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PDL 6035

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6035



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PISAPIA, TARDITI

Modifiche al codice civile in materia di effettiva equiparazione
dei diritti dei figli

Presentata il 27 luglio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La riforma del diritto di famiglia del 1975 ha, tra le altre importanti modifiche del codice civile, modificato anche l'articolo 261 al fine di equiparare i diritti dei figli, indipendentemente dal fatto che siano nati da una coppia unita dal vincolo matrimoniale.
      Nonostante siano passati anni da quella riforma e sia aumentata, in maniera significativa, la percentuale dei figli nati al di fuori del rapporto coniugale - in base ai dati ISTAT del 2003, pari al 14 per cento dei nuovi nati (circa 75.000) - persistono ancora alcune norme che determinano una discriminazione inammissibile in una moderna democrazia.
      Sopravvivono infatti differenze, in tema di diritti, in relazione alla separazione, al riconoscimento di paternità e all'eredità. È, ad esempio, ancora vigente l'istituto, ormai anacronistico, regolato dal terzo comma dell'articolo 537 del codice civile, (la cosiddetta «commutazione»), che consiste nella facoltà accordata ai figli «legittimi» di soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali coeredi che non vi si oppongano.
      Il fatto che permangano nel nostro ordinamento norme che ancora avallano disparità di trattamento dimostra che la parificazione dei diritti tra figli - auspicata da tempo non solo dalla società civile, ma anche dal legislatore con la riforma del 1975 - non sia ancora interamente compiuta.
 

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      La presente proposta di legge, che va a integrare altri progetti di legge già all'esame del Parlamento (tra cui l'atto Camera n. 4984), è quindi tesa a espungere finalmente dal codice civile quelle norme (o anche solo quegli aggettivi) che determinano, o possono determinare, differenze tra figli e che, costituendo il retaggio di una discriminazione tra figli nati nell'ambito di un rapporto matrimoniale e figli nati al di fuori del vincolo matrimoniale, non sono coerenti con le profonde innovazioni introdotte con la legge 19 maggio 1975, n. 151.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 536 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al primo comma, le parole: «legittimi, i figli naturali» sono soppresse;
          b) il secondo comma è abrogato;
          c) il terzo comma è abrogato.

Art. 2.

      1. All'articolo 537 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) nella rubrica, le parole: «legittimi e naturali» sono soppresse;
          b) al primo comma, le parole: «legittimo o naturale» sono soppresse;
          c) al secondo comma, le parole: «legittimi e naturali» sono soppresse;
          d) il terzo comma è abrogato.

Art. 3.

      1. Al primo comma dell'articolo 538 del codice civile, le parole: «legittimi né naturali» sono soppresse.

Art. 4.

      1. All'articolo 542 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al primo comma, le parole: «legittimo o naturale» sono soppresse;
          b) al secondo comma, le parole: «, legittimi o naturali,» e le parole: «, legittimi e naturali,» sono soppresse;
          c) il terzo comma è abrogato.

 

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Art. 5.

      1. Al primo comma dell'articolo 544 del codice civile, le parole: «né figli legittimi, né figli naturali» sono sostituite dalla seguente: «figli».

Art. 6.

      1. All'articolo 565 del codice civile, le parole: «legittimi e naturali» sono soppresse.

Art. 7.

      1. All'articolo 566 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) nella rubrica, le parole: «legittimi e naturali» sono soppresse;
          b) al primo comma, le parole: «legittimi e naturali» sono soppresse;
          c) il secondo comma è abrogato.

Art. 8.

      1. All'articolo 581 del codice civile, le parole: «legittimi o figli naturali, o figli legittimi e naturali» sono soppresse.

Art. 9.

      1. All'articolo 583 del codice civile, le parole: «legittimi o naturali» sono soppresse.

Art. 10.

      1. Al primo comma dell'articolo 737 del codice civile, le parole: «I figli legittimi e naturali» sono sostituite dalle seguenti: «I figli».


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