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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 6082 |
l. A decorrere dal 1o gennaio 2006, ogni nato in Italia da genitori italiani con reddito familiare non superiore a 45 mila euro ha diritto a un contributo pari a 3.500 euro. Il contributo è corrisposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A decorrere dalla medesima data lo stesso contributo è riconosciuto anche per i figli adottivi minorenni di genitori italiani.
1. Il contributo di cui all'articolo 1 è corrisposto sotto forma di uno speciale libretto di risparmio amministrato da Poste italiane Spa. Sullo stesso libretto possono essere versate ulteriori somme.
2. Fino al compimento del diciottesimo anno di età del soggetto titolare del libretto di risparmio di cui al comma 1, le somme in esso depositate possono essere trasferite alle banche che, comunque, non possono stabilire tassi di interesse inferiori a quelli di cui all'articolo 3 e ulteriori costi aggiuntivi.
3. Il soggetto titolare del libretto di risparmio può incassare la somma maturata sul libretto al compimento del diciottesimo anno di età.
4. Nel caso di decesso del soggetto titolare del libretto di risparmio, il contributo corrisposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 1 è trasferito al Ministero dell'economia e delle finanze che provvede a versarlo sugli altri libretti di risparmio degli aventi diritto aperti ai sensi del comma 1. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che tra i familiari del titolare deceduto non siano presenti soggetti indigenti; in tale caso, il contributo è versato a loro favore.
1. A decorrere dalla data di nascita o di adozione del soggetto beneficiario e fino al compimento del periodo di istruzione scolastica, sul libretto di risparmio di cui all'articolo 2 maturano gli interessi in misura pari al rendimento netto dei BTP a cinque anni.
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto di natura non regolamentare, stabilisce le modalità di attuazione degli articoli 1, 2 e 3.
1. Nei successivi eventuali passaggi del capitale iniziale ad altre banche, in nessun caso potranno essere corrisposti interessi inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comprese le spese.
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