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PDL 6085

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6085



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(FINI)

di concerto con il ministro dell'interno
(PISANU)

con il ministro della giustizia
(CASTELLI)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

e con il ministro delle comunicazioni
(LANDOLFI)

Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sui privilegi e le immunità del Tribunale internazionale del diritto del mare, adottato a New York il 23 maggio 1997 ed aperto alla firma il 1o luglio 1997

Presentato il 20 settembre 2005


      

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Onorevoli Deputati! - Il Tribunale internazionale del diritto del mare, con sede ad Amburgo, è stato costituito nel 1997 in base alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (Convenzione di Montego Bay), in vigore dal novembre 1994 e ratificata dall'Italia con legge 2 dicembre 1994, n. 689. Esso si compone di 21 giudici, di altrettanti Paesi, eletti periodicamente dalle Parti contraenti della Convenzione di Montego Bay, citata. Tali Parti sono attualmente 148.
      I giudici del Tribunale godono dei privilegi e delle immunità necessari ad assicurare la loro indipendenza e lo svolgimento delle loro funzioni. Ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto del Tribunale è previsto che tali privilegi siano quelli dei diplomatici; anche i funzionari del Tribunale godono di privilegi ed immunità, di tipo diplomatico
 

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per i più alti in grado (Cancelliere e vice Cancelliere), di carattere funzionale per quelli di grado meno elevati.
      Il Tribunale internazionale del diritto del mare è un organo giurisdizionale indipendente creato per risolvere le controversie che potrebbero verificarsi in tema d'interpretazione e di applicazione della sopracitata Convenzione del 1982. I giudici del Tribunale vengono eletti tra personalità che possono vantare il più alto livello di reputazione d'imparzialità e che posseggano una notoria e qualificata competenza nel settore del diritto del mare.
      In conformità alle disposizioni dello Statuto, il Tribunale si compone delle sezioni seguenti: sezione per la procedura sommaria; sezione per il regolamento delle controversie relative alla pesca; sezione per il regolamento delle controversie relative all'ambiente marino. Va inoltre ricordato che le controversie relative all'attività dell'area internazionale dei fondi marini sono sottoposte alla sezione per il regolamento delle controversie relative all'ambiente marino.
      Va altresì segnalato che, a meno che le Parti non decidano altrimenti, al Tribunale è attribuita una competenza obbligatoria nelle questioni relative al pronto rilascio di una nave ed alla rimessa in libertà del suo equipaggio, così come all'osservanza di misure conservative in attesa della costituzione di un Tribunale arbitrale. Le controversie - si precisa infine - sono inoltrate al Tribunale a mezzo di notificazione di un «compromis ou par requète». La procedura cui occorre conformarsi per lo svolgimento dei processi davanti al Tribunale è definita nello Statuto e nel regolamento del Tribunale.
      L'Accordo in esame è stato elaborato ed adottato nel corso della 7a riunione degli Stati parte della Convenzione di Montego Bay (New York 19-23 maggio 1997) ed aperto alla firma il 1o luglio 1997.

Esame dell'articolato.

      Articolo 1: Uso dei termini. L'articolo definisce i termini usati nell'Accordo.
      Articolo 2: Personalità giuridica del Tribunale. Con tale disposizione si specifica che il Tribunale ha la capacità giuridica di stipulare contratti, di acquistare e disporre di beni mobili ed immobili e di essere parte in giudizio.
      Articolo 3: Inviolabilità dei locali del Tribunale. La disposizione stabilisce che i locali nei quali ha sede il Tribunale sono inviolabili.
      Articolo 4: Bandiere ed emblema. Riguarda il diritto del Tribunale di issare la propria bandiera e il proprio emblema sui propri locali e sulle proprie autovetture adibite ad uso ufficiale.
      Articolo 5: Immunità del Tribunale e dei suoi beni, averi e fondi. Le indicazioni contenute in questo articolo prevedono una immunità da ogni forma di azione giudiziaria, salvo nel caso che vi si rinunci espressamente per un caso particolare, nei confronti del Tribunale, dei suoi beni, averi e fondi, che risultano quindi esenti da perquisizioni, requisizioni, confische, sequestri, espropriazioni ed ogni altra forma di misura costrittiva proveniente dal potere esecutivo, amministrativo, giudiziario o legislativo.
      Articolo 6: Archivi. L'articolo prevede l'inviolabilità degli archivi in ogni circostanza e dovunque essi si trovino.
      Articolo 7: Casi in cui il Tribunale esercita le sue funzioni fuori sede. Viene disciplinata la possibilità, per il Tribunale, di svolgere le sue funzioni fuori sede: in tale caso il Tribunale può concludere un accordo specifico con lo Stato interessato.
      Articolo 8: Comunicazioni. Tale articolo prevede le modalità alle quali deve sottostare l'invio di comunicazioni da parte del Tribunale (codici, tariffe e tasse, priorità, invio di plichi sigillati parificabili alla valigia diplomatica).
      Articolo 9: Esonero da imposte e diritti doganali e da limitazioni all'importazione o all'esportazione. L'articolo prevede l'esonero dai diritti di dogana e da altre forme impositive.
      Articolo 10: Rimborso di diritti e/o tasse. Viene previsto che gli acquisti per uso ufficiale di beni, articoli e servizi, il cui prezzo comporti diritti e/o tasse, possano essere esonerati dall'ammontare di tali diritti e di tali tasse.

