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PDL 6088

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6088



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ONNIS

Modifica all'articolo 289 del codice di procedura penale, in materia di decisione del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta di applicazione della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio

Presentata il 20 settembre 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 289, comma 2, del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2 della legge 16 luglio 1997, n. 234, dispone che, nel corso delle indagini preliminari, quando il pubblico ministero abbia formulato la richiesta di applicare la misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice «prima di decidere» deve comunque procedere all'interrogatorio dell'indagato, con le modalità previste dagli articoli 64 e 65.
      L'obbligo, gravante sul giudice, di esprimersi sulla richiesta del pubblico ministero solo dopo l'interrogatorio dell'indagato, dovrebbe garantire al possibile destinatario di quella misura cautelare un'opportunità di difesa anticipata.
      La giurisprudenza ha chiarito che, se il giudice omette quell'adempimento preventivo, si produce una nullità di ordine generale a regime intermedio; qualora, poi, la decisione fosse in effetti quella di respingere la richiesta del pubblico ministero, il tribunale, chiamato a sua volta a pronunciarsi in seguito all'appello del requirente, dovrebbe provvedere all'interrogatorio dell'indagato, prima di applicargli la misura in questione (Cassazione, sezione VI, 6 ottobre 2000, Corea).
      Secondo la norma oggi vigente, pertanto, il giudice per le indagini preliminari, pur se già orientato a rigettare la richiesta del pubblico ministero, non può assumere tale decisione senza far luogo all'interrogatorio dell'indagato.
 

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      Ma la scelta di far dipendere anche la decisione di rigetto dal preventivo interrogatorio dell'indagato non appare coerente con la ratio della norma, sopra evidenziata, né funzionale al sistema.
      Può infatti accadere che, già in base agli elementi rappresentati dall'accusa con la richiesta di applicazione della misura e sulla scorta degli atti messi così a disposizione del giudice, risulti a quest'ultimo immediatamente evidente l'insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per far luogo alla sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio: ad esempio, il giudicante può ritenere carenti i gravi indizi di colpevolezza o del tutto evanescenti, ovvero semplicemente inattuali, le esigenze cautelari.
      In questi casi, e negli altri consimili, dovrebbe darsi al giudice la possibilità di respingere la richiesta del pubblico ministero senza procedere al preventivo interrogatorio dell'indagato, come accade per tutte le altre misure cautelari.
      Nelle ipotesi considerate, infatti, tutti gli adempimenti e le attività connessi allo svolgimento dell'interrogatorio «di garanzia» sono superflui e finiscono per gravare inutilmente sugli uffici giudiziari, aumentandone i carichi di lavoro.
      Inoltre, quell'interrogatorio, voluto dal legislatore a tutela dell'indagato, rischia di tradursi in un improprio strumento di pressione per quest'ultimo, affinché renda dichiarazioni o si giustifichi, nella speranza di evitare la misura cautelare, pure quando, secondo il giudicante, quella richiesta del pubblico ministero doveva essere invece respinta de plano.
      Con la presente iniziativa si propone dunque di modificare il comma 2 dell'articolo 289 citato affinché il giudice sia tenuto a procedere preventivamente all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini solo quando ritenga di dover accogliere la richiesta di applicare quella misura interdittiva.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 289, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: «prima di decidere sulla» sono sostituite dalle seguenti: «prima di accogliere la».


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