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PDL 6080

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6080



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BENVENUTO, LETTIERI, PISTONE, CENNAMO, FLUVI

Disposizioni fiscali e previdenziali per incentivare la figura del «nonno vigile»

Presentata il 19 settembre 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Gli ultrasessantacinquenni rappresentano oggi poco meno del 19 per cento dei 57 milioni di italiani: sono in tutto 10.645.000, di cui 6.258.000 donne e 4.387 mila uomini.
      Una parte - fortunatamente crescente - gode di buona salute e di tempo libero da impegni domestici e familiari, cui però non sempre corrisponde un potenziale impiego adatto alle loro caratteristiche e alle loro inclinazioni. Mentre una parte crescente di essi - sfortunatamente - sperimenta difficoltà economiche, stretti come si trovano nella forbice fra le impennate del costo reale della vita e le generali deindicizzazione e modestia dei trattamenti pensionistici di varia natura, che nella massa rappresentano la principale o unica fonte di entrata.
      È sulla base di queste sommariamente esposte considerazioni che, sopratutto negli ultimi anni, molti comuni hanno deciso di offrire ai loro cittadini «anziani», in genere a partire dal sessantacinquesimo anno di età, la possibilità di svolgere compiti di pubblica e diffusa utilità - quali la sorveglianza presso le scuole, l'assistenza sui mezzi di trasporto degli studenti, la vigilanza delle aree adibite a verde pubblico, la custodia e la vigilanza dei musei e delle biblioteche, ed altri - ponendo normalmente come soli requisiti la buona salute e lo stato di «piccolo» pensionato o di pensionato sociale.
      Si tratta di una soluzione conveniente, oltre che per gli «anziani», per gli stessi comuni, che possono così liberare per altre più qualificate incombenze i propri dipendenti, tanto è vero che nel parlare, nell'immagine e nell'apprezzamento comuni tali figure sono state simpaticamente soprannominate «nonno (o nonna) vigile».
      Purtroppo, come non di rado accade, questa in sè positiva evoluzione del costume
 

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si è trovata a scontrarsi con ostacoli oggettivi legati al trattamento fiscale, previdenziale e assistenziale dei pur limitati corrispettivi (in genere, pochissime centinaia di euro al mese) che vengono erogati. In mancanza di correttivi, infatti, il pur modesto compenso del «nonno vigile» può facilmente farlo uscire dalla «no tax area» o fargli perdere la pensione sociale.
      D'altra parte, a legislazione vigente, fà testo la circolare ministeriale n. 137/E del 15 maggio 1997 che, in risposta ai quesiti pervenuti, conferma che il corrispettivo in questione, comunque denominato, «costituisce reddito imponibile ai fini dell'IRPEF ed è qualificabile come reddito derivante dall'assunzione di obblighi di fare ai sensi dell' articolo 81 (ora articolo 67), comma 1, lettera l), del TUIR».
      È questo il principale motivo per cui taluni comuni hanno tentato nel tempo di rivestire di fantasiose configurazioni non reddituali o para-reddituali i piccoli compensi corrisposti ai «nonni vigili» ovvero parecchi enti locali hanno tout-court rinunciato al progetto o, peggio ancora, lo stanno abbandonando.
      Sensibilità sociale e criteri di convenienza economica comparativa per gli enti locali ci inducono, viceversa, a uscire dall'equivoco ed a venire incontro alle giuste richieste dei comuni e delle rispettive cittadinanze con la presente proposta di legge, volta da un lato a detassare e dall'altro lato a neutralizzare agli effetti delle soglie previdenziali e assistenziali, nel limite di 3.000 euro annui, i compensi dei «nonni vigili», purché risultino rispettate determinate condizioni soggettive sotto il profilo sia della relativa marginalità reddituale di tali soggetti che della idoneità psico-fisica. In particolare, il reddito imponibile non potrà essere superiore a 7.500 euro annui e dovrà derivare esclusivamente da trattamenti pensionistici e dall'abitazione di proprietà.
      Nella proposta di legge, che potrà essere comunque ulteriormente affinata nel corso dell'esame parlamentare, ipotizziamo il limite massimo di un «nonno vigile» per ogni mille residenti, con l'ulteriore limite, comunque, di un solo componente «vigile» per ciascun nucleo familiare residente.
      Fermi restando gli obblighi di un impegno minimo quotidiano e settimanale standard, dell'assicurazione a carico del comune contro i rischi di infortunio e di responsabilità civile verso terzi nell'espletamento del servizio e dell'annualità del contratto (comunque rescindibile in qualsiasi momento, con breve preavviso, da parte del «nonno vigile», ma risolvibile solo in determinati, limitatì e documentati casi ad opera del comune), la proposta di legge demanda ai regolamenti comunali gli aspetti del contenuto concreto dei servizi da prestare, dell'informazione dei cittadini e della trasparenza delle graduatorie.
      Stante la già richiamata marginalità delle posizioni reddituali dei possibili «nonni vigili», valutiamo come non significativo l'impatto finanziario delle disposizioni della legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I compensi, comunque denominati, corrisposti per le finalità e alle condizioni stabilite dalla presente legge ai residenti ultrasessantacinquenni, privi di altre fonti di reddito ad esclusione di trattamenti pensionistici e dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per un totale imponibile non superiore a 7.500 euro, sono equiparati, nel limite di 3.000 euro annui, ai sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici, di cui al terzo comma dall'articolo 34 del decreto per Presidente della Repubblica 29 settembre 1073, n. 601, e successive modificazioni.
      2. I compensi di cui al comma 1 sono corrisposti a fronte della documentata prestazione, in conformità ai regolamenti comunali, per un periodo minimo quotidiano di tre ore anche non consecutive per almeno cinque giorni alla settimana, di servizi di pubblica e diffusa utilità, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la sorveglianza presso le scuole, l'assistenza sui mezzi al trasporto degli studenti, la vigilanza delle aree adibite a verde pubblico nonché la custodia e la vigilanza di musei e di biblioteche.
      3. I soggetti di cui al comma 1 che svolgono le attività previste dal comma 2 sono denominati «nonno vigile», sono muniti di contrassegno di riconoscimento rilasciato dal comune, sono tenuti a documentare la propria idoneità psico-fisica mediante certificato medico e sono assicurati, a cura e a spese del comune, contro i rischi di infortunio e di responsabilità civile verso terzi nell'espletamento del servizio.
      4. I comuni possono impiegare «nonni vigile» nel limite di uno ogni 1.000 residenti, con contratti di diritto privato della durata di un anno, rinnovabili soltanto in

 

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mancanza di ulteriori soggetti già in graduatoria o, in subordine, di soggetti richiedenti. I contratti sono rescindibili in qualsiasi momento, con il preavviso di almeno dieci giorni, esclusivamente a iniziativa del «nonno vigile», nonché risolvibili a iniziativa del comune unicamente per gravi e documentate carenze di servizio o per intervenuta carenza dell'idoneità psico-fisica.
      5. I regolamenti comunali assicurano l'informazione dei cittadini sulla figura del «nonno vigile» e sulle disposizioni della presente legge, sulla formazione delle relative graduatorie e sull'equo accesso alle graduatorie stesse di non più di un componente per volta di ciascun nucleo familiare residente nel rispettivo territorio di competenza.
      6. I compensi di cui al comma 1 non concorrono alla determinazione del reddito dei percipienti ai fini delle prestazioni previdenziali e assistenziali previste dalla legislazione vigente in materia.


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