Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 6098

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6098



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CUSUMANO, MASTELLA, ACQUARONE, BORRIELLO, DE FRANCISCIS, IANNUCCILLI, MONGIELLO, NUVOLI, ORICCHIO, OSTILLIO, LUIGI PEPE, PISICCHIO, POTENZA, SANTULLI

Disposizioni per il riconoscimento ai medici fiscali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale del trattamento normativo ed economico previsto per i medici del Servizio sanitario nazionale convenzionati con le aziende sanitarie locali

Presentata il 26 settembre 2005


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Dopo circa dodici anni di precariato nelle liste dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) - alcuni, infatti, prestano la propria opera dal lontano 1986 - e a distanza di tre anni dall'approvazione e dalla piena operatività delle liste speciali, i medici titolari di incarico fiduciario con l'INPS (oltre 1.550 in Italia) non hanno ancora ottenuto il riconoscimento di una posizione giuridica che permetta loro di svolgere la professione con una retribuzione adeguata e con tutti i presupposti giuridici e pensionistici propri della loro attività. Il rapporto con l'INPS non permette, infatti, ai medici di svolgere qualsiasi altra attività lavorativa anche di collaborazione coordinata e continuativa con un altro datore di lavoro pubblico o privato. Ne consegue che il medico che svolge la propria attività presso l'INPS non ha la possibilità di un impegno nella libera professione. Di contro, il medico è retribuito «a prestazione» e ha l'obbligo di reperibilità e di disponibilità nei giorni feriali e festivi senza alcuna retribuzione. Oltre a ciò, tale medico non ha alcun trattamento integrativo e deve sopportare una serie di costi aggiuntivi, quali l'assicurazione per infortuni sul lavoro, l'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi lesi durante l'espletamento della prestazione e la contribuzione pensionistica. L'INPS inoltre ha poteri di controllo e sanzionatori e non
 

Pag. 2

è obbligato a garantire un numero minimo di visite per sanitario su base giornaliera. Pur essendo l'incarico a tempo indeterminato, l'Istituto non si obbliga a garantire la permanenza nello stesso per ogni sanitario impiegato, predetermina il trattamento economico e assegna i controlli da eseguire nella fascia oraria di reperibilità. L'INPS, da ultimo, è esonerato dal garantire la dignità del medico impiegato per quanto attiene alla comunità tipologica dei controlli assegnati, alla regolamentazione formale della sede di appartenenza e alle modalità di accesso alla stessa da parte dei medici. È, quindi, necessario che l'Istituto assicuri ai medici un adeguato trattamento retributivo e tutte le garanzie giuridiche e pensionistiche che derivano da un regolare contratto di lavoro.
      Nella presente proposta di legge si è scelto come punto di riferimento il contratto di lavoro in convenzione che i medici del Servizio sanitario nazionale (SSN) stipulano con le aziende sanitarie locali (ASL), perché per alcuni aspetti risulta simile al rapporto di lavoro previsto per i medici dell'INPS. Infatti una serie di requisiti, quali il collegamento dell'attività svolta con i fini istituzionali dell'ente, l'esclusività del rapporto di lavoro, il carattere continuativo e non episodico della prestazione e la collocazione in subordine nell'organizzazione dell'ente, nonché il controllo che l'Istituto esercita sui medici, rendono il rapporto di lavoro dei medici convenzionati con il SSN assimilabile a quello dei medici fiscali dell'INPS.
      Il richiamo contenuto nella proposta di legge all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, intende essere un preciso riferimento di garanzia normativa ed economica a favore dei medici dell'INPS, in quanto tale articolo prevede che i citati presupposti contrattuali siano garantiti sull'intero territorio nazionale, ai medici delle ASL, in seguito a convenzioni del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
      Si auspica, per le ragioni esposte, la rapida approvazione della presente proposta di legge.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) garantisce al personale medico, titolare di incarico per l'esecuzione di visite mediche, che risulta in servizio presso lo stesso Istituto ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 18 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1996, alla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento normativo ed economico previsto per i medici del Servizio sanitario nazionale convenzionati con le aziende sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 2.

      1. Il trattamento di cui all'articolo 1 decorre, ai fini giuridici e di anzianità, dalla data di entrata in vigore della presente legge, e ai fini economici dalla data di effettivo inizio di svolgimento delle funzioni.

Art. 3.

      1. L'INPS provvede ad adottare le misure necessarie per l'attuazione delle disposizioni della presente legge entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.

Art. 4.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su