 

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      Articolo 11: Regime fiscale. Tale disposizione prevede l'esenzione da ogni imposta per gli stipendi, emolumenti ed indennità riguardanti i membri o i funzionari del Tribunale. Il paragrafo 2 va interpretato nel senso che esso si riferisce soltanto a redditi versati dal Tribunale, escludendosi ogni esenzione per redditi di altra provenienza.
      Articolo 12: Abolizione di restrizioni in materia di cambio. Il Tribunale, in base a tale disposizione, può possedere depositi in qualunque moneta e può liberamente trasferire fondi di sua pertinenza, oltreché ricevere, detenere, negoziare e trasferire cauzioni ed altre garanzie finanziarie.
      Articolo 13: Membri del Tribunale. La clausola prevede che i membri del Tribunale godano dei privilegi, delle immunità, delle facilitazioni e delle prerogative accordati ai capi delle missioni diplomatiche in virtù della Convenzione di Vienna. Nell'articolo sono altresì richiamate altre disposizioni previste dalla Convenzione di Vienna per i membri del Tribunale e per le loro famiglie.
      Articolo 14: Funzionari. Nella disposizione vengono previsti privilegi ed immunità di tipo diplomatico per il Cancelliere del Tribunale, mentre per gli altri funzionari del Tribunale sono elencati privilegi e immunità funzionali all'esercizio indipendente delle mansioni svolte, tra cui in particolare immunità dall'arresto, diritto d'importazione in franchigia delle masserizie in occasione della loro assunzione in servizio ed esenzione dagli obblighi dei servizi nazionali.
      Articolo 15: Esperti designati in conformità all'articolo 289 della Convenzione. La clausola è stata inserita per garantire talune facilitazioni necessarie a garantire una indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni agli esperti nominati ai sensi dell'articolo 289 della Convenzione di Montego Bay.
      Articolo 16: Agenti, consulenti legali e avvocati. Anche per tali categorie si prevedono alcuni privilegi, immunità e facilitazioni che risultano indispensabili per garantire l'esercizio indipendente delle loro funzioni, in particolare l'immunità dall'arresto e l'esenzione dall'ispezione del loro bagaglio, oltreché l'inviolabilità dei documenti e dei carteggi in loro mani. Il paragrafo 4 va interpretato nel senso che esso si riferisce soltanto a redditi versati dal Tribunale, escludendosi ogni esenzione per redditi di altra provenienza.
      Articolo 17: Testimoni, esperti e persone che compiono missioni. I privilegi e le immunità previsti dalle clausole dell'articolo 15 sono estesi anche a tali categorie di soggetti.
      Articolo 18: Connazionali e residenti stabili. L'articolo in questione precisa che le persone che beneficiano di privilegi ed immunità in virtù del presente Protocollo godono soltanto - sul territorio dello Stato parte del quale hanno la nazionalità o nel quale hanno la residenza permanente - della immunità dall'arresto e dell'inviolabilità a causa di parole e scritti rilasciati in atti riguardanti l'esercizio delle loro funzioni.
      Articolo 19: Rispetto delle leggi e dei regolamenti. L'articolo conferma che i privilegi e le immunità previsti dagli articoli da 13 a 17 sono accordati allo scopo esclusivo di garantire l'indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni alle persone che disimpegnano la loro attività presso il Tribunale, e non per vantaggio personale.
      Articolo 20: Abolizione dell'immunità. L'articolo in parola prevede l'eliminazione delle immunità e dei privilegi allorché essi impediscono il corso della giustizia. Allo scopo l'articolo prevede le relative modalità.
      Articolo 21: Lasciapassare e visto. Vi si prevede che gli Stati parte riconoscano ed accettino come titoli validi per i viaggi i lasciapassare delle Nazioni Unite rilasciati ai membri ed ai funzionari del Tribunale; vi si prevede altresì che le richieste di visto siano espletate nel più breve tempo possibile.
      Articolo 22: Libertà di spostamento. Per le persone indicate agli articoli da 13 a 17, oltreché per i membri del Tribunale, non è prevista alcuna restrizione di ordine amministrativo per i loro spostamenti, allorché si recano presso la sede del Tribunale.
 

