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PDL 5491

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5491



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TITTI DE SIMONE

Disposizioni per l'attuazione dello sport per tutti

Presentata il 15 dicembre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Il sistema sportivo italiano rappresenta una anomalia rispetto al resto del mondo: siamo l'unico Paese in cui il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) invece di essere deputato alla selezione e alla preparazione degli atleti da inviare alle Olimpiadi, gestisce l'intero sport nazionale.
      Avere un CONI facente funzione di «Ministero» ha indirizzato lo sviluppo dello sport italiano a vantaggio quasi esclusivo di quello finalizzato alla selezione e alla prestazione di eccellenza, a scapito di qualsiasi altra forma di sport, da quello scolastico a quello amatoriale.
      Il riconoscimento in Italia del diritto alla pratica sportiva come diritto di cittadinanza può trovare concreta e soddisfacente attuazione solo in una visione sistemica profondamente diversa dall'attuale. Vanno riconosciuti i ruoli e le competenze e attribuite risorse a una pluralità di soggetti che, pur agendo autonomamente, possono trovare momenti di raccordo e di sintesi.
      Attualmente, in base alla normativa vigente (legge n. 426 del 1942, successivamente abrogata dal decreto legislativo n. 242 del 1999, come modificato dal decreto legislativo n. 15 del 2004) vi è un soggetto, il CONI, dotato di ingenti risorse finanziarie ed egemone sugli altri (scuola, enti locali, libero associazionismo) relegati a un ruolo marginale e sostanzialmente privi di risorse. Si è constatato come il sistema sportivo italiano, così congegnato, non sia emendabile e come ogni tentativo di adeguamento, senza andare alla radice dei problemi, rischi di essere peggiorativo. Allo stesso tempo, si verifica l'esistenza di forti spinte e propensioni a lasciare inalterato il sistema basato sulla centralità del CONI e delle Federazioni sportive nazionali.
      Questo sistema deve essere, al contrario, radicalmente riformato per riconoscere e valorizzare la dimensione popolare
 

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e di massa delle pratiche sportive nel nostro Paese, al fine di porsi in sintonia con la cultura dello sport per tutti.
      La proposta di legge che si presenta risponde a bisogni primari dei cittadini e, pur non offrendo le soluzioni definitive, che andranno ricercate attraverso una rifondazione complessiva del sistema sportivo italiano, va certamente nella direzione del rinnovamento democratico.
      Nell'immediato, con la proposta di legge si intende valorizzare il ruolo delle regioni e degli enti locali per favorire la diffusione della pratica sportiva.
      Con queste finalità si propone di riconoscere il ruolo e la competenza delle regioni, riferimento insostituibile per l'affermazione della crescita e la programmazione dello sport per tutti, soprattutto in materia di pianificazione territoriale degli impianti e di riconoscimento delle associazioni sportive operanti sul territorio.
      Contestualmente, si propone di dotare le regioni delle necessarie risorse finanziarie, scorporando il 50 per cento dei finanziamenti che attualmente sono destinati al CONI.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge detta norme al fine di garantire l'esercizio della pratica sportiva come diritto di tutti i cittadini, singoli o associati, indipendentemente dalle loro condizioni personali, economiche e sociali.

Art. 2.
(Comitato nazionale di coordinamento
dello sport per tutti).

      1. Per realizzare le finalità della presente legge è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Comitato nazionale di coordinamento dello sport per tutti, di seguito denominato «Comitato».
      2. Il Comitato è composto dal Ministro per i beni e attività culturali o da un suo delegato, che lo presiede, da sette componenti indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tra gli assessori regionali competenti per lo sport, da tre componenti indicati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e da tre componenti indicati dall'Unione delle province d'Italia, nonché, a titolo esclusivamente consultivo, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da un rappresentante del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), da un rappresentante degli enti di promozione sportiva e da un rappresentante del Comitato italiano paraolimpico.
      3. Il Comitato ha il compito di presentare ogni tre anni, e comunque all'inizio di ogni legislatura, il Piano nazionale per lo sport per tutti, da sottoporre all'approvazione

 

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del Parlamento, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      4. Il Comitato, nell'ambito del Piano nazionale per lo sport per tutti approvato ai sensi del comma 3, ha potere di iniziativa e di proposta per la programmazione e per il finanziamento delle attività sportive disciplinate dalla presente legge.
      5. È in ogni caso riconosciuta la competenza regionale in materia di pianificazione territoriale degli impianti e di riconoscimento delle associazioni sportive di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.
      6. Le regioni definiscono il piano regionale dello sport per tutti, contenente le norme per assicurare il massimo accesso dei cittadini alla pratica sportiva e la tutela dei diritti dei lavoratori.
      7. Nell'ambito del trasferimento di competenze dal CONI alle regioni e agli enti locali, i dipendenti del CONI addetti al settore dello sport per tutti possono essere trasferiti agli enti stessi, mantenendo il trattamento economico e giuridico in godimento alla data dello stesso trasferimento.

Art. 3.
(Fondo nazionale per
lo sport per tutti).

      1. Per le finalità previste dalla presente legge è istituito il Fondo nazionale per lo sport per tutti, la cui dotazione per il triennio 2005-2007 è assicurata mediante la riduzione della dotazione finanziaria destinata al CONI sino alla concorrenza di 225 milioni di euro annui. Per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria.
      2. Le risorse del Fondo nazionale per lo sport per tutti sono ripartite su proposta del Comitato secondo criteri di rappresentatività proporzionale e di riequilibrio incentivante

 

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nonché sulla base di progetti speciali finalizzati.

Art. 4.
(Abrogazione di norme).

      1. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, incompatibili con la presente legge, sono abrogate.


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