Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 6096

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6096



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERROTTA

Disposizioni sulla libertà religiosa

Presentata il 22 settembre 2005


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge stabilisce nuove disposizioni in materia di libertà religiosa al fine di facilitare le associazioni, le istituzioni e le organizzazioni con finalità di religione o di culto nella loro libera espressione.
      I rapporti tra Stato e Chiesa erano regolati dai Patti Lateranensi. Con questa denominazione erano chiamati gli Accordi del 1929 siglati da Benito Mussolini e dal cardinale Pietro Gasparri, resi esecutivi dalla legge 27 maggio 1929, n. 810, tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica.
      Nel Concordato erano stabiliti i rapporti giuridici, economici e sociali tra le due istituzioni e veniva altresì sancito (articolo 1) che: «L'Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell'articolo 1 dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, nel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato».
      Questi Accordi furono poi riconfermati dalla Costituzione repubblicana del 1947: l'articolo 7 infatti dichiara: «Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
      I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi». Fu quindi riconfermata la religione di Stato. La Costituzione, però, all'articolo 8 recita anche che: «Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
      Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
      I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze».
      La definizione «confessioni religiose» è nuova per l'ordinamento italiano che fino ad allora aveva affiancato a denominazioni specifiche (Chiesa cattolica, Comunità ebraiche), quello di «culti ammessi». Essa è sufficientemente ampia per accogliere non solo le organizzazioni confessionali conosciute e affermate, ma anche quelle nuove forme di religiosità organizzata presenti nella società italiana, nuove perché di recente costituzione o diffusione sul territorio italiano.
 

Pag. 2


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La libertà di coscienza e di religione è garantita a tutti in conformità alla Costituzione.

Art. 2.

      1. La libertà di coscienza e di religione comprende il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, purché non sia in contrasto con la legislazione italiana, in qualsiasi forma, individuale o associata, di diffonderla, di osservarne i riti e di esercitare il culto in privato o in pubblico.
      2. Non possono essere disposte limitazioni alla libertà di coscienza e di religione diverse da quelle previste dagli articoli 18 e 19 della Costituzione.

Art. 3.

      1. Nessuno può essere discriminato o soggetto a costrizione in ragione della propria religione o del proprio credo.

Art. 4.

      1. I genitori italiani hanno diritto di educare i propri figli, anche se nati fuori del matrimonio e se adottivi, in coerenza con la propria fede religiosa o credenza.
      2. In base a quanto disposto dall'articolo 316 del codice civile, i minori, a decorrere dal quattordicesimo anno di età, possono compiere autonomamente le

 

Pag. 3

scelte inerenti l'esercizio della libertà religiosa; in caso di contrasto fra i genitori decide il giudice competente.

Art. 5.

      1. I diritti di riunione e di associazione previsti dagli articoli 17 e 18 della Costituzione sono esercitati anche per finalità ammesse di religione o di culto.

Art. 6.

      1. La libertà religiosa riconosciuta a tutti comprende il diritto di aderire liberamente a una confessione o associazione religiosa, con la possibilità di recedere da essa in qualsiasi momento, nonché il diritto di partecipare all'organizzazione della confessione o associazione religiosa di appartenenza in conformità alle sue regole purché in modo conforme all'ordinamento giuridico italiano.

Art. 7.

      1. I cittadini hanno diritto di agire secondo i dettami imprescindibili della propria coscienza, nel rispetto dei diritti e dei doveri sanciti dalla Costituzione.

Art. 8.

      1. L'appartenenza alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non impediscono l'esercizio della libertà religiosa, purché non derivino nuovi o maggiori oneri per le amministrazioni interessate e purché conforme alla legislazione italiana e ai relativi contratti di lavoro.
      2. I Ministri competenti, con regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, definiscono le modalità di attuazione

 

Pag. 4

del comma 1 che, per le Forze armate, le Forze di polizia e per gli altri servizi assimilati, devono essere compatibili con le esigenze di servizio.

Art. 9.

      1. L'adempimento dei doveri essenziali del culto nel lavoro domestico, il divieto di licenziamento determinato da ragioni di fede religiosa nei luoghi di lavoro, il divieto di indagine sulle opinioni religiose e la nullità di patti o di atti diretti a fini di discriminazione religiosa sono regolati dalle disposizioni vigenti in materia e dai rispettivi contratti collettivi e individuali di lavoro.

Art. 10.

      1. I ministri di culto di una confessione religiosa sono liberi di svolgere il loro ministero spirituale a condizione che esso sia conforme all'ordinamento giuridico italiano.
      2. I ministri di culto di una confessione religiosa avente personalità giuridica, in possesso della cittadinanza italiana, dimostrano la propria qualifica depositando presso l'ufficio competente per l'atto apposita certificazione rilasciata dalla confessione di appartenenza.
      3. I ministri di culto di una confessione religiosa priva di personalità giuridica, in possesso della cittadinanza italiana, possono compiere gli atti di cui al comma 2 se la loro nomina è stata approvata dal Ministro dell'interno.

Art. 11.

      1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e della pari dignità, senza distinzione di religione.
      2. Su richiesta degli alunni o dei loro genitori le istituzioni scolastiche possono organizzare libere attività complementari relative al fenomeno religioso.

 

Pag. 5

Art. 12.

      1. Le affissioni di materiale religioso e la distribuzione di stampati riguardanti la vita religiosa nonché le collette effettuate all'interno e all'ingresso dei rispettivi luoghi o edifici di culto avvengono liberamente purché conformi all'ordinamento giuridico italiano.

Art. 13.

      1. La confessione religiosa o l'ente esponenziale che la rappresenta, che ha ottenuto la personalità giuridica, deve iscriversi nel registro delle persone giuridiche dal quale devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza della persona giuridica.

Art. 14.

      1. Le disposizioni in tema di concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato e degli enti locali in favore di enti ecclesiastici sono applicate alle confessioni religiose aventi personalità giuridica che hanno una presenza organizzata nell'ambito del relativo comune.
      2. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 ha luogo sulla base di intese tra le confessioni interessate e le autorità competenti.
      3. Gli edifici di culto costruiti con contributi regionali o comunali non possono essere sottratti alla loro destinazione se non sono decorsi venti anni dall'erogazione del contributo.
      4. Gli atti ed i negozi che comportano violazione del vincolo di cui al comma 3 sono considerati nulli.

Art. 15.

      1. Fermo restando il disposto dell'articolo 100 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente

 

Pag. 6

della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la sepoltura dei defunti è effettuata nel rispetto delle prescrizioni rituali della confessione o associazione religiosa di appartenenza avente personalità giuridica, compatibilmente con le norme vigenti di polizia mortuaria e, in particolare, con le norme relative alla cremazione.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su