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      Articolo 23: Mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico. Nell'eventualità che occorra assicurare la sicurezza e l'ordine pubblico, da parte di uno Stato parte, le pertinenti misure verranno adottate di comune accordo con il Tribunale.
      Articolo 24: Cooperazione con le autorità degli Stati parte. Si tratta di una clausola volta a favorire la collaborazione tra il Tribunale e gli Stati parte in vista di facilitare l'applicazione della legislazione e di evitare ogni abuso al quale potrebbero dar luogo privilegi e immunità indicati negli articoli precedenti.
      Articolo 25: Relazioni con gli accordi speciali. L'articolo prevede la prevalenza della disposizione dell'accordo speciale in caso di conflitto con una disposizione del presente Accordo.
      Articolo 26: Soluzione delle controversie. L'articolo prevede una serie di eventualità nel caso insorgessero delle controversie risultanti da contratti o derivanti dalla concessione e/o eliminazione d'immunità, prevedendosi in particolare che le controversie riguardanti interpretazione ed applicazione del presente Accordo saranno deferite a un tribunale arbitrale.
      Articolo 27: Firma. L'articolo prevede che l'Accordo sia aperto alla firma presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 1o luglio 1997.
      Articolo 28: Ratifica. L'articolo prevede che gli strumenti di ratifica siano depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
      Articolo 29: Adesione. L'articolo prevede che gli strumenti di adesione siano depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
      Articolo 30: Entrata in vigore. L'entrata in vigore dell'Accordo è prevista il 30o giorno dopo il deposito del 10o strumento di ratifica o di adesione.
      Articolo 31: Applicazione a titolo provvisorio. Si prevede la possibilità di una applicazione a titolo provvisorio dell'Accordo per un periodo non superiore a due anni.
      Articolo 32: Applicazione speciale. L'articolo è stato inserito per prevedere la possibilità che uno Stato non facente parte dell'Accordo si rivolga al Tribunale per una controversia che lo riguardi. In tale caso lo Stato potrà divenire parte del presente Accordo per la durata della controversia dopo aver depositato uno strumento di accettazione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
      Articolo 33: Denuncia. Essa può aver luogo per il mezzo di una notifica scritta ed avrà effetto un anno dopo la data del ricevimento della notifica stessa a meno che essa non preveda una data ulteriore.
      Articolo 34: Depositario. L'articolo indica che il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è il depositario del presente Accordo.
      Articolo 35: Testi facenti fede. Si tratta di clausole di stile sulle lingue dei testi, sulle autorizzazioni dei plenipotenziari e sulla apertura alla firma dell'Accordo, prevista a New York il 1o luglio 1997.

      In sede di deposito dello strumento di adesione, verrà presentata da parte italiana un'apposita dichiarazione riguardante l'interpretazione dell'articolo 11, paragrafo 2, e dell'articolo 16, paragrafo 4, recante: «L'Italia interpreta l'articolo 11, paragrafo 2, e l'articolo 16, paragrafo 4, come riferiti esclusivamente a redditi versati dal Tribunale, escludendosi ogni esenzione per redditi di altra provenienza».
      Il disegno di legge proposto non comporta oneri di carattere finanziario. Infatti l'Italia già versa al Tribunale un contributo annuale destinato alle spese di funzionamento della Organizzazione sulla base di quanto previsto dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689; non si rende, quindi, necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1.    Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A)    Necessità dell'intervento normativo.

