Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 6041

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6041



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FONTANA

Disposizioni in materia elettorale

Presentata il 28 luglio 2005


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intervenendo sulla normativa vigente in materia elettorale è volta a modificare il quadro normativo e in particolare la costituzione della Commissione elettorale nei comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti e la nomina degli scrutatori.
      La proposta di legge aumenta la trasparenza nelle operazioni di scrutinio dei voti.
      Con l'articolo 1 si prevede che la Commissione elettorale sia l'Ufficio elettorale che nei comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti può delegare le funzioni di Ufficio elettorale al segretario comunale o ad un funzionario del comune. Ogni delegazione e revoca deve essere approvata dal prefetto.
      Con l'articolo 2, che abroga gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, si prevede che la Commissione elettorale comunale proceda alla nomina degli scrutatori in numero pari a quello occorrente tra gli elettori di entrambi i sessi che siano idonei alle funzioni di scrutatore e proceda alla nomina di ulteriori scrutatori che abbiano gli stessi requisiti, i quali sono chiamati a sostituire gli scrutatori in caso di eventuale rinuncia o impedimento. Qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti della Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio. Alla nomina degli scrutatori si procede all'unanimità. Qualora la nomina non sia fatta all'unanimità dai componenti della Commissione elettorale, ciascun membro della Commissione elettorale vota per due nomi e si considerano eletti coloro che hanno ottenuto il maggiore numero di voti; in caso di parità è proclamato eletto il più anziano di età. Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo possibile e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente
 

Pag. 2

le elezioni, notifica agli scrutarori l'avvenuta nomina.
      L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire gli impediti.
      L'articolo 3 prevede l'abrogazione della lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, che prevede che i candidati devono essere residenti ed elettori nella relativa ripartizione.
      Si tratta pertanto di disposizioni giuste e eque che rivedono il sistema normativo di designazione degli scrutatori.
      Ogni anno si verificano migliaia di rinunce (nell'ordine del 40 per cento) che molto spesso impediscono la regolare costituzione e il funzionamento dei seggi. Per queste ragioni, le modifiche proposte intendono ovviare a tali inconvenienti, assicurando la massima trasparenza e coerenza con il sistema di voto unitamente ad una maggiore motivazione dei cittadini chiamati a svolgere questo importante servizio presso i seggi elettorali.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Costituzione della Commissione elettorale nei comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti).

      1. L'articolo 4-bis del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

      «Art. 4-bis. - 1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico.
      2. In ciascun comune l'Ufficio elettorale è la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15.
      3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti la Commissione elettorale può delegare e revocare le funzioni di Ufficio elettorale al segretario comunale o ad un funzionario del comune. Ogni delegazione e revoca di funzioni di Ufficio elettorale deve essere approvata dal prefetto».

      2. All'articolo 12, primo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, le parole: «nei comuni con popolazione pari o superiore a 15 mila abitanti,» sono soppresse.
      3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale comunale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è costituita non oltre il quarantancinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Pag. 4

Art. 2.
(Nomina degli scrutatori).

      1. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, sono abrogati.
      2. Dopo l'articolo 20 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 20-bis. - 1. Tra il venticinquesimo giorno e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

          a) alla nomina degli scrutatori in numero pari a quello occorrente, tra gli elettori di ambo i sessi del comune che siano idonei alle funzioni di scrutatore, purché abbiano assolto gli obblighi scolastici;

          b) alla nomina di ulteriori scrutatori, che abbiano i requisiti di cui alla lettera a), i quali sono disposti, secondo la successione con la quale sono chiamati, a sostituire gli scrutatori nominati ai sensi della citata lettera a); in caso di eventuale rinunzia o impedimento di questi, qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale comunale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio.

      2. Alla nomina degli scrutatori di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si procede all'unanimità. Qualora la nomina non sia fatta ad unanimità, ciascun membro della Commissione elettorale comunale vota due nomi e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggiore numero di

 

Pag. 5

voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
      3. Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo possibile e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire gli impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1. In questo caso la nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni.
      4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle votazioni per l'elezione del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, degli organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle amministrazioni provinciali e delle città metropolitane e per lo svolgimento dei referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione».

Art. 3.
(Circoscrizione estero).

      1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è abrogata.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su