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PDL 6124

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6124



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BENVENUTO, OLIVIERI, VIOLANTE, MICHELE VENTURA, GAMBINI, FINOCCHIARO, AGOSTINI, CENNAMO, CRISCI, FLUVI, GRANDI, NANNICINI, NICOLA ROSSI, TOLOTTI, LETTIERI, PISTONE, OTTONE, MOTTA, QUARTIANI

Agevolazioni in favore degli investitori danneggiati da crack finanziari

Presentata il 6 ottobre 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - In questi ultimi dieci anni le obbligazioni societarie sono divenute, soprattutto a seguito della sensibile riduzione delle rendite offerte dai titoli di Stato, uno strumento finanziario utilizzato in modo massiccio dai risparmiatori italiani, in particolare al fine di integrare i redditi da lavoro dipendente e le pensioni.
      Oltre che alle obbligazioni societarie, emesse da importanti gruppi industriali e finanziari del Paese, i risparmiatori hanno fatto ricorso ad obbligazioni emesse da Stati sovrani quali il Brasile, la Russia, l'Argentina e altri, che si sono affacciati da tempo sul mercato finanziario internazionale offrendo titoli con alte cedole annuali, ma con rischi connessi alla situazione finanziaria talora «problematica» dei suddetti Paesi.
      I nostri intermediari bancari e finanziari hanno così potuto «fare il pieno» dei proventi di intermediazione e di negoziazione dei suddetti titoli, non di rado però omettendo il rispetto dei criteri prudenziali stabiliti dal «testo unico della finanza», di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dai regolamenti attuativi della Commissione nazionale per le società e la borsa.
      Ciò è avvenuto anche in quanto le predette regole, per quanto rigorose e dettagliate, risalgono però ad anni in cui il mercato in questione non era ancora particolarmente sviluppato e sono quindi di
 

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venute in parte inidonee, ancorché sempre insostituibili per la tutela di base degli investitori e l'integrità dei mercati, di fronte a negoziazioni di massa.
      Nel predetto quadro generale, è venuto tuttavia ad inserirsi in modo estremamente traumatico il default di grandi società, quali Parmalat e Cirio, che hanno emesso bond per miliardi di euro, e di uno Stato sovrano quale l'Argentina.
      I risparmiatori italiani coinvolti in questi veri e propri disastri finanziari sono stati, si stima, oltre 700.000.
      La possibilità che i suddetti risparmiatori, in massima parte famiglie di impiegati e pensionati, possano ottenere il risarcimento dei danni patiti, in assenza di effettive norme di tutela del risparmio e così di procedure di indennizzo stragiudiziali, deve passare per ora necessariamente attraverso le azioni legali che i singoli risparmiatori possono intentare nei confronti degli intermediari bancari e finanziari, chiaramente in presenza di inadempimenti degli stessi rispetto alle regole di comportamento.
      La persistente assenza della class action nel nostro ordinamento fa sì che le azioni giudiziarie non possano che essere individuali, e quindi estremamente dispendiose.
      Proprio i costi alti che i risparmiatori devono sopportare per esercitare un loro diritto riconosciuto dall'articolo 24 della Costituzione, cioè quello di ricorrere a un giudice, nonché il pericolo della condanna al pagamento di ingenti spese legali in caso di soccombenza per liti anche non temerarie, fa poi sì che solamente una minima parte dei risparmiatori sia indotta a tutelare i propri diritti, inducendo un chiaro senso di frustrazione e di impotenza in quasi tutti gli altri, situazione questa che costituisce un vero e proprio vulnus pubblico e danneggia altresì direttamente e indirettamente la credibilità e la funzionalità dei mercati finanziari.
      Si rende pertanto necessario intervenire con la presente proposta di legge volta a restituire ai cittadini il diritto di tutelare i propri interessi economici e finanziari, senza tuttavia che ciò possa assolutamente legittimare temerarie azioni legali, e allo stesso tempo a spingere consapevolmente e responsabilmente gli intermediari a trovare delle soluzioni conciliative stragiudiziali, anche con l'istituzione di commissioni paritetiche formate dagli stessi intermediari e dalle associazioni dei consumatori e degli utenti.
      Possiamo affermare che il meccanismo qui delineato è effettivo ed efficace, a dif- ferenza per esempio della pura fumosità pre-elettoralistica della soluzione spacciata come indennitaria dall'articolo 46 del disegno di legge finanziaria per il 2006 (atto Senato n. 3613).
      In merito a quest'ultimo tardivo risveglio, desideriamo ricordare che l'attuale maggioranza e l'attuale Governo hanno sistematicamente boicottato, nell'intero arco della legislatura, tutte le pur numerose iniziative de L'Ulivo tese alla protezione dei risparmiatori e degli investitori.
      Si va dalla legittimazione dell'azione giudiziaria collettiva (class action) e dall'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi Cirio, Parmalat, Giacomelli e Argentina, proposte di legge entrambe approvate in prima lettura dalla Camera dei deputati nel luglio 2004 rispettivamente come atti Camera n. 3838 e n. 4568 ma mai calendarizzate, per indisponibilità della maggioranza e per inerzia del Governo, al Senato della Repubblica.
      Si arriva alla nostra proposta di legge per l'automatico parziale rimborso ai sottoscrittori di bond argentini (atto Camera n. 4703), tenuta bloccata a metà strada in Aula dalla obliqua, speciosa e pretestuosa opposizione strisciante della maggioranza, cui, sempre nel luglio 2004, si è volentieri accodato il Governo. Aggiungiamo che la medesima disposizione, sempre riproposta nel frattempo in tutte le sedi normative possibili, è risultata altrettanto sistematicamente respinta.
      Anche per l'esigenza di rapidità che deriva dal rischio di incombenza di termini di prescrizione a danno dei risparmiatori che non hanno finora agito contro gli intermediari nel caso specialmente dei bond argentini, la presente proposta di
 

