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PDL 6089

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6089



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ONNIS

Modifica all'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in materia di autorizzazione al compimento di atti urgenti durante il periodo di sospensione feriale dei termini delle indagini preliminari

Presentata il 20 settembre 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 240-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, che ha sostituito l'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, detta specifiche disposizioni in relazione alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale in materia penale.
      Secondo l'articolo 1 della citata legge n. 742 del 1969, infatti, «Il decorso dei termini processuali (...) è sospeso di diritto dal 1o agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione».
      Tuttavia, in materia penale, nel corso delle indagini preliminari, può risultare necessario procedere, con assoluta urgenza, al compimento di atti rispetto ai quali pur opererebbe la sospensione feriale dei termini processuali.
      In questi casi sembra indispensabile ricercare una soluzione che possa soddisfare - contemporaneamente e al massimo grado - sia l'esigenza di non paralizzare la prosecuzione delle indagini fino alla scadenza del periodo di sospensione feriale (magari definitivamente vanificando l'acquisizione di fondamentali elementi di conoscenza e di valutazione, favorevoli o sfavorevoli al reo), sia il diritto delle parti di non trovarsi impreparate dinanzi al compimento di quegli atti, durante un intervallo temporale nel quale, di regola, essi sarebbero impediti.
      Il quarto comma del citato articolo 2 della legge n. 742 del 1969 (come sostituito dall'articolo 240-bis del decreto legislativo n. 271 del 1989) prevede dunque che sia il giudice per le indagini preliminari
 

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ad autorizzare, con ordinanza, su richiesta del pubblico ministero o della persona sottoposta alle indagini o del suo difensore, il compimento di tali atti urgenti, nel periodo feriale. Tuttavia, analoga decisione potrebbe validamente e autonomamente assumere il pubblico ministero, con proprio decreto, nel caso previsto dall'articolo 360 del codice di procedura penale (cioè, quando deve farsi luogo ad accertamenti tecnici non ripetibili).
      La norma in questione, però, non dà adeguato rilievo all'interesse delle parti, che, in modo del tutto inatteso e imprevedibile, potrebbero essere chiamate a intervenire, a contribuire al compimento di atti, forse decisivi per l'esito del procedimento, mentre, per esempio, fruiscono delle ferie, in località non adeguatamente collegate con la sede giudiziaria. Evidentemente, la persona sottoposta alle indagini e il suo difensore sono più esposti al rischio di questi inconvenienti, se non altro perché l'ufficio del pubblico ministero è organizzato impersonalmente e comunque assicura la presenza di uno o più magistrati, in qualunque periodo dell'anno.
      Innanzi tutto, il quarto comma dell'articolo 2, sopra citato, dovrebbe essere modificato eliminando l'opportunità, attualmente concessa all'organo requirente, di disporre con proprio decreto il compimento, durante la sospensione feriale, degli atti previsti dall'articolo 360 del codice di rito.
      Tale disposizione è equivoca, perché sembra suggerire che tutti gli accertamenti tecnici non ripetibili siano - anche e sempre - massimamente urgenti, tanto da poter essere comunque eseguiti tra il 1o agosto e il 15 settembre di ogni anno, solo che lo disponga il pubblico ministero, con propria - incontrollabile - decisione.
      Ma non è vero che ogni accertamento tecnico non ripetibile è anche urgente: da un lato, infatti, la modificazione che investe le persone, le cose o i luoghi da sottoporre all'accertamento può essere tanto lenta da non rendere necessario, né opportuno, il compimento dell'atto durante i quarantacinque giorni della sospensione feriale; dall'altro lato, ai sensi dell'articolo 117 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, il procedimento descritto dall'articolo 360, citato, deve attivarsi anche quando è la stessa tecnica di accertamento che produce la modificazione delle cose, dei luoghi o delle persone, senza che, in questi casi, ricorra (necessariamente) alcuna ragione di urgenza.
      Quando pure si volesse prescindere dalla segnalata equivocità della norma in esame, leggendola, in senso restrittivo, come se essa disponesse che il pubblico ministero (adottando a tale fine un decreto motivato) può procedere, durante la sospensione feriale, solo agli accertamenti tecnici che siano, nello stesso tempo, non ripetibili e di massima urgenza, essa deve comunque ritenersi incompatibile con l'attuale struttura del processo penale, ispirato alla parità delle parti (articolo 111, secondo comma, della Costituzione).
      Anche la sequenza procedurale attualmente descritta dal primo periodo del quarto comma del suindicato articolo 2 della legge n. 742 del 1969, culminante con l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, merita di essere modificata: attualmente, quelle decisioni vengono assunte dal giudicante senza concedere alle parti (ivi comprendendo il pubblico ministero, nel caso di istanza proposta dall'indagato o dal suo difensore) la possibilità di instaurare un contraddittorio sulla richiesta di compimento dell'atto nell'intervallo di sospensione feriale.
      Inoltre, quelle ordinanze, pronunciate de plano dal giudice, non sembrano soggette a impugnazione: nessun rimedio sarebbe dunque esperibile sia quando la richiesta venga accolta, ritenendo per errore sussistenti i presupposti di legge, sia quando essa venga erroneamente respinta. In quest'ultimo caso, il pregiudizio per le indagini può anche essere irreparabile, come sopra si notava, ogni qual volta, attendendo la conclusione del periodo di
 

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ferie, l'atto sia inutile o impossibile da compiere.
      Con la presente iniziativa si propone dunque di modificare la norma citata, dichiarando applicabile, in vista della decisione del giudice, l'articolo 127 del codice di rito (con un'abbreviazione dei termini ivi previsti ai commi 1 e 2) ed eliminando il potere di provvedere autonomamente sulla materia, oggi attribuito al pubblico ministero.
      Poiché non può escludersi che, attendendo la celebrazione dell'udienza, risulti compromessa l'opportunità di esperire utilmente l'atto urgente, si prevede, poi, che, con ordinanza provvisoria, il giudice possa subito autorizzare il compimento dell'atto; ma tale ordinanza, se non fosse confermata all'esito dell'udienza camerale di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, perderebbe effetto e l'atto diverrebbe, così, inutilizzabile.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il quarto comma dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Nel corso delle indagini preliminari, quando occorre procedere con la massima urgenza nel periodo feriale al compimento di atti rispetto ai quali opera la sospensione dei termini stabilita dall'articolo 1, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero o della persona sottoposta alle indagini o del suo difensore, pronuncia ordinanza nella quale sono specificamente enunciate le ragioni dell'urgenza e la natura degli atti da compiere. Si applica l'articolo 127 del codice di procedura penale, ma i termini previsti al comma 1 e al comma 2 del medesimo articolo sono ridotti, rispettivamente, a tre giorni e a un giorno. Il giudice, quando risulti assolutamente necessario, può immediatamente autorizzare il compimento degli atti, con ordinanza che, se non è confermata all'esito dell'udienza, perde effetto, rendendo l'atto inutilizzabile. Dalla data di notificazione o di comunicazione del provvedimento del giudice, con il quale si autorizza il compimento degli atti ritenuti urgenti, riprendono a decorrere i termini processuali che sarebbero altrimenti sospesi».


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