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PDL 6040

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6040



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato COLASIO

Disposizioni per l'istituzione dei consorzi scolastici

Presentata il 28 luglio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - L'istituto dei consorzi tra scuole, che è ormai una realtà sempre più consolidata in molte regioni italiane, è stato introdotto dal regolamento sull'autonomia scolastica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e costituisce un'importante inversione di tendenza gestionale e organizzativa. Infatti, le scuole sono sempre state abituate a operare singolarmente, in modo individualistico, con una gelosa difesa del proprio spazio d'azione e della propria immagine specifica. La cooperazione con altre istituzioni scolastiche era finora limitata ai contatti «burocratici», obbligatori per gli adempimenti amministrativi, quali: il trasferimento di alunni e di docenti o lo scambio occasionale di informazioni.
      E i recenti piani educativi d'istituto (PEI) prima, e i piani dell'offerta formativa (POF) oggi, soprattutto in un momento di calo delle iscrizioni, hanno rafforzato, in un primo momento, una azione progettuale concorrenziale. Esigenze di continuità formativa e l'innalzamento dell'obbligo scolastico a 15 anni hanno dato avvio a rapporti di collaborazione e di iniziative comuni tra scuole secondarie di primo e di secondo grado, appositamente studiati per il passaggio da una realtà didattica all'altra.
      Il riconoscimento alle scuole dell'autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo ha avviato il processo associativo consortile, infrangendo un tabù: le nuove scuole autonome hanno diversificato l'offerta distintiva didattico-disciplinare, da quella più prettamente progettuale, che può essere messa in comune. È così sorta la federazione tra scuole, che hanno cominciato a unirsi in consorzi, con una funzione di rappresentanza degli interessi dei consorziati, locali e regionali, con un consolidamento del processo autonomistico, ma anche con chiari obiettivi di politica scolastica, volti, secondo i dettami della normativa
 

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citata, a mettere in comune risorse umane e finanziarie: solo in questo modo si riesce a razionalizzare la spesa pubblica, compartecipando strutture e attrezzature, spesso tecnologicamente avanzate, quindi molto costose, ma anche docenti impegnati in progetti o in corsi di formazione interscolastici.
      La legge sull'autonomia indica e privilegia, come oggetto di accordi per iniziative comuni, la formazione in servizio del personale, la ricerca di orientamento scolastico e professionale, la gestione di servizi, l'acquisto di beni, o altre attività collegate, come la creazione di servizi di supporto all'attività amministrativo-contabile, fondamentali per scuole che si trovano a svolgere compiti del tutto nuovi nella gestione del personale, affidati in precedenza agli uffici dei provveditorati, che disponevano di personale esperto e specializzato nei diversi settori di competenza.
      Lo stato di disagio in quei settori in cui le singole scuole avvertono maggiore debolezza e minore preparazione si può fronteggiare solo ricercando soluzioni comuni.
      Se i consorzi sono oggi una realtà, le loro strutture sono ancora precarie e la loro gestione è affidata al lavoro volontario dei dirigenti che li rappresentano; ecco perché si sente il bisogno di una legge che li riconosca, li tuteli e dia loro una veste giuridica, bisogno al quale risponde la presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Gli istituti scolastici, al fine di realizzare l'autonomia scolastica, possono istituire o aderire a consorzi. La gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni sono disciplinati ai sensi dell'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto compatibili.
      2. Al consorzio di cui al comma 1 possono partecipare altri enti pubblici e associazioni, a condizione che siano autorizzati ai sensi della normativa vigente.
      3. I consorzi sono definiti «scolastici» quando le istituzioni scolastiche statali e paritarie rappresentano almeno il 51 per cento dei soci.
      4. In funzione del territorio i consorzi sono suddivisi nei seguenti cinque livelli: locali, provinciali, regionali, interregionali, nazionali.
      5. Solo i consorzi scolastici usufruiscono del personale e delle risorse garantiti dall'amministrazione scolastica statale e regionale, ai sensi di quanto previsto dalla presente legge.

Art. 2.

      1. I consorzi scolastici formulano e gestiscono progetti per l'innovazione, il miglioramento e la promozione di attività scolastiche i cui obiettivi sono difficilmente raggiungibili a livello di singola istituzione. In particolare, essi sviluppano l'ampliamento dell'offerta formativa con iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastici, favorendo l'assolvimento dell'obbligo formativo, raccordandosi per l'utilizzazione delle strutture e delle tecnologie, anche in orari

 

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extrascolastici, partecipando a programmi locali, provinciali, regionali, nazionali ed europei.

Art. 3.

      1. I consorzi scolastici sono enti privati istituiti con atto notarile e registrati alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Lo statuto di ogni consorzio deve prevedere i seguenti organi di gestione e le rispettive funzioni ad essi attribuite:

          a) l'assemblea dei soci;

          b) il consiglio direttivo;

          c) il presidente;

          d) il collegio dei revisori dei conti.

      2. Oltre allo statuto ogni consorzio scolastico deve essere dotato di un regolamento interno. Il regolamento disciplina l'organizzazione, le nomine e le competenze degli organi consortili di cui al comma 1, prevede la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio e indica la relativa quota annuale di partecipazione.

Art. 4.

      1. L'amministrazione scolastica centrale e periferica riconosce i consorzi scolastici quali interlocutori accreditati, senza la necessità di ulteriori requisiti, purché costituiti in conformità a quanto stabilito dalla presente legge.
      2. L'amministrazione scolastica centrale e periferica fornisce, altresì, ai consorzi scolastici il personale amministrativo, la cui assegnazione è di competenza del centro servizi amministrativi nel cui territorio è fissata la sede del consorzio. L'assegnazione delle unità di personale è effettuata in base ai seguenti parametri:

          a) il numero degli studenti e dei soci;

 

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          b) il numero degli istituti scolastici soci del consorzio;

          c) il fatturato complessivo delle attività realizzate con progetti scolastici.

Art. 5.

      1. L'amministrazione scolastica regionale e provinciale garantisce ai consorzi scolastici di livello locale e provinciale, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, esistenti nel territorio di sua competenza una percentuale pari al 10 per cento delle risorse attribuite alle istituzioni scolastiche presenti nel medesimo territorio.
      2. La distribuzione delle risorse prevista dal comma 1 è effettuata in base ai parametri di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 4.
      3. I consorzi scolastici rendicontano annualmente la gestione dei finanziamenti ricevuti ai sensi del comma 2 all'amministrazione scolastica interessata.

Art. 6.

      1. L'amministrazione scolastica centrale e periferica può utilizzare i consorzi scolastici quali supporti tecnici per il perseguimento dei propri fini istituzionali, affidando direttamente ad essi i progetti di sua competenza.

Art. 7.

      1. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge statale può prevedere l'istituzione di appositi consorzi scolastici obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi, eventualmente demandando la relativa attuazione alle leggi regionali.

Art. 8.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante

 

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corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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