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PDL 3011-3192-4668-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3011-3192-4668-A



 

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RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

presentata alla Presidenza il 22 settembre 2005

(Relatore: SANTORI)

sulle

PROPOSTE DI LEGGE

n. 3011, d'iniziativa dei deputati

VOLONTÈ, DORINA BIANCHI, ANNA MARIA LEONE,
MAZZONI, MANINETTI, PERETTI, DEGENNARO

Modifiche alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, recante norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici

Presentata l'11 luglio 2002


NOTA:   Per i testi delle proposte di legge nn. 3011, 3192 e 4668 si vedano i relativi stampati.
 

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n. 3192, d'iniziativa dei deputati

CORDONI, TURCO, MOTTA, POLLASTRINI, CHIAROMONTE, BOLOGNESI, BUFFO, DIANA, GASPERONI, GUERZONI, INNOCENTI, NIGRA, SCIACCA, TRUPIA, ABBONDANZIERI, CAPITELLI, COLUCCINI, DI SERIO D'ANTONA, GRIGNAFFINI, LABATE, LUCIDI, MAGNOLFI, RAFFAELLA MARIANI, MELANDRI, SERENI, ZANOTTI

Modifiche alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, recante norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici

Presentata il 25 settembre 2002

n. 4668, d'iniziativa dei deputati

GAZZARA, CAMPA, CAMINITI, CAPUANO, DI TEODORO, FRATTA PASINI, DANIELE GALLI, PERROTTA, ROSSO, SANTORI, SPINA DIANA, TABORELLI, VIALE, ZAMA

Modifiche alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, recante norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici

Presentata il 4 febbraio 2004

 

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Onorevoli Colleghi! - Il testo unificato delle proposte di legge Volontè n. 3011, Cordoni n. 3192 e Gazzara n. 4668 reca modifiche alle norme contenute nel capo III della legge 3 dicembre 1999, n. 493.
      La legge n. 493 ha istituito una assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici, al fine di tutelare contro il rischio di invalidità permanente le persone che svolgono esclusivamente attività di lavoro domestico e non sono iscritte ad altre forme obbligatorie di previdenza. L'obbligo di assicurazione riguarda le persone tra i 18 ed i 65 anni di età che svolgano, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, attività di lavoro domestico, cioè attività finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente ove dimora il nucleo familiare dell'interessato.
      L'assicurazione è gestita dall'INAIL, presso il quale è istituito un fondo autonomo speciale, con contabilità separata, al quale sovrintende un comitato composto dal Presidente e dal direttore generale dell'INAIL, dai rappresentanti dei ministeri del lavoro, dell'economia e della salute, nonché da sei rappresentanti delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
      Il premio a carico degli assicurati è fissato in euro 12,91 annui, non frazionabili, esenti da oneri fiscali.
      Le prestazioni erogate dal fondo sono limitate alle situazioni di inabilità permanente causate da infortuni domestici, con riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 33%, e consistono in una rendita, calcolata su una retribuzione convenzionale pari al minimale retributivo vigente per la gestione industriale dell'INAIL, rivalutata annualmente.
      Per valutare la portata della materia, basti ricordare che gli infortuni domestici mortali (o in ambienti di vita, secondo la terminologia dell'ISPESL) sono addirittura quantitativamente superiori agli infortuni mortali su strada, se calcolati sull'intera popolazione e non solo su chi effettua esclusivamente lavoro domestico (ossia sulla platea di soggetti obbligati all'iscrizione all'INAIL). Sebbene sia difficile disporre di dati certi, date le difficoltà che gli istituti di statistica incontrano nella rilevazione degli incidenti domestici, si tratta comunque di stime che pongono il legislatore dinanzi alla necessità di intervenire, con questa legge per un profilo risarcitorio e con campagne di informazione e sensibilizzazione per una corretta politica di prevenzione.
      In particolare, il testo unificato proposta dalla Commissione prevede:

          l'estensione dell'ambito dei rischi coperti dall'assicurazione alle ipotesi di morte;

          l'abbassamento del limite percentuale minimo di inabilità permanente al lavoro coperto dall'assicurazione;

          la modifica del limite massimo di età per l'iscrizione obbligatoria all'assicurazione;

          l'ampliamento della possibilità di fruire dell'esonero dal versamento del premio assicurativo per motivi di reddito (proposte di legge 3011 e 3192);

          la possibilità di modificare il premio assicurativo, per ora molto basso (pari a poco più di un euro al mese circa).

