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PDL 6032

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6032



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZUIN

Interventi per la salvaguardia e lo sviluppo delle isole minori
della laguna di Venezia

Presentata il 27 luglio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Nella laguna di Venezia vi sono ben 34 isole minori di cui 22 sono da tempo in uno stato di abbandono e degrado. La presente proposta di legge intende disporre una serie di norme al fine di mettere in moto una rivitalizzazione economica e sociale delle isole minori, attraverso una serie di interventi mirati alla salvaguardia, alla tutela e allo sviluppo dell'intera area lagunare veneta.
      La finalità pertanto è quella, attraverso la valorizzazione dell'identità culturale e ambientale, unitamente al rilancio del settore dell'industria e dell'artigianato (rappresentati tra l'altro dalla celebre, in tutto il mondo, lavorazione del vetro artistico di Murano e dai merletti di Burano), dell'agricoltura e del turismo sostenibile, di promuovere attraverso iniziative e piani di intervento, sia pubblico che privato, la valorizzazione non solo del ruolo di Venezia, ma anche del suo hinterland lagunare quale soggetto fondamentale dell'area mediterranea.
      Attualmente infatti alcune delle isole minori, specie quelle di dimensioni più ridotte della laguna di Venezia, versano in condizioni di degrado fisico e ambientale e da qui nasce l'esigenza di un adeguato approccio sistematico verso la soluzione di tutte le complesse problematiche connesse all'intera area lagunare veneta. Questo consiglia di predisporre un piano unitario e globale di interventi che definisca adeguati programmi di salvaguardia e di rilancio, le priorità per la realizzazione dei medesimi programmi, nonché le risorse finanziarie per attuarli.
      Un programma di interventi, quindi, che indirizzi la globalità delle risorse disponibili verso interventi volti in particolare alla difesa di queste isole dagli effetti negativi del moto ondoso, al recupero dal punto di vista ambientale delle stesse, nonché alla realizzazione delle opere igienico-sanitarie
 

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e di depurazione e al rilancio delle attività economiche compatibili.
      Una particolare attenzione è da dedicare al sostegno dei trasporti da e per le isole minori.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge stabilisce i princìpi e le finalità, promuovendo e finanziando specifici interventi volti a tutelare la specificità culturale, artistica, economica e ambientale delle isole della laguna e a favorire il rilancio socio-economico. Il comma 2 prevede che la regione Veneto destini il contributo finanziario dello Stato, pari a 30 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2006, al fine di promuovere le predette iniziative, coinvolgendo anche soggetti privati.
      L'articolo 2, che rappresenta il caposaldo della presente proposta di legge, definisce i contenuti del piano di intervento per il sostegno e il rilancio delle isole minori della laguna di Venezia. Vengono infatti elencati una serie di interventi mirati, al fine di consentire la soluzione delle complesse problematiche che caratterizzano l'area lagunare.
      L'articolo 3 stabilisce che i comuni di Venezia, di Cavallino-Treporti e di Chioggia presentino annualmente alla regione Veneto un piano di interventi a favore delle isole della laguna di Venezia. Tale piano, partendo dallo stato attuale delle singole isole, indica gli interventi proposti, nonché le misure economiche e sociali che si ritiene necessario attuare. Il comma 2 precisa che il piano di interventi si intende esteso anche ai soggetti privati, i quali, attraverso gli enti locali interessati, possono promuovere e sviluppare iniziative e programmi, nonché la realizzazione di opere volte a salvaguardare e a valorizzare le isole minori. Infine è previsto che la regione Veneto provveda annualmente alla ripartizione dei finanziamenti tra i comuni interessati in relazione ai piani di interventi, presentati e ritenuti validi.
      L'articolo 4 prevede un contributo finanziario pari a 5 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2006 al fine di consentire un adeguato sostegno per i gestori del servizio di trasporto pubblico di persone e cose da e per le isole minori della laguna veneta.
      Infine, l'articolo 5 detta le norme di copertura finanziaria del provvedimento.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi e finalità).