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legge esonera dal pagamento del contributo unificato i ricorsi giudiziari contro gli intermediari negoziatori dei titoli nei limiti individuali di investimento di 250.000 euro, limite entro il quale viene altresì previsto un significativo credito di imposta a favore degli intermediari che sceglieranno di evitare il ricorso alle aule di giustizia, accedendo viceversa a procedure individuali o collettive di conciliazione stragiudiziale.
      Come ricordato, al doveroso fine di sostenere la parte debole del rapporto fra il risparmiatore e la finanza, viene inoltre disposta la compensazione delle spese legali anche in caso di soccombenza dell'investitore, salvo il caso di riconosciuta lite temeraria.
      Infine, specifichiamo che la copertura finanziaria del provvedimento è la medesima del ricordato articolo 46 del disegno di legge finanziaria per il 2006.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I possessori di obbligazioni emesse da società, da altri emittenti, anche pubblici, e da Stati sovrani, dichiarati insolventi alla data del 31 dicembre 2003, possono adire l'autorità giudiziaria ordinaria al fine di ottenere la restituzione di quanto investito da parte degli intermediari bancari e finanziari che hanno eseguito la negoziazione, con esonero dal pagamento del contributo unificato previsto dalla legislazione vigente.
      2. Il giudice, in caso di soccombenza degli investitori, dichiara la compensazione delle spese legali, con l'eccezione dei casi in cui venga riconosciuta la manifesta temerarietà della lite.
      3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano ai giudizi risarcitori che hanno ad oggetto richieste non superiori a 250.000 euro per ciascun investitore di cui al comma 1.

Art. 2.

      1. Le somme erogate dagli intermediari bancari e finanziari al fine di risarcire, in sede di conciliazione stragiudizionale individuale o tramite procedure paritetiche collettive, gli investitori di cui all'articolo 1 danno diritto a un credito di imposta per l'intermediario pari al 30 per cento dell'importo corrisposto all'investitore a titolo conciliativo, nei limiti, per ciascun investitore, di 250.000 euro.

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede tramite istituzione di un apposito fondo alimentato

 

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dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario e finanziario, definiti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; con lo stesso regolamento sono altresì definite le modalità di rilevazione dei predetti conti e rapporti.


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