Frontespizio Relazione Progetto di Legge Allegato

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 6073

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6073



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RAMPONI

Istituzione della Croce d'onore per meriti umanitari

Presentata il 13 settembre 2005


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Il nostro Paese ha assunto a livello internazionale un ruolo di grande rilievo in campo umanitario, grazie alla generosa e instancabile opera compiuta da migliaia di cittadini italiani che, pur lavorando in ambiti diversi (sanitario, religioso, pubblica amministrazione, eccetera) e con diverse responsabilità, forniscono ogni giorno un contributo concreto alla diffusione della cultura della solidarietà quale fondamento della convivenza civile.
      Nei confronti di queste persone, che mettono quotidianamente a rischio la loro stessa incolumità fisica in favore dei più deboli, lo Stato ha quindi un enorme debito di riconoscenza a cui è doveroso in qualche modo rendere pubblica testimonianza.
      A tale fine, la presente proposta di legge prevede l'attribuzione di un titolo onorifico, la Croce d'onore per meriti umanitari, a tutti i cittadini italiani che sono deceduti ovvero hanno subìto un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, in conseguenza dello svolgimento all'estero di attività di alto valore umanitario.
      La Croce d'onore è attribuita con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro degli affari esteri e non pregiudica la concessione di altre o diverse ricompense riferite allo stesso fatto.
      Nel caso di conferimento alla memoria, la Croce d'onore è attribuita al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli, ai genitori, ai fratelli e alle sorelle, ovvero, in assenza dei parenti indicati, al comune di residenza dell'insignito.
      Per l'attuazione di tali disposizioni è autorizzata la spesa di 7.000 euro a decorrere dall'anno 2005 e il relativo onere è posto a carico dell'accantonamento del «Fondo speciale» di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri.
 

Pag. 2


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della Croce d'onore
per meriti umanitari).

      1. È istituita la Croce d'onore per meriti umanitari per i cittadini italiani che sono deceduti ovvero hanno subìto un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa in conseguenza dello svolgimento all'estero di attività di alto valore umanitario.
      2. La Croce d'onore per meriti umanitari è attribuita con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro degli affari esteri e ha le caratteristiche indicate nell'allegato 1 alla presente legge.
      3. Nel caso di conferimento alla memoria, la Croce d'onore di cui al comma 1 è attribuita al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli, ai genitori, ai fratelli e alle sorelle, ovvero, in assenza dei parenti indicati, al comune di residenza dell'insignito.
      4. Per l'accertamento del decesso ovvero dell'invalidità permanente prevista al comma 1 del presente articolo si applica l'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.
      5. Il conferimento della Croce d'onore per meriti umanitari non pregiudica la concessione di altre o diverse ricompense riferite allo stesso fatto.
      6. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 7.000 euro a decorrere dall'anno 2005.

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'articolo 1, comma 6, si provvede mediante corrispondente

 

Pag. 3

riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

torna su
 

Pag. 4

Allegato 1
(articolo 1, comma 2)

        Croce: in oro con attacco a nastro, del diametro di 40 millimetri e del peso di 25 grammi, riporta sulla fronte, al centro, una colomba, recante nel becco un ramoscello d'ulivo, e ai lati la scritta: «Pro Humanitate»; sul retro, al centro, le lettere: «R.I.» sovrapposte ed intrecciate.
        La Croce è appesa a un nastro di seta di 37x52 millimetri con, in verticale in sequenza, i colori della bandiera nazionale italiana (verde, bianco e rosso), affiancati a sinistra da una banda di colore azzurro e a destra da una banda di colore bianco.
        Nastrino: riporta, in identica sequenza, gli stessi colori del nastro della Croce.
        Diploma: riporta i dati anagrafici dell'insignito, nonché il luogo e la data dell'evento per il quale la Croce è stata concessa.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge Allegato
torna su