      1. La presente legge è finalizzata a garantire la salvaguardia fisica e ambientale delle isole minori della laguna di Venezia nonché a promuovere e a finanziare il loro sviluppo socio-economico, attraverso una serie di specifici interventi che assicurino la tutela della specificità culturale, storico-artistica, economica e ambientale della laguna di Venezia.
      2. A decorrere dall'anno 2006 lo Stato eroga alla regione Veneto un contributo finanziario di 30 milioni di euro annui integralmente destinato alle isole minori della laguna di Venezia. A valere su tale contributo la regione Veneto provvede a finanziare le iniziative e i programmi definiti nel piano di interventi di cui all'articolo 2, di carattere sia pubblico che privato, finalizzati a contribuire alla tutela fisica, ambientale, paesaggistica e storico-artistica nonché al rilancio socio-economico delle isole minori della laguna di Venezia.

Art. 2.
(Finalità del piano di interventi).

      1. Per la salvaguardia e lo sviluppo delle isole minori della laguna di Venezia ai sensi dell'articolo 1, è predisposto un piano di interventi destinato in particolare:

          a) al riequilibrio idrogeologico delle isole lagunari;

          b) alla tutela dell'ecosistema ambientale;

          c) ad assicurare adeguate condizioni di gestione delle emergenze sanitarie in

 

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tema di primo soccorso e comunque a tutela della salute dei cittadini in generale anche prevedendo la realizzazione di apposite strutture sanitarie e assistenziali;

          d) al recupero dei beni culturali e ambientali, nonché alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale, archeologico e architettonico;

          e) allo sviluppo delle attività industriali compatibili e dell'artigianato e, in particolare, del vetro artistico e del merletto;

          f) all'adeguato aggiornamento degli strumenti urbanistici;

          g) a sviluppare i sistemi di trasporto marittimi e terrestri;

          h) ad adeguare, anche con innovative tecniche di attivazione, gli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, fognari e di depurazione delle acque e degli scarichi a mare;

          i) a salvaguardare la flora e la fauna locali;

          l) a regolamentare il flusso turistico in ragione delle capacità ricettive e della salvaguardia ambientale;

          m) a introdurre ulteriori agevolazioni relative ai trasporti marittimi per le isole minori a favore sia dei residenti sia dei turisti;

          n) a garantire i servizi essenziali o comunque a favorire metodologie tecnologicamente avanzate per la creazione degli stessi sul posto;

          o) a ricostruire i marginamenti lagunari;

          p) allo sviluppo dell'attività dell'acquacoltura, delle attività di conservazione e di trasformazione dei prodotti ittici ed agricoli, nonché delle attività marinare locali, della pesca, della maricoltura e della cantieristica.

 

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Art. 3.
(Attuazione del piano di interventi).

      1. I comuni di Venezia, di Cavallino-Treporti e di Chioggia presentano annualmente alla regione Veneto un piano di interventi a favore delle isole minori della laguna di Venezia, predisposto in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2. Tale piano deve indicare lo stato delle singole isole, gli obiettivi di salvaguardia e di sviluppo e le ulteriori misure economiche e sociali ritenute necessarie per conseguirli.
      2. Il piano di interventi si intende esteso ai soggetti privati che, attraverso gli enti locali interessati, possono promuovere e sviluppare iniziative e programmi nonché la realizzazione di opere volte a salvaguardare e a rilanciare le isole minori della laguna di Venezia.
      3. La regione Veneto provvede annualmente alla ripartizione dei finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 2, tra i comuni interessati in relazione ai piani di interventi presentati e ammessi al beneficio nonché al loro stato di effettiva attuazione.

Art. 4.
(Contributo per il servizio
di trasporto pubblico).

      1. Al fine di consentire un adeguato sostegno e potenziamento del trasporto marittimo di persone e cose da e per le isole minori della laguna di Venezia, è disposto un contributo di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 in favore dei gestori del medesimo servizio pubblico di trasporto per le isole citate.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 35 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, si provvede

 

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mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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