      In Commissione sono state respinte le proposte tendenti a estendere l'assicurazione

 

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alle ipotesi di inabilità temporanea. Si tratta di una materia molto delicata, innanzitutto sotto il profilo finanziario, ma anche sotto quello dei controlli contro eventuali abusi. Per il momento, dato il carattere ancora sperimentale dell'assicurazione obbligatoria, sembra preferibile accantonare questo tema. Va ricordato che solo da quest'anno la mancata iscrizione è sanzionata economicamente, per cui la legge sta, sotto certi aspetti, ancora muovendo i primi passi.
      Analogo ragionamento può essere fatto per l'assicurazione facoltativa, che probabilmente interesserebbe soprattutto chi voglia tutelarsi dalle inabilità temporanee.
      Nel corso dell'esame in sede referente si è proceduto per due volte all'audizione informale dei vertici dell'INAIL, nonché delle rappresentanti delle categorie interessate e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. Sul testo si è registrata un'amplissima convergenza, tanto è vero che gli unici emendamenti presentati sono rivolti ad una ulteriore estensione delle forme di garanzia per i lavoratori domestici. Del resto, è solo di pochi giorni fa la notizia che nei primi tre mesi del 2005 gli infortuni domestici denunciati all'INAIL sono stati 333, in linea con l'andamento degli primi quattro anni di vigenza della legge. Dall'entrata in vigore della norma (1o marzo 2001) sino al 31 marzo 2005 gli infortuni denunciati sono 4.290.
      Sotto il profilo finanziario, sono state presentate ben due relazioni tecniche. Purtroppo, la Commissione bilancio non si è potuta esprimere sul nuovo testo contenente la copertura finanziaria del provvedimento. È quindi possibile che l'articolo 7 sia oggetto di ulteriori perfezionamenti, partendo comunque dalla constatazione che le risorse provenienti dalla legge n. 493 del 1999 sono ampiamente sufficienti ad assicurare più ampie prestazioni per il lavoro domestico. Per consentire di adeguare la protezione assicurativa per le lavoratrici (e i lavoratori domestici), appare fondamentale una rapida approvazione delle misure approntate dalla XI Commissione, in modo da far fare alla legge in materia un primo significativo salto di qualità dopo la fase di diffusione della notizia sull'obbligo di assicurazione e di sperimentazione della disciplina.

SANTORI, Relatore.


 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

         Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3011 Volontè ed abbinate, recante «Modifiche alla normativa sull'assicurazione contro gli infortuni domestici»,

            rilevato, sotto il profilo della ripartizione della competenza legislativa tra lo Stato e le regioni, che le disposizioni recate dal provvedimento in esame appaiono riconducibili alla materia della «previdenza sociale», la cui disciplina è riservata, dalla lettera o) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE

 

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Testo unificato della Commissione

Modifiche alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, recante norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici

Art. 1.
(Estensione della disciplina assicurativa).

      1. All'articolo 6, comma 1, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, le parole: «per invalidità permanente derivante» sono sostituite dalle seguenti: «per morte o per invalidità permanente derivanti».

Art. 2.
(Assicurazione in caso di morte).

      1. All'articolo 7, comma 1, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, le parole: «per invalidità permanente derivante» sono sostituite dalle seguenti: «per morte o per invalidità permanente derivanti».

Art. 3.
(Estensione del limite di età).

      1. All'articolo 7, comma 3, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, le parole: «65 anni» sono sostituite dalle seguenti: «70 anni».

Art. 4.
(Estensione dell'inabilità risarcibile).

      1. All'articolo 7, comma 4, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, le parole: «una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 33 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «la morte o una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 26 per cento».

 

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Art. 5.
(Estensione dei casi di esonero dal pagamento del premio).

      1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, è sostituito dal seguente:

      «2. Il premio di cui al comma 1 è a carico dello Stato per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, i quali siano in possesso di entrambi i requisiti sottoindicati:

          a) titolarità di redditi lordi propri su base annua pari o inferiori al limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

            b) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo sia pari o inferiore al limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448».

Art. 6.
(Rendita per i superstiti).

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, è inserito il seguente:

      «2-bis Qualora dall'infortunio derivi la morte del soggetto assicurato, spetta ai superstiti una rendita da corrispondere ai sensi di quanto disposto dall'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni».

Art. 7.
(Disposizioni finanziarie).

      1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato:

          a) per gli articoli 1, 2 e 6, in 122.000 euro per il 2005, in 286.000 euro per il 2006, in 458.000 euro per il 2007 e in 531.000 euro a decorrere dal 2008;

 

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          b) per l'articolo 3, in 225.000 euro a decorrere dal 2005;

          c) per l'articolo 4, in 96.000 euro per il 2005, in 225.000 euro per il 2006, in 360.000 euro per il 2007 e in 496.000 euro a decorrere dal 2008;

          d) per l'articolo 5, in 1.782.000 euro a decorrere dal 2005.

      2. Al complessivo onere di cui al comma 1, valutato in 2.225.000 euro per il 2005, 2.518.000 euro per il 2006, 2.825.000 euro per il 2007 e 3.034.000 euro a decorrere dal 2008, si provvede a valere sulle risorse previste con lo stanziamento di cui all'articolo 12 della legge 3 dicembre 1999, n. 493.
      3. II Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure correttive di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredate da apposite relazioni illustrative.
      4. II Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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