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PDL 6070

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6070



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GAZZARA

Disposizione in materia di regime fiscale degli enti previdenziali privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie

Presentata il 13 settembre 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Le casse di previdenza dei professionisti (1.600.000 iscritti agli albi professionali) sono definite dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, «enti senza fini di lucro» che hanno la finalità istituzionale di raccogliere e di gestire i contributi nonché di perequare e di erogare le prestazioni pensionistiche dei loro iscritti. Esse devono assicurare l'equilibrio finanziario attraverso la buona ed efficiente gestione del proprio patrimonio, non avvalendosi, per espresso divieto di legge, di alcun contributo statale. Nonostante queste premesse, la vigente normativa fiscale equipara ingiustificatamente la tassazione delle casse professionali a quella delle persone fisiche, con applicazione dell'imposta sul reddito delle società (IRES) sulle singole categorie reddituali.
      Ma l'ulteriore aspetto pregiudizievole è che i rendimenti finanziari delle risorse costituite dai contributi versati dagli iscritti, nonostante la loro natura e finalità, dichiaratamente previdenziali, sono soggetti al «capital gain» (al 12,50 per cento) o all'IRES, come nel caso di dividendi societari.
      Questa anomala situazione è resa addirittura intollerabile se collegata all'ordinaria tassazione prevista in capo al pensionato (che va fino al 45 per cento del reddito da pensione!), fruitore finale delle prestazioni previdenziali garantite dall'ente. È evidente, a questo punto, che una tale situazione normativa crea un'in
 

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giustificata duplicazione dell'imposta che colpisce sostanzialmente lo stesso ammontare del reddito, prima in capo alla cassa professionale e poi, al momento dell'erogazione della pensione, in capo ai pensionati.
      Lo scenario appena delineato è proprio quello che il nostro legislatore si è preoccupato, giustamente, di evitare nell'introdurre la più recente normativa in tema di fondi di pensione, improntata al principio della non duplicazione dell'imposizione fiscale con detassazione delle rendite finanziarie già sottoposte, in seno al fondo pensione, ad autonoma fiscalizzazione.
      La giusta preoccupazione del legislatore nei confronti dei fondi pensione, che si alimentano con i soli contributi versati dagli iscritti e con i relativi proventi finanziari derivanti dagli stessi, non è stata, purtroppo, accompagnata, fino ad ora, da una analoga attenzione nei confronti degli enti previdenziali dei liberi professionisti. La struttura di tali enti è, infatti, per molti versi, assimilabile a quella dei fondi pensione sia per le modalità di finanziamento (contributi degli iscritti e proventi finanziari derivanti dagli stessi), sia per l'obbligo di legge di costituire cospicue riserve patrimoniali a garanzia dei futuri trattamenti pensionistici da erogare.
      Appare quantomeno singolare costringere gli enti previdenziali dei liberi professionisti ad accumulare ingenti patrimoni per garantire gli equilibri finanziari futuri e assoggettarli, poi, a regimi fiscali particolarmente onerosi e, addirittura, duplicati (a monte, sui rendimenti finanziari del capitale dell'ente, e, a valle, sull'intera pensione erogata ai professionisti interessati).
      Anche sotto il profilo costituzionale, peraltro, appare indiscutibile che il rendimento della gestione previdenziale e il trattamento pensionistico non possano essere sottoposti a una imposizione tributaria che comprometta la loro funzione solidaristica endocategoriale.
      Nel momento in cui si parla di una sostanziale riduzione dell'aliquota, attualmente stabilita nella misura dell'11 per cento, applicata ai rendimenti dei fondi pensione, risulterebbe quanto meno singolare mantenere un regime fiscale «vessatorio» nei confronti delle casse di previdenza private dei liberi professionisti.
      Merita, quindi, una attenta valutazione la presente proposta di legge che reca norme per equiparare in modo sostanziale il regime fiscale degli enti di previdenza privati a quello dei fondi pensione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I redditi derivanti dai patrimoni mobiliari e immobiliari di proprietà degli enti previdenziali privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie usufruiscono dello stesso regime tributario previsto dagli articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni.


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