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PDL 6084

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6084



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERROTTA

Modifiche alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, in materia di assicurazione contro gli infortuni domestici

Presentata il 19 settembre 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la legge 3 dicembre 1999, n. 493, è stata istituita l'assicurazione contro gli incidenti domestici, a tutela della salute di coloro che, eseguendo lavori in casa, rimangono vittime di infortuni. L'intervento legislativo ha così riconosciuto il valore sociale ed economico del lavoro svolto in ambito domestico.
      L'assicurazione è gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ed è obbligatoria dal 1o marzo 2001 per le persone, uomini e donne, che hanno i requisiti previsti dalla legge.
      A partire dagli anni '80, sul tema degli incidenti che colpiscono gli individui all'interno delle mura domestiche, si susseguono rilevazioni sempre più approfondite.
      Sono oltre 3 milioni gli incidenti domestici nelle abitazioni degli italiani. Nel 1997 furono addirittura 8.400 i morti. A causa degli infortuni domestici, inoltre, circa 1.000 persone ogni anno restano invalide permanentemente. A fare le spese di questi incidenti sono soprattutto le donne e gli anziani (e quindi in particolare le donne anziane). La possibilità che un incidente avvenga in casa è del 60 per cento per i sessantenni e del 70 per cento per i settantenni. La gran parte degli incidenti mortali, inoltre, riguarda le persone molto anziane, per lo più distratte; la mancanza di attenzione è, infatti, tra le principali cause di incidenti domestici.
      La realtà di questo tipo di incidenti ha connotati prevalentemente femminili: più di tre quarti (il 79,1 per cento) di tutti gli incidenti coinvolgono le donne, con una
 

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incidenza media leggermente superiore rispetto a quella riferita agli uomini (1,2 contro 1,1). Il gruppo in assoluto più colpito è quello delle casalinghe: ben 4 incidenti su 10 (39,7 per cento) coinvolgono le donne che lavorano tra le mura domestiche. Si può stimare che, ogni trimestre, 249.000 casalinghe siano vittime di questo tipo di eventi, per una quota pari al 32,7 per cento delle persone colpite. Le donne occupate (il 17,3 per mille subisce incidenti domestici) presentano valori di rischio intermedi tra quelli degli uomini occupati (4,4 per mille) e quelli delle casalinghe (30,9 per mille). Quanto alle differenze territoriali, emerge che al nord sono vittime di incidenti domestici 13,1 persone su mille, mentre nel centro il valore scende a 10,4 per mille e nel sud e nelle isole sale a 15,1 per mille.
      Le cause principali di incidente domestico sono rappresentate dalle cadute (28,4 per cento degli incidenti) e dall'utilizzo di utensili d'uso domestico o da attività svolte in cucina (33 per cento). La struttura edilizia dell'ambiente domestico (pavimento, scale in muratura e altre parti fisse, senza considerare porte, finestre e specchi) è all'origine di un quinto degli incidenti (20 per cento). Alcune cause, come quelle relative al pavimento (12,3 per cento degli incidenti subiti dagli uomini, 10,2 per cento degli incidenti subiti dalle donne) e alle scale (12,5 per cento uomini, 11,6 per cento donne) sono ugualmente rilevanti per entrambi i sessi, mentre altre interessano maggiormente le donne. È questo il caso degli incidenti procurati da utensili o dalle attività svolte in cucina. Altri incidenti che coinvolgono più spesso le donne sono quelli provocati dagli elettrodomestici. Più della metà degli incidenti avvengono in cucina (52 per cento).
      Nessun altro luogo della casa è così pericoloso, visto che in qualsiasi altro ambiente la frequenza con cui avvengono incidenti è sempre inferiore al 10 per cento (soggiorno, salone: 9 per cento, balcone, terrazzo, giardino: 7,6 per cento; camera da letto: 6,6 per cento; scale interne: 5,5 per cento; bagno: 5,4 per cento; cantina, garage, altro ambiente: 5,1 per cento; scale esterne: 4 per cento; corridoio, ingresso: 3,6 per cento).
      A seguito di quanto summenzionato è da precisare che nel nostro Paese si sente la necessità di prendere provvedimenti in riferimento ad una così delicata tematica, caratterizzata da dati allarmanti. Questo è in parte avvenuto con la citata legge 3 dicembre 1999, n. 493, che necessita però di alcune modifiche.
      Innanzitutto occorre abbassare il grado di invalidità dal 33 per cento, attualmente previsto ai fini delle prestazioni, al 26 per cento e prevedere un risarcimento anche per i casi in cui l'infortunio domestico determini una inabilità temporanea assoluta. Ritengo inoltre necessario introdurre l'«assicurazione facoltativa» per tutti coloro che, pur non svolgendo esclusivamente lavoro in ambito domestico, si occupano in ogni modo della cura della casa e della famiglia.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 4 dell'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, le parole: «non inferiore al 33 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore al 26 per cento, ovvero una inabilità temporanea assoluta».

Art. 2.

      1. Dopo l'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, è inserito il seguente:

      «Art. 7-bis. (Assicurazione facoltativa). 1. Possono iscriversi all'assicurazione anche le persone che non svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), limitatamente alla tutela dal rischio infortunistico che comporti inabilità permanente ai sensi dell'articolo 7, comma 4».


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