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PDL 6021

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6021



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PORCU

Disciplina della figura professionale del «formatore musicale» per l'insegnamento musicale rivolto a persone con inabilità fisica o psicofisica

Presentata il 25 luglio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende introdurre una nuova figura professionale, denominata «formatore musicale», che per specifiche e maturate competenze derivanti sia dai titoli di studio che da attività svolte, possa dedicarsi all'insegnamento musicale rivolto a soggetti con inabilità fisica o psicofisica, che non siano in grado di affrontare il percorso formativo previsto dai conservatori statali e pareggiati per il conseguimento del relativo diploma.
      Si chiarisce che l'attività proposta non rientra nell'ambito della musicoterapia, sia per i diversi obiettivi che essa persegue, sia per il diverso tipo di attività. Anche se le due discipline (formazione musicale e musicoterapia) possono perseguire parallelamente determinati obiettivi in un'ottica di reciproca collaborazione, esse restano, proprio per il modus operandi di approccio disciplinare, due attività distinte. Peraltro non è ammesso all'attività di insegnamento chi sta esercitando l'attività di musicoterapia essendo quest'ultima una disciplina differente e distinta per approccio alla disabilità. La musicoterapia è una disciplina di tipo terapeutico-riabilitativo e la musica e gli altri elementi musicali (suoni, ritmo e altri) sono utilizzati come mezzo per facilitare la relazione, la comunicazione, la motricità, l'espressione con finalità di maggiore benessere fisico e mentale.
      La formazione musicale invece si propone di far acquisire abilità e competenze specifiche musicali relative all'apprendimento della notazione, allo studio della
 

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tecnica dello strumento e all'esecuzione concertistica.
      In questo tipo di attività formativa è auspicabile che il formatore musicale proceda parallelamente ad altri interventi effettuati sul disabile da esperti professionisti specializzati nell'ambito della terapia (psicologi, medici, assistenti educatori, insegnanti di sostegno e altre figure competenti) in un'ottica di sinergia, che elabori un progetto di crescita globale della persona con handicap che influisca positivamente sul suo benessere psicofisico.
      Nell'attività formativa determinante è il coinvolgimento attivo del genitore o del familiare del soggetto inabile che può partecipare e assistere alle lezioni musicali oltre che seguire il proprio figlio o parente a casa nell'apprendimento della musica.
      Compito essenziale e indissolubile del formatore musicale è la preparazione dei soggetti inabili al fine della loro esibizione in concerti pubblici, tenendo conto dei diversi gradi di difficoltà fisica o mentale nell'approccio allo studio della musica.
      I requisiti necessari per la creazione della figura del formatore musicale sono pertanto:

          a) titoli di studio: diploma di strumento conseguito presso un conservatorio statale o pareggiato. Verrà insegnata al soggetto disabile la tecnica dello strumento per il quale si è in possesso del relativo diploma. Per essere ammessi all'insegnamento della tastiera elettronica o dell'organo, occorre essere in possesso del diploma in pianoforte o di organo;

          b) titoli preferenziali:

              1) un secondo titolo di studio (diploma di scuola media superiore, laurea o titoli equipollenti) o titoli di frequenza presso scuole di perfezionamento musicale post-diploma di rilevanza nazionale o internazionale;

              2) l'attività concertistica svolta e i curricula artistici conseguiti;

              3) le esperienze professionali e di volontariato maturate nell'ambito del sociale.

      L'insegnamento è individuale, tranne che per il diploma relativo a discipline musicali che prevedano un'attività di gruppo. L'attività di insegnamento prevede tre momenti distinti:

          I) attività didattica di apprendimento: riguarda l'utilizzo del linguaggio sonoro della musica e dei suoi codici, denominato «notazione» e lo sviluppo dell'apprendimento mnemonico (quest'ultimo rivolto soprattutto a soggetti non vedenti o ipovedenti o con patologie di medio-grave ritardo mentale) in una prospettiva preventiva e formativa; è fatto divieto in maniera assoluta dell'uso di strumenti e di metodi alternativi al linguaggio corrente o facilitativi;

          II) l'attività concertistica: fa parte integrante del processo di sviluppo cognitivo e di valorizzazione della persona inabile; è consentito l'affiancamento all'esecutore dell'insegnante durante il concerto utilizzando metodi che possano permettere una corretta esecuzione del brano;

          III) attività collaterali.

