, a valere sugli stanziamenti destinati al cinema dal Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, un fondo speciale per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle opere prime discografiche, per un importo massimo del 70 per cento dei costi di produzione documentati a carico dell'impresa produttrice.
      4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti il tetto massimo di risorse finanziarie destinate alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti beneficiari, nonché le modalità tecniche di erogazione e di monitoraggio sull'impiego dei contributi erogati.

Art. 5.

      1. Una quota delle trasmissioni complessive del servizio pubblico radiotelevisivo deve essere destinata alla promozione e alla diffusione di opere prime e seconde di giovani musicisti italiani. Per quanto concerne specificamente le trasmissioni musicali presenti nella programmazione radiotelevisiva pubblica, non meno del 10 per cento del tempo deve essere assegnato

 

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alle produzioni musicali di opere prime e seconde di cui al presente comma.
      2. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 6.

      1. Al fine di favorire la diffusione della cultura musicale, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sui compact disc audio è ridotta al 4 per cento. Conseguentemente, alla tabella A, parte II, numero 18), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti parole: «compact disc audio».

Art. 7.

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 200 milioni di euro annui per il triennio 2005-2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.    


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