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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5871 |
a) agevolazioni fiscali a sostegno delle opere prime discografiche;
b) riduzione dell'80 per cento dell'imposta sugli intrattenimenti a favore di quegli esercenti di locali che propongono le esecuzioni musicali effettuate da giovani musicisti emergenti;
c) riduzione dei contributi dovuti alla Società italiana degli autori ed editori e all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo per i locali o i festival che organizzano concerti di gruppi musicali emergenti o dilettanti;
d) previsione di un adeguato spazio nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, per la promozione e la diffusione di opere prime e seconde di giovani musicisti italiani.
Infine si dispone l'abbattimento dell'imposta sul valore aggiunto al 4 per cento per i compact audio, attualmente prevista al 20 per cento, equiparando così l'aliquota a quella attualmente gravante sui libri.
1. La presente legge, considerando la musica popolare contemporanea una delle forme espressive più importanti della nostra epoca al pari di altre espressioni musicali, disciplina, nel rispetto delle competenze legislative delle regioni, le forme e i modi di promozione e di sostegno delle attività musicali, con particolare riferimento ai giovani musicisti.
2. Al fine di diffondere la conoscenza e la fruizione del fenomeno musicale contemporaneo, nonché la ricerca e la sperimentazione in tale campo, la presente legge promuove, in accordo con gli enti locali, l'attività musicale quale strumento di formazione e di crescita civile e sociale, incoraggiando le iniziative volte a valorizzare e a diffondere la cultura musicale tra le nuove generazioni.
1. Le regioni disciplinano con propri provvedimenti, nel rispetto degli accordi stipulati ai sensi del comma 2, le modalità e le caratteristiche dei programmi e dei progetti ammessi al contributo statale di cui all'articolo 3, volti alla promozione e al sostegno di giovani aspiranti musicisti.
2. La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, promuove accordi tra il Governo e gli enti locali ai fini dell'attuazione delle finalità di cui alla presente legge e, in particolare, delle disposizioni di cui al comma 3.
3. I programmi e i progetti regionali di cui al comma l devono essere finalizzati:
a) a favorire la realizzazione di idonee aree e strutture finalizzate alla fruizione della musica, anche attraverso la
b) a favorire la formazione di giovani musicisti e la sperimentazione musicale, attraverso mirate agevolazioni concernenti i costi per le sale prova, le sale di registrazione, l'affitto o l'acquisto della necessaria strumentazione;
c) a incentivare esperienze di formazione culturale e professionale per giovani musicisti, cantanti ed esecutori, attraverso adeguati servizi di tutoraggio, di orientamento, di consulenza artistica e di supporto tecnico.
4. Nel promuovere la diffusione dell'esecuzione musicale sul proprio territorio, le regioni devono prestare particolare riguardo alle realtà più disagiate e alle aree particolarmente esposte al rischio di degrado socio-ambientale.
5. Gli enti locali possono stipulare accordi con la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e con l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) per sgravi e per sconti sulle iniziative e sugli spettacoli che comprendono musicisti emergenti e aspiranti musicisti.
1. Per le finalità di cui all'articolo 2 le regioni possono istituire appositi fondi regionali.
2. Lo Stato contribuisce in misura non superiore al 50 per cento del costo complessivo degli interventi di cui all'articolo 2. Ai medesimi interventi possono partecipare soggetti pubblici e privati presenti sul territorio interessato.
3. Agli interventi cofinanziati ai sensi del comma 2 contribuisce una quota pari all'1,25 per cento delle entrate complessive annue dei diritti dovuti alla SIAE. Tali risorse sono intese come contributo di solidarietà degli autori e degli editori a favore delle nuove generazioni di musicisti.
1. Le esecuzioni musicali effettuate da giovani musicisti emergenti, e fino a un limite massimo di 12 giornate di attività, consentono agli esercenti di locali di beneficiare di una riduzione pari all'80 per cento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.
2. È concessa una riduzione del 50 per cento dei contributi dovuti alla SIAE e all'ENPALS per i locali o i festival che organizzano concerti di gruppi musicali emergenti o dilettanti.
3. È istituito, a valere sugli stanziamenti destinati al cinema dal Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, un fondo speciale per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle opere prime discografiche, per un importo massimo del 70 per cento dei costi di produzione documentati a carico dell'impresa produttrice.
4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti il tetto massimo di risorse finanziarie destinate alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti beneficiari, nonché le modalità tecniche di erogazione e di monitoraggio sull'impiego dei contributi erogati.
1. Una quota delle trasmissioni complessive del servizio pubblico radiotelevisivo deve essere destinata alla promozione e alla diffusione di opere prime e seconde di giovani musicisti italiani. Per quanto concerne specificamente le trasmissioni musicali presenti nella programmazione radiotelevisiva pubblica, non meno del 10 per cento del tempo deve essere assegnato
1. Al fine di favorire la diffusione della cultura musicale, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sui compact disc audio è ridotta al 4 per cento. Conseguentemente, alla tabella A, parte II, numero 18), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti parole: «compact disc audio».
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 200 milioni di euro annui per il triennio 2005-2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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