      Sono inoltre richiesti per poter accedere al titolo di formatore musicale a persone con inabilità fisica o psicofisica:

          a) tre anni di stage in forma di volontariato presso una struttura specializzata nell'insegnamento musicale a persone inabili, in accordo anche con altre organizzazioni culturali e sociali del pubblico e del privato;

          b) il superamento di una o più prove valutative annuali con un esame finale. La valutazione sarà determinata essenzialmente in base alla capacità percentuale di realizzo di quanto descritto e riguarderà pertanto:

              1) il/i metodo/i di insegnamento applicato/i;

              2) gli obiettivi conseguiti relativi alla capacità di apprendimento del soggetto disabile e all'attività concertistica svolta.

 

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      Nella disciplina di formatore musicale, oltre alle attività di base descritte - apprendimento della musica attraverso la notazione musicale e l'uso della memoria, preparazione dell'allievo inabile a effettuare esibizioni in concerti pubblici - rientrano anche attività collaterali che possono essere svolte coinvolgendo anche la persona inabile, quali:

          1) la produzione di opere e di composizioni musicali originali;

          2) la produzione di testi poetici per composizioni musicali;

          3) la produzione di testi e di opere sulla storia della musica;

          4) la programmazione di saggi e di manifestazioni concertistiche e culturali attraverso l'organizzazione degli eventi e la creazione di locandine, programmi e inviti, presentazioni.

      L'attività individualizzata del formatore musicale sarà riconosciuta, sia all'interno di strutture specializzate culturali, che all'interno di strutture ricreative e sociali di tipo pubblico e privato. L'accesso a collaborazioni con i conservatori e con le strutture private, pubbliche (come le scuole statali di ogni ordine e grado) e sociali (cooperative sociali) non specializzate in attività di formazione musicale, potrà avvenire con il formatore medesimo, ovvero tramite accordo con organizzazioni «specializzate» e certificate nel campo dell'insegnamento individuale della musica a persone con inabilità fisica o psicofisica.
      Le strutture culturali e sociali pubbliche e private nonché le scuole statali e private di ogni ordine e grado possono avvalersi delle attività delle organizzazioni iscritte all'albo di cui all'articolo 7 ai fini della formazione musicale.
      Il formatore musicale sceglierà uno o più allievi, che hanno seguito un iter di studio pluriennale, per farli accedere a collaborare all'insegnamento della musica, alla gestione e alla segreteria organizzativa della attività musicale partecipando attivamente al funzionamento dell'organizzazione culturale. Costituirà titolo preferenziale la domanda del soggetto con inabilità fisica o psicofisica se viene garantito, nei limiti delle proprie capacità, un coinvolgimento diretto del familiare, o di chi ne fa le veci, sia durante la lezione che a casa, a sostegno dello studio musicale, che inoltre partecipi attivamente alle trasferte concertistiche e mostri entusiasmo e disponibilità nell'attività organizzativa.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge ha la finalità di istituire e di regolamentare la figura professionale del «formatore musicale», definita ai sensi dell'articolo 2.

Art. 2.
(Definizione).

      1. Agli effetti della presente legge è definito «formatore musicale» chi si dedica all'insegnamento musicale rivolto a persone con inabilità fisica o psicofisica, che non sono in grado di seguire il percorso formativo previsto dai conservatori statali e pareggiati per il conseguimento del relativo diploma.

Art. 3.
(Compiti istituzionali).

      1. Il formatore musicale si occupa della formazione musicale delle persone con inabilità fisica o psicofisica facendo loro acquisire abilità e competenze specifiche relative all'apprendimento della notazione e allo studio della tecnica dello strumento.
      2. Obiettivo primario della formazione musicale di cui al comma 1 è garantire alle persone inabili una idonea preparazione al fine della loro esibizione in concerti pubblici, tenendo conto dei diversi gradi di difficoltà fisica, mentale o psicofisica nell'approccio allo studio della musica e all'esecuzione musicale.

 

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Art. 4.
(Requisiti professionali).

