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PDL 6099

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6099



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LETTIERI, BENVENUTO

Disposizioni concernenti l'aumento della durata massima delle sanzioni amministrative accessorie per le violazioni di norme tributarie

Presentata il 27 settembre 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - L'evasione fiscale è un fenomeno in continuo aumento.
      Da notizie di stampa si apprende che ogni anno alle casse dello Stato sfuggono oltre 100 miliardi di euro.
      Trattasi di un importo superiore al 7 per cento circa del prodotto interno lordo (PIL) italiano, quasi l'equivalente della spesa sanitaria nazionale!
      Nonostante che l'attività di controllo da parte degli enti preposti possa contare anche sull'uso di tecnologie sofisticate e sulle verifiche incrociate sui dati in possesso dei vari enti pubblici, l'entità del fenomeno dell'evasione fiscale negli ultimi anni è in crescita.
      Le azioni di vigilanza si dimostrano sostanzialmente insufficienti. Un'attività di contrasto all'evasione svolta soltanto sul fronte dei controlli risulta non adeguata a porre realmente un freno all'entità del fenomeno. Occorrerebbe, invece, intervenire radicalmente all'origine del problema, con una politica fiscale orientata a prevenire un fenomeno che si caratterizza sempre più come una enorme piaga sociale, determinando sperequazioni insopportabili fra i cittadini del nostro Paese.
      Purtroppo anche il ricorso a continui condoni da parte del Governo di fatto favorisce la tendenza all'evasione e all'elusione. Lo stesso scudo fiscale per il rientro dei capitali dall'estero è stato un immeritato regalo agli evasori che, esportando illegalmente capitali, hanno danneggiato l'economia del nostro Paese e offeso i contribuenti onesti.
 

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      Le stime del fenomeno sono approssimative, ma il volume delle tasse sottratte all'erario ogni anno si aggira verosimilmente sul livello prima ricordato, e un italiano su dieci risulterebbe addirittura del tutto sconosciuto al fisco.
      A ben considerare, l'evasione fiscale, con un livello quasi doppio rispetto alla media degli altri Paesi membri dell'Unione europea, costituisce un fattore di debolezza della nostra economia molto più che il rapporto deficit/PIL.
      In tale contesto, la vigente legislazione di settore prevede sanzioni amministrative accessorie alle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, di durata estremamente ridotta. Esse appaiono assolutamente non adeguate a svolgere la funzione di specialprevenzione degli illeciti che dovrebbe essere loro propria. Ritenendo che non si debba tutto delegare al giudice penale, è opportuno ricorrere a sanzioni amministrative accessorie più incisive.
      Perciò la presente proposta di legge mira a elevare la durata minima e massima delle sanzioni amministrative accessorie.
      Si novella l'articolo 21 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante «Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662», al fine di aumentare significativamente la durata minima e massima delle sanzioni amministrative accessorie che possono essere irrogate a seguito della constatazione di violazioni di norme tributarie.
      In particolare, si aumenta la durata della interdizione dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali e di enti con personalità giuridica, pubblici o privati, nonché della interdizione dalla partecipazione a gare per l'affidamento di pubblici appalti e di forniture, e quella dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l'esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo.
      Si prevede, inoltre, che l'interdizione sia perpetua nel caso in cui sia evasa l'imposta per un importo superiore a 520.000 euro. Tale disposizione è prevista con riferimento alle pene accessorie ai reati tributari, mediante l'introduzione di un ulteriore comma all'articolo 12 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante «Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205».
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 21 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è sostituito dal seguente:

      «Art. 21 (Sanzioni accessorie). - 1. Costituiscono sanzioni accessorie per i casi in cui l'imposta è evasa per un importo superiore a 25.000 euro:

          a) l'interdizione, per una durata minima di due anni e massima di cinque anni, dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali e di enti con personalità giuridica pubblici o privati;

          b) l'interdizione dalla partecipazione a gare per l'affidamento di pubblici appalti e di forniture per la durata minima di due anni e massima di cinque anni;

          c) l'interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l'esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo e la loro sospensione per la durata minima di un anno e massima di tre anni;

          d) la sospensione per la durata massima di un anno dall'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle indicate alla lettera c).

      2. L'interdizione di cui al comma 1, lettere a), b) e c), è perpetua nel caso in cui l'imposta è evasa per un importo superiore a 520.000 euro.
      3. Le singole leggi d'imposta, nel prevedere i casi di applicazione delle sanzioni accessorie, ne stabiliscono i limiti temporali in relazione alla gravità dell'infrazione e ai limiti minimi e massimi della sanzione principale in attuazione di quanto disposto dal presente articolo».

 

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Art. 2.

      1. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. L'interdizione di cui al comma 1, lettere a), b) e c), è perpetua nel caso in cui l'imposta è evasa per un importo superiore a 520.000 euro».


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