        L'intervento normativo in esame è necessario in quanto l'Italia è Stato parte della Convenzione di Montego Bay del 1982 (legge 2 dicembre 1994, n. 689) sulla base della quale è stato istituito il Tribunale internazionale del diritto del mare.
        Con l'adozione del provvedimento proposto sarà possibile assicurare ai beni, documenti e personale del Tribunale stesso privilegi ed immunità derivanti dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, sostanzialmente identici a quelli di cui godono tutte le organizzazioni internazionali modellate sul sistema delle Nazioni Unite.

B)    Analisi del quadro normativo.

        L'Accordo sui privilegi e le immunità del Tribunale internazionale del mare contiene disposizioni che non abbisognano di adattamento del diritto interno e ciò consente di adottare il modello dell'atto legislativo contenente soltanto l'autorizzazione all'adesione e l'ordine di esecuzione.

C)    Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        Il provvedimento non incide sulla normativa vigente, come tutti i precedenti accordi della medesima natura già ratificati dall'Italia.

D)    Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        Le disposizioni di adesione dell'Accordo non presentano alcun profilo di incompatibilità con il diritto comunitario.

E)    Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

        L'intera materia rientra nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi del titolo V della parte seconda Costituzione (articolo 117, secondo comma, lettere a) e l)).

F)    Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

        La disciplina dell'Accordo è coerente con le norme primarie di trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

 

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G)    Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

        Il provvedimento proposto, incidendo sulla giurisdizione e stabilendo privilegi fiscali, non può assumere forma e valore normativo diversi.
        Nessuna precedente legge è stata adottata sul medesimo oggetto.

2.    Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A)    Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.

        Nessuna nuova definizione normativa viene introdotta.

B)    Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

        Nessun riferimento normativo è contenuto nel progetto, trattandosi di primo intervento del legislatore.

C)    Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

        Non è necessario novellare alcuna disposizione di legge, trattandosi di primo intervento in materia.

D)    Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Nessun effetto abrogativo è necessario, trattandosi di primo intervento in materia.

 

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A)    Ambito dell'intervento con particolare riguardo all'individuazione dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

        Ambito dell'intervento è l'adesione dell'Italia all'Accordo sui privilegi e le immunità del Tribunale internazionale del diritto del mare, Organizzazione internazionale indipendente, con sede ad Amburgo.
        Sono destinatari diretti del provvedimento il Tribunale e gli Stati parte al suo Statuto, in relazione alla tutela funzionale dei beni, documenti e personale del Tribunale medesimo e per l'applicazione agli stessi dei privilegi necessari all'esercizio delle loro funzioni.
        L'Italia, come Stato parte della Convenzione di Montego Bay, che istituisce il Tribunale, sarà tenuta sul proprio territorio all'osservanza dei privilegi e le immunità previsti dall'Accordo.
        Le immunità ed i privilegi del Tribunale interessano: (a) la sede, stabilita in Germania ad Amburgo; (b) la bandiera, l'emblema ed i contrassegni; (c) proprietà, fondi e beni; (d) comunicazioni, archivi, materiali e documenti; (e) rappresentanti degli Stati; (f) Cancelliere, vice Cancelliere, funzionari.

B)    Valutazione dell'impatto sulla pubblica amministrazione.

        Non si verificano situazioni afferenti al territorio nazionale, in quanto l'impatto dell'Accordo si esplica principalmente sul territorio germanico. L'impatto, limitato a quei cittadini italiani che partecipano in qualità di delegati ai lavori del Tribunale in territorio tedesco, non ha alcuna incidenza sull'organizzazione della pubblica amministrazione, sui cittadini e sulle imprese.

C)    Valutazione dell'impatto sui destinatari passivi.

        Non si ravvisa specificamente tale categoria di soggetti.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione all'adesione).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire all'Accordo sui privilegi e le immunità del Tribunale internazionale del diritto del mare, adottato a New York il 23 maggio 1997 ed aperto alla firma il 1o luglio 1997.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30, paragrafo 2, dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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