      1. Per poter accedere alla qualifica di formatore musicale dei soggetti con inabilità fisica o psicofisica sono richiesti i seguenti requisiti:

          a) il possesso di un diploma, conseguito presso un conservatorio statale o pareggiato, dello strumento oggetto di insegnamento all'allievo. Per l'insegnamento della tastiera elettronica o dell'organo è richiesto il diploma in pianoforte o in organo. Sono titoli preferenziali:

              1) un secondo titolo di studio o titoli di frequenza presso scuole di perfezionamento musicale post-diploma di rilevanza nazionale o internazionale;

              2) l'attività concertistica svolta e i curricula artistici conseguiti;

              3) le esperienze professionali e di volontariato maturate nell'ambito del sociale;

          b) tre anni di stage in forma di volontariato presso una struttura specializzata nell'insegnamento musicale a persone inabili, in accordo anche con altre organizzazioni culturali e sociali del pubblico e del privato, definite specializzate ai sensi dell'articolo 6;

          c) il superamento di una o più prove valutative annuali con un esame finale che tenga conto del metodo di insegnamento applicato, degli obiettivi conseguiti in relazione alla capacità di apprendimento della persona inabile e dell'attività concertistica svolta;

          d) disponibilità a impegnare almeno 25 ore settimanali per l'insegnamento di base della notazione e della tecnica strumentale;

          e) capacità e creatività di organizzare e di proporre eventi concertistici provvedendo anche alla pubblicità e alla promozione dell'evento.

 

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Art. 5.
(Formazione).

      1. L'insegnamento svolto dal formatore musicale è di tipo individuale, tranne che per il diploma relativo a discipline musicali che prevedono un'attività di gruppo. Tale insegnamento è costituito da tre attività distinte:

          a) attività didattica di apprendimento: utilizzo del linguaggio sonoro della musica e dei suoi codici, denominato «notazione», e sviluppo dell'apprendimento mnemonico. È vietato l'uso di strumenti e di metodi alternativi al linguaggio corrente o facilitativi;

          b) attività concertistica: fa parte integrante del processo di sviluppo cognitivo e di valorizzazione della persona inabile. È consentito l'affiancamento all'esecutore dell'insegnante durante il concerto utilizzando metodi che permettano una corretta esecuzione del brano;

          c) attività collaterali.

      2. Il formatore musicale provvede, anche assieme alla persona inabile:

          a) alla produzione di opere e di composizioni musicali originali, di testi poetici per composizioni musicali, di testi e di opere sulla storia della musica;

          b) alla programmazione di saggi e di manifestazioni concertistiche e culturali;

          c) alla diretta organizzazione degli eventi curando la preparazione di locandine, programmi, inviti e presentazioni, anche mediante applicativi informatici.

Art. 6.
(Organizzazioni specializzate).

      1. Ai fini della presente legge, è riconosciuto il ruolo primario di coordinamento e di promozione della collaborazione con le strutture private e pubbliche di organizzazioni specializzate nel campo

 

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dell'insegnamento individuale della musica a persone con inabilità fisica o psichica e che svolgono in maniera predominante tali attività. Si definiscono «specializzate» le organizzazioni che per norma statuaria hanno quale finalità primaria l'insegnamento musicale a soggetti con inabiltà fisica o psichica e la promozione di manifestazioni concertistiche, che hanno almeno tre anni di attività, come prevista dallo statuto, e che all'atto dell'accordo di collaborazione, previsto dal periodo precedente, svolgono tale attività in maniera predominante.
      2. Le organizzazioni specializzate di cui al comma 1 possono essere riconosciute come enti di rilevanza locale e nazionale e rappresentate da un formatore musicale eletto dal rispettivo consiglio direttivo.

Art. 7.
(Albo professionale).

      1. È istituito l'albo professionale delle organizzazioni specializzate di cui all'articolo 6 e dei formatori musicali, tenuto dagli uffici scolastici regionali, dai conservatori statali e pareggiati e dalle accademie musicali individuate quali strutture di importanza internazionale.
      2. All'albo professionale di cui al comma 1 possono attingere le strutture culturali e sociali pubbliche e private nonché le scuole statali e private di ogni ordine e grado per avvalersi delle attività delle organizzazioni iscritte ai fini della formazione musicale.

Art. 8.
(Ammissione preferenziale e formazione dell'allievo).

      1. La formazione musicale è destinata ai soggetti con inabilità fisica o psicofisica e, tra questi, costituisce titolo preferenziale il garantire il coinvolgimento diretto di un familiare, sia durante le lezioni sia nelle esercitazioni svolte presso l'abitazione privata del soggetto inabile nonché la

 

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sua partecipazione attiva alle eventuali trasferte concertistiche.
      2. Il formatore musicale sceglie uno o più allievi, che hanno seguito un iter di studio pluriennale, per ammetterli a collaborare all'insegnamento della musica, nonché alla gestione e all'organizzazione delle attività musicali partecipando attivamente all'allestimento delle manifestazioni culturali.

Art. 9.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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