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PDL 6081

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6081



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERROTTA

Istituzione del certificato di qualità professionale e delega al Governo per la disciplina delle professioni non regolamentate

Presentata il 19 settembre 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - In riferimento alla situazione lavorativa del nostro Paese, possiamo affermare che, al giorno d'oggi, sono sempre più presenti professionisti che operano in settori di attività non regolamentate, ossia lavoratori, in prevalenza autonomi ma non solo, che esercitano professioni non tutelate e che non sono inquadrati in albi. Queste figure crescono di anno in anno. Questa è la chiara dimostrazione di un mondo lavorativo che sta cambiando ed evolve verso nuove forme in conseguenza dei mutamenti che avvengono. Lo stesso Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) da oltre dieci anni sta dedicando la sua attenzione alle «professioni non regolamentate».
      A seguito di quanto appena detto è doveroso garantire a queste nuove figu re una «regolamentazione». Nel nostro Paese, al momento, le libere professioni rientrano in due grandi gruppi: le professioni «regolamentate» o «protette», così come cita l'articolo 2229 del codice civile e le professioni «non regolamentate», ossia quelle professioni che, pur rivestendo i caratteri dell'intellettualità, della liberalità e dell'indipendenza, non sono ritenute dall'ordinamento giuridico meritevoli di tutela, ai sensi dell'articolo 33, quinto comma, della Costituzione e dell'articolo 2229 del codice civile, che a loro volta si suddividono in due sottogruppi: professioni per il cui esercizio è necessario il titolo di studio e professioni completamente libere.
      Nella consapevolezza del progressivo sviluppo di questo importante settore del mercato del lavoro e al fine di garantire gli utenti delle prestazioni e, al tempo stesso,
 

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consentire ai prestatori forme più adeguate di presenza sul mercato del lavoro, anche a livello di Unione europea, il CNEL ha svolto una attività di sollecitazione affinché le associazioni liberamente costituitesi tra i prestatori di attività professionale adottassero idonei statuti, curassero la formazione e l'aggiornamento professionali degli iscritti e garantissero il rispetto di regole deontologiche.
      Le professioni non regolamentate costituiscono una realtà economica e sociale sempre più rilevante ed è pertanto giusto tutelarle al pari delle altre professioni. D'altronde si tratta di attività il cui esercizio richiede, comunque, conoscenze intellettuali e tecniche, a volte anche molto elevate, senza però che sia necessario dal punto di vista legale il possesso di un determinato titolo di studio.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Oggetto della presente legge sono le attività professionali non regolamentate dall'articolo 2229 del codice civile.

Art. 2.

      1. È istituito il certificato di qualità professionale con il quale sono attestati l'esercizio abituale della professione, il costante aggiornamento del professionista e un comportamento conforme alle norme di corretto svolgimento della professione.
      2. Il certificato di cui al comma 1 è requisito vincolante per l'esercizio delle attività professionali di cui alla presente legge ed è rilasciato a tutti coloro che sono iscritti alle associazioni professionali e che dimostrano di essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
      3. In caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'associazione professionale è previsto l'immediato ritiro del certificato di qualità professionale rilasciato al soggetto interessato.

Art. 3.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, al fine di disciplinare il riconoscimento di forme aggregative delle associazioni professionali, quali soggetti diversi e autonomi dalle associazioni costituenti, volte alla promozione e alla qualificazione tecnico-scientifica delle professioni in esse rappresentate.
      2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato in conformità alle disposizioni della presente legge e in particolare ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) le forme aggregative delle associazioni professionali sono organismi privati

 

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che devono essere costituiti da almeno dieci associazioni, in rappresentanza di diverse attività professionali;

          b) alle forme aggregative delle associazioni professionali di cui alla lettera a) possono partecipare le associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni;

          c) le forme aggregative delle associazioni professionali devono adottare uno statuto nel quale sono indicati gli ambiti e le modalità di controllo in riferimento alle associazioni aderenti;

          d) alle forme aggregative delle associazioni professionali è attribuito in particolare il compito di controllare l'operato delle associazioni aderenti ai fini del rispetto degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio delle attività e dei codici deontologici definiti dalle stesse associazioni;

          e) in caso di inadempienze nell'esercizio delle funzioni proprie dell'associazione professionale, gli organi competenti della rispettiva forma aggregativa sono tenuti a richiamare l'associazione stessa e, in caso di persistenza delle stesse inadempienze, a procedere alla sua espulsione;

          f) alle associazioni professionali è attribuito il compito di definire i criteri qualitativi necessari ai fini del rilascio del certificato di qualità professionale delle attività, tra i quali devono essere previsti:

              1) l'individuazione dei livelli di preparazione didattica, riconoscibili mediante il raggiungimento di titoli di studio o di percorsi formativi;

              2) la definizione dell'oggetto dell'attività professionale;

              3) l'elaborazione di un codice deontologico e la definizione di interventi sanzionatori nei confronti degli associati.


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