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PDL 6083

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6083



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERROTTA

Concessione di un contributo all'Unione italiana dei ciechi per la realizzazione di un centro polifunzionale per l'integrazione dei ciechi pluriminorati

Presentata il 19 settembre 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dalla necessità di garantire l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati e per fare ciò si propone la realizzazione di un centro polifunzionale per l'integrazione di tali soggetti.
      Ritengo che sia di rilevante interesse generale che questi soggetti siano integrati nel sistema e quindi sottratti a una pressoché completa emarginazione dalla vita sociale, in genere, e lavorativa in particolare.
      A tale proposito, va tenuta soprattutto presente la situazione dei minorati visivi pluriminorati, la cui realtà numerica è in continuo e sensibile aumento. Purtroppo, i soggetti minorati della vista con ulteriori minorazioni aggiuntive tuttora concludono, nella maggioranza dei casi, la loro esperienza di vita scolastica senza che per loro sia stato formulato un valido progetto di orientamento e di integrazione nell'ambito della vita sociale, un progetto commisurato e corrispondente alle loro particolari esigenze, aspirazioni e potenzialità. Da ciò scaturisce la necessità di realizzare, quanto prima, una struttura polifunzionale che garantisca la loro completa integrazione e che consenta loro di pianificare e di svolgere le varie attività.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'Unione italiana dei ciechi, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, è concesso, per il triennio 2005-2007, un contributo annuo di 3.500.000 euro, finalizzato alla realizzazione di un centro polifunzionale per l'integrazione dei ciechi pluriminorati.

Art. 2.

      1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla realizzazione del centro polifunzionale di cui all'articolo 1, previa valutazione dei relativi progetti ad esso presentati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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