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PDL 6076

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6076



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ROTUNDO, RIA

Disposizioni in materia di sgravi contributivi per le imprese
firmatarie di contratti di riallineamento retributivo

Presentata il 13 settembre 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La normativa che consentiva alle aziende meridionali di emergere gradualmente dal sommerso, aderendo a speciali «contratti di riallineamento retributivo», che prevedevano una graduale applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro fino ad arrivare al 100 per cento della retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, risale al 1988.
      Fin da allora, migliaia di aziende, soprattutto nelle province di Lecce e di Brindisi, hanno aderito ai contratti provinciali di riallineamento retributivo sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni datoriali. Il settore che ha visto la più importante adesione è stato il tessile - abbigliamento - calzaturiero e, solo successivamente, tali accordi sono stati estesi a quasi tutti gli altri settori, sia artigiani che industriali.
Grazie all'impegno dei datoriali e delle organizzazioni sindacali, si è avviato un processo, graduale e continuo, di emersione dal lavoro nero in un territorio in cui, fino a quel momento, i diritti dei lavoratori e le regole in generale erano stati, in moltissimi casi, completamente ignorati.
      Abbiamo assistito alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro, al versamento dei contributi, seppur in maniera ridotta da parte delle aziende.
      Grazie a questo processo di regolarizzazione anche le condizioni di lavoro sono profondamente mutate, vigendo, finalmente, il rispetto del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e di tutta la normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
      La normativa di riferimento sui contratti di riallineamento retribuito negli
 

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anni si è andata evolvendo e modificando fino ad arrivare al decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che all'articolo 5, comma 1, così recita «Ai predetti accordi (di riallineamento retribuito) è riconosciuta validità pari a quella attribuita ai contratti nazionali di riferimento quale requisito per l'applicazione a favore delle imprese di tutte le normative nazionali e comunitarie».
      È da sottolineare che tale passaggio non è mai stato modificato da alcuna delle successive leggi che sono intervenute in materia.
      L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nel frattempo è intervenuto con una serie di circolari, confondendo probabilmente due diversi istituti:

          1) incentivazione alla nuova occupazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

          2) agevolazione premiale, per le aziende in gradualità, che avessero portato a termine detto accordo (norma peraltro già abrogata dal legislatore).

      Di fatto, accade che oggi, a distanza di anni, l'INPS richiede alle aziende, che erano in gradualità, la restituzione dello sgravio triennale di cui all'articolo 3 della legge n. 448 del 1998, perché le stesse non applicavano il contratto collettivo nazionale di lavoro, il tutto ignorando il citato articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 510 del 1996.
      Inoltre l'INPS, sempre secondo quanto espresso in alcune sue circolari, ritiene che il contratto di riallineamento retributivo non possa essere applicato in aziende sorte dopo la data di stipula degli accordi provinciali. Ciò provoca dei danni incalcolabili a centinaia di aziende, specie del settore tessile-abbigliamento-calzaturiero, dove i contratti di riallineamento retributivo sono più vecchi e dove si viene, quindi, a creare disparità di fatto fra aziende dello stesso territorio, operanti nel medesimo settore.
      Tale situazione danneggia proprio quelle aziende che hanno deciso di avviare il percorso della legalità e non hanno preferito piuttosto operare nel sommerso, così come è accaduto in altre zone del Mezzogiorno dove, in pratica, tale strumento è stato ignorato, preferendo le aziende non in regola proseguire con l'arte del «tirare avanti».
      Occorre, quindi, porre definitivamente fine al capitolo degli accordi di riallineamento retributivo (gradualità) e consentire alle aziende sopravvissute di operare e possibilmente di svilupparsi, salvaguardando numerosissimi posti di lavoro, dando la giusta interpretazione alla normativa ossia a quella letteralmente prevista nel già citato articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 510 del 1996.
      Ovviamente, è indispensabile porre fine anche alla deleteria discriminazione delle aziende sorte dopo la stipula degli accordi provinciali di riallineamento ritenendo, una volta per tutte, validi gli accordi da esse recepiti.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Gli sgravi triennali previsti dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, concessi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in favore delle imprese che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, hanno sottoscritto contratti di riallineamento retributivo sono riconosciuti validi e legittimi a tutti gli effetti di legge e non danno luogo ad alcun diritto di restituzione al medesimo Istituto, in quanto ai predetti accordi è riconosciuta validità pari a quella attribuita ai contratti collettivi nazionali di